I presupposti per la sospensione della responsabilità genitoriale
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 9 aprile 2026 – dep. 17 giugno 2026, n. 20296 (ord.)
Tematica
Responsabilità genitoriale
Sospensione
Bigenitorialità
Norma/e di riferimento
art. 8 CEDU
art. 29 Cost.
art. 333 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ Data la formula elastica usata dal legislatore, è possibile adottare un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, a norma dell’art. 333 c.c., ogniqualvolta la condotta del genitore appaia comunque pregiudizievole al figlio senza che occorra che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale. Detto ciò, non vi è ragione per escludere che proprio la sospensione dalla responsabilità genitoriale rientri tra le misure che in extrema ratio possono essere utilizzate per fronteggiare i comportamenti ostinatamente ostruzionistici con cui un genitore si opponga alla frequentazione del minore con l’altro genitore esponendo il figlio agli ipotetici gravissimi danni che possono scaturire dalla pervicace e continuativa lesione del suo diritto alla bigenitorialità. Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2026, n. 20296 (ord.)
ѦѦѦ Nell’interesse superiore del minore va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione. Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2026, n. 20296 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ. n. 26697/2023; Cass. civ. n. 9691/2022; Cass. civ. n. 28723/2020; Cass. civ. n. 9764/2019
Commento
I presupposti per la sospensione della responsabilità genitoriale
Giovanna Spirito
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, data la formula elastica usata dal legislatore, è possibile adottare un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, a norma dell’art. 333 c.c., ogniqualvolta la condotta del genitore appaia comunque pregiudizievole al figlio senza che occorra che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale (Cass. civ. n. 23676/2022 e Cass. civ. n. 32537/2023).
Detto ciò, non vi è ragione per escludere che proprio la sospensione dalla responsabilità genitoriale rientri tra le misure che in extrema ratio possono essere utilizzate per fronteggiare i comportamenti ostinatamente ostruzionistici con cui un genitore si opponga alla frequentazione del minore con l’altro genitore esponendo il figlio agli ipotetici gravissimi danni che possono scaturire dalla pervicace e continuativa lesione del suo diritto alla bigenitorialità.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte, nell’interesse superiore del minore va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. civ. n. 26697/2023; Cass. civ. n. 9691/2022; Cass. civ. n. 28723/2020; Cass. civ. n. 9764/2019).
Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera (GC), n. 41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l’interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Strand Lobben e altri c. Norvegia (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 settembre 2019).
A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, par. 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).
La Corte EDU, di norma, invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che “le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione” (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).