I presupposti di validità ed efficacia delle polizze a copertura della responsabilità civile degli amministratori (c.d. directors & officers liability insurance)
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 20 maggio 2026 – dep. 8 giugno 2026, n. 18458 (ord.)
Tematica
Assicurazioni
Responsabilità civile degli amministratori
Polizza c.d. “D&O”
Norma/e di riferimento
art. 1891 c.c.
art. 1895 c.c.
art. 1900 c.c.
art. 2049 c.c.
art. 2055 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ È nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza c.d. “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni. Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2026, n. 18458 (ord.)
Commento
I presupposti di validità ed efficacia delle polizze a copertura della responsabilità civile degli amministratori (c.d. directors & officers liability insurance)
Giovanna Spirito
La diffusione e la rilevanza pratica delle polizze a copertura della responsabilità civile degli amministratori (c.d. directors & officers liability insurance) e delle clausole, in esse inserite, hanno imposto la recente affermazione, da parte della Suprema Corte, di princìpi di diritto alla luce dei quali valutarne la validità e l’efficacia.
L’assicurazione “D&O” nella sua tipicità sociale è un’assicurazione multirischio, intesa a coprire due tipi di rischi: a) la responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti d’una società commerciale; rispetto a tale rischio la polizza, se stipulata dalla società, costituisce un’assicurazione della responsabilità civile per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. (dal momento che la garanzia permane nonostante il mutare delle persone fisiche degli amministratori); b) le perdite pecuniarie della società, consistite nelle somme sborsate per tenere indenne l’amministratore dalle richieste risarcitorie a lui rivolte da terzi, se tale pagamento sia “richiesto o dovuto a termini di legge”; rispetto a tale rischio la polizza costituisce un’assicurazione contro i danni (segnatamente, contro il rischio di perdite pecuniarie) per conto proprio.
La suddetta clausola parrebbe prima facie inspiegabile alla luce del diritto civile, dal momento che in linea generale il committente non ha alcun obbligo di manlevare il commesso dalla responsabilità per i danni da questi causati a terzi (art. 2049 c.c.). Questa apparente aporia si spiega con il fatto che i clausolari delle polizze “D&O” sottoscritte nel nostro Paese furono in origine mutuati da quelli impiegati negli Stati Uniti d’America, ove tali polizze ebbero la prima diffusione. In quel Paese molti Stati hanno leggi che impongono alle società commerciali di tenere indenni gli amministratori dai costi sostenuti per resistere alle azioni di terzi, o di rimborsarli per esse, se gli amministratori hanno agito in buona fede nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali. Di fatto, però, negli USA tale obbligo è pressoché automatico, a partire da quando la Corte Suprema di quel Paese stabilì che il mandante deve rifondere al mandatario non solo le spese sostenute, ma anche i danni che questi abbia in buona fede causato a terzi per adempiere il mandato (U.S. Supreme Court, 17 febbraio 1950, Differential Steel Car Co. vs. MacDonald), e soggiunto che la buona fede dell’amministratore d’una società, il quale abbia causato danni a terzi, si presume.
Nel nostro ordinamento, per contro, nessuna norma impone di presumere la “buona fede” dell’amministratore che, avendo causato danni a terzi nello svolgimento del mandato, pretenda di essere manlevato dalla società di cui è organo, né quest’ultima ha l’obbligo ope legis di tenerlo indenne dalle pretese dei terzi.
Da ciò discendono due conseguenze.
La prima è che la clausola inserita in una polizza “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obblighi a tenere indenne la società assicurata di quanto questa debba rimborsare “per legge” all’amministratore che abbia causato con dolo o colpa un danno a terzi, è nulla per inesistenza del rischio, ai sensi dell’art. 1895 c.c. Per quanto detto, infatti, nessuna norma di legge impone al committente od al preponente di tenere indenne il preposto dei danni da quest’ultimo causato a terzi con dolo o colpa. L’unica obbligazione teoricamente concepibile a carico della società e nei confronti dell’amministratore, nel caso di danni arrecati da quest’ultimo a terzi nell’adempimento del mandato, potrebbe essere quello di regresso ex art. 2055 c.c., e sempre che si tratti di danno concausato da società e amministratore: ma per coprire questo rischio sarebbe necessario stipulare una assicurazione della responsabile civile della società, non un’assicurazione contro i danni. Pertanto il rischio che la società debba “per legge” tenere indenne l’amministratore delle somme da questi dovute a terzi a titolo di risarcimento di danni causati loro con dolo o colpa è un rischio irrealizzabile, in assenza d’una legge in tal senso.
Se poi la società, pur non essendovi obbligata per legge o per contratto, decida di rimborsare all’amministratore il risarcimento da quest’ultimo pagato al terzo danneggiato, il danno non sarebbe indennizzabile ai sensi dell’art. 1900 c.c. Infatti, il rischio nell’assicurazione contro i danni deve consistere in un evento fortuito, futuro, incerto, non prevedibile e non voluto. Ma in una assicurazione contro le perdite pecuniarie un pagamento eseguito spontaneamente e non imposto dalla legge o dal contratto non potrebbe giammai dirsi “non voluto”.
Al termine, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: è nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza c.d. “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni.