I limiti alle facoltà riconosciute al comproprietario del muro divisorio
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. II, ud. 19 febbraio 2026 – dep. 10 marzo 2026, n. 5355
Tematica
Muro divisorio comune
Facoltà del comproprietario
Limiti
Norma/e di riferimento
art. 881 c.c.
art. 884 c.c.
art. 1102 c.c.
art 1117 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ La disciplina prevista, per il muro divisorio comune, dall’art. 884, comma 1 e 2, c.c., prevale sul principio di cui all’art. 1102 c.c., in quanto costituisce norma speciale, specificamente applicabile alla comunione del muro. Dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 1 e 2 dell’art. 884 c.c. e nel comma 2 dell’art. 881 c.c. discende che ciascun comproprietario del muro può far valere, in sede possessoria o petitoria, il proprio diritto a che le travi, chiavi o catene di rinforzo infisse – e, per analogia, le altre infissioni operate nel muro stesso – ovvero le nicchie e gli incavi aperti, nel muro comune, dall’altro comproprietario non eccedano, come profondità, il limite della metà dello spessore del muro predetto, ovvero che esse siano eliminate, o chiuse, qualora, ancorché non eccedenti il limite della metà, minino comunque la stabilità del muro o lo danneggino in altro modo. Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2026, n. 5355
Commento
I limiti alle facoltà riconosciute al comproprietario del muro divisorio
Giovanna Spirito
L’art. 884 c.c. prevede che “1. Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute. 2. Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi”.
Il comma 1, dunque, elenca le attività consentite e prescrive il limite, nel caso di immissione di travi, chiavi e catene di rinforzo nel muro comune, di 5 cm. dalla faccia opposta del muro stesso, prevedendo al contempo la facoltà dell’altro comproprietario di chiedere la riduzione della trave sino alla metà del muro, ove egli voglia a sua volta infiggervi una trave o aprire un incavo o realizzare un camino. Il secondo comma, invece, esclude la possibilità di eseguire opere (inclusi gli incavi) che possano minare la stabilità del muro o comunque danneggiarlo. La realizzazione di incavi, dunque, sembrerebbe essere al contempo consentita dal primo comma e vietata dal secondo, con conseguente creazione di un’apparente antinomia tra le due parti della medesima norma.
Una parte della dottrina, seguita anche da parte della giurisprudenza di merito, ha interpretato l’art. 884 c.c. nel senso che gli incavi e le nicchie possano sempre essere aperti da ciascuno dei comproprietari della struttura muraria, a condizione che ne sia assicurata la stabilità e che non si arrechino danni alla stessa. A tale conclusione si perviene valorizzando il fatto che il primo comma della disposizione in esame prevede la possibilità di aprire incavi nel muro comune, attribuendo al comproprietario che voglia procedervi il diritto di chiedere all’altro l’arretramento delle travi, chiavi e catene di rinforzo eventualmente infisse nel muro oltre la metà del suo spessore. L’apertura di una nicchia, quindi, rappresenterebbe un’attività in sé non illecita, suscettibile tuttavia di divenirlo soltanto nella ricorrenza dell’ipotesi di cui al secondo comma, ovverosia quando sia compromessa la stabilità della muratura.
Altra parte della dottrina, invece, ha evidenziato come la regola di comunione del muro sia già sancita dall’art. 880 c.c., con conseguente applicazione a tale fabbrica delle regole generali dettate in tema di comunione. In questa prospettiva, l’art. 884 c.c. opera come lex specialis rispetto alle disposizioni in materia di comunione; di conseguenza, l’elencazione dei poteri ivi previsti deve intendersi tassativa e non soltanto esemplificativa, onde, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla predetta norma speciale, valgono le regole sulla comunione. Poiché l’art. 884 c.c. consente l’infissione nel muro comune, oltre la metà del suo spessore, soltanto di travi, chiavi o catene di rinforzo, ma non di diverse strutture, né consente di praticare usi diversi del muro stesso, l’apertura di una nicchia sarebbe consentita soltanto sino al limite del rispetto del pari diritto dell’altro comproprietario, e dunque con il limite massimo della metà dello spessore della muratura. A tale seconda interpretazione si è obiettato che, poiché la presunzione di comunione del muro divisorio è espressamente prevista, dall’art. 880 c.c., per tutta la sua estensione (“… sino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto …”, l’apertura di una nicchia in uno specifico punto di esso, da parte di uno dei comproprietari, non priverebbe l’altro comproprietario del pari diritto di aprirne altre in diversi punti della struttura comune. L’argomento, tuttavia, si rivela fallace, ed anzi, se letto alla luce della previsione speciale di cui all’art. 884 c.c., dimostra che tale obiezione è priva di fondamento.
La facoltà, attribuita da tale ultima norma al comproprietario che voglia aprire un incavo in un determinato punto del muro comune, di chiedere all’altro di arretrare la trave, chiave o catena di rinforzo da lui infissa nella muratura, sino alla metà dello spessore di quest’ultima, presuppone logicamente il diritto, in capo al richiedente l’arretramento, di utilizzare il muro nell’esatto punto in cui la trave, chiave o catena altrui è stata infissa, e non altrove. Ciò, da una parte, implica che il diritto del comproprietario di utilizzare il muro comune, nei predetti limiti della metà del suo spessore, non possa essere limitato, o condizionato, dal preventivo esercizio del corrispondente diritto esistente in capo all’altro comproprietario; e, dall’altra parte, svuota di contenuto l’argomento secondo cui l’apertura di una nicchia, da parte di uno dei comunisti, non priverebbe l’altro della facoltà corrispondente di praticarne altre, in altri punti. La valutazione sulla coesistenza dei diritti dei comunisti va infatti condotta in relazione a qualsiasi punto della muratura comune, appunto in applicazione del criterio generale secondo cui la comunione concerne la struttura per tutta la sua estensione. Il senso ultimo della previsione dell’art. 880 c.c., secondo cui la comunione concerne il muro divisorio per tutta la sua estensione, va quindi individuato nell’affermazione che in relazione a ciascun singolo punto della predetta struttura va assicurato il pari diritto di uso dei due comproprietari, con il limite generale (previsto dal secondo comma dell’art. 884 c.c.) che l’utilizzo che ciascuno di essi faccia del muro non ne comprometta la stabilità o non lo danneggi altrimenti.
In argomento, la Suprema Corte, già sotto la vigenza del vecchio codice civile, ha affermato che la comunione del muro divisorio si configura per tutta la sua estensione (cfr. Cass. civ. 13 maggio 1943 n. 1161) e ha escluso, con il consenso della dottrina pressoché unanime, la possibilità di operare un acquisto della comunione parziale dello spessore del muro. È stato altresì affermato che la comunione del muro divisorio non è necessariamente finalizzata al suo uso per fini edificatori, poiché essa può corrispondere anche alla sola utilità di essere comproprietario della struttura (cfr. Cass. civ. 25 febbraio 1954, n. 552) o di servirsene come muro di cinta (cfr. Cass. civ. 22 febbraio 1943, n. 410 e Cass. civ. 12 ottobre 1955, n. 3060), restando del tutto irrilevante l’elemento della contemporaneità, o meno, dell’edificazione del muro rispetto alla costruzione del vicino alla quale esso, eventualmente, si appoggi (cfr. Cass. civ. 4 maggio 1943, n. 1036).
Alla luce degli argomenti sin qui esposti, e partendo dal presupposto che la presunzione di comunione per tutta l’estensione del muro divisorio, sancita dall’art. 880 c.c., va riferita a ciascun singolo punto del muro stesso, in relazione al quale, quindi, va assicurato pari diritto ai partecipanti alla comunione, ne consegue che se uno dei comproprietari del muro abbia praticato una nicchia in un determinato punto, spingendosi oltre la metà dello spessore del muro stesso, l’altro possa chiedere l’arretramento dell’incavo sino al predetto limite, analogamente a quanto previsto per il caso di infissione di travi, chiavi o catene di rinforzo nella muratura comune.
Deve, di conseguenza, essere preferita la seconda opzione interpretativa, rispetto alla prima, dando continuità alla risalente giurisprudenza di legittimità, e dunque riaffermando il principio secondo cui “il comproprietario del muro comune non può praticarvi incavi che oltrepassino la meta dello spessore del muro” (Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1970, n. 2362). Questo indirizzo giurisprudenziale consente di riconciliare la norma dell’art. 884 c.c., letta nel suo complesso, e dunque con riferimento ad entrambi i commi in cui essa si articola, con le disposizioni di cui agli artt. 880 e 881, secondo comma, c.c. L’art. 884 c.c., dunque, va interpretato nel senso che esso riconosce indirettamente a ciascun comproprietario del muro comune di aprirvi un incavo (o, per analogia, una nicchia) e appoggiarvi un camino, a condizione che tale diritto, riconosciuto per l’uno, possa essere esercitato anche dall’altro comunista, e dunque nel rispetto del limite massimo della metà dello spessore del muro e in condizioni di assenza di pregiudizio per la stabilità della struttura. Analogo ragionamento va condotto per ogni altro genere di infissioni, quali gradini di una scala, appoggi per mensole, infissione di grappe, ed in genere per ogni attività che si risolva in una utilizzazione del bene comune, che va considerata consentita e lecita a condizione che essa rispetti il duplice limite di cui anzidetto. Ai fini di quanto esposto, risulta centrale il richiamo – operato anche da Cass. 2362/1970, sopra menzionata – all’art. 881 c.c., poiché il comma 2 di detta norma contempla una presunzione di appartenenza esclusiva del muro divisorio in capo al proprietario dalla cui parte si aprono “… vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro …”. La presenza, nel sistema del codice civile, di una presunzione di tal fatta, costituisce argomento decisivo per escludere che la nicchia aperta nel muro comune possa superare, di norma, la metà del suo spessore, poiché ove ciò accadesse essa costituirebbe indice della proprietà esclusiva del muro stesso, in capo al soggetto che la abbia realizzata in danno dell’altro. Da ciò si ricava, per logica deduzione, che la previsione dell’art. 884 c.c., letta in armonia con quella dell’art. 881, comma 2, c.c., non può che consentire l’apertura di incavi e nicchie, nel muro comune, sino al limite della metà del suo spessore, poiché altrimenti il muro cesserebbe di essere comune, dovendosi applicare, in presenza di incavi o nicchie superiori alla mediana del muro, la presunzione di appartenenza di quest’ultimo al proprietario verso il cui lato si apre la nicchia, o l’incavo, più profondo della metà del muro predetto. Non consentono di pervenire ad una soluzione diversa da quella sin qui prospettata i richiami giurisprudenziali operati nelle difese delle parti controricorrenti, in quanto essi si riferiscono, in larga parte, alla disciplina della funzione di confine assolta dal muro comune. In merito, la Suprema Corte ha effettivamente ritenuto che “nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, sicché le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza” (Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 2016, n. 26941). Tale principio, tuttavia, è stato affermato in relazione alla funzione divisoria del muro comune, e non con riguardo alle modalità della sua utilizzazione da parte dei suoi comproprietari. Il muro divisorio, infatti, ai fini della determinazione del confine, o della relativa distanza dallo stesso, non dev’essere considerato, in quanto esso, proprio perché oggetto di una comunione pro indiviso, costituisce uno “spazio neutro” non computabile ai fini del calcolo delle distanze. In questo senso la Corte di Cassazione ha affermato, a più riprese, che la comunione del muro divisorio non implica che ciascuno dei compartecipi alla stessa sia proprietario della metà del suo spessore, proprio perché non si tratta di comunione pro diviso bensì di comunione pro indiviso (cfr. Cass. civ., sez. II, 15 giugno 1979, n. 3376; Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1988, n. 3393). Illuminante, in tal senso, risulta – in particolare – il principio affermato da Cass. civ. n. 10041/2010, secondo cui “in tema di limitazioni legali della proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune” (Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2010, n. 10041). La ragione per cui, dunque, per la determinazione delle distanze e del confine, non si deve far riferimento alla linea mediana del muro divisorio, bensì alla sua faccia esterna prospiciente ciascuna proprietà, risiede nel fatto che, proprio perché il muro è oggetto di comunione, esso non rientra, né in tutto né in parte, nell’uno o nell’altro fondo, ma costituisce entità autonoma rispetto ad essi (analogamente a quanto si verifica, tra i fondi extraurbani, nell’ipotesi di formazione di strada vicinale ex collatione privatorum agrorum) e pertanto non può essere considerato ai fini del computo delle distanze di altre fabbriche, o impianti, dal confine tra i due fondi.
Anche questo principio corrisponde ad una regola di buon senso, giacché, se si deve rispettare una determinata distanza dal confine, e se esso è segnato da un muro comune, lo spatium da lasciare libero va necessariamente calcolato a partire dalla faccia esterna della muratura, poiché se si prendesse a riferimento la linea mediana della struttura muraria il risultato finale sarebbe inferiore a quel margine che il legislatore ha ritenuto congruo per evitare la formazione di intercapedini dannose.
Va anche precisato, al riguardo, che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la comunione del muro tra proprietà confinanti è regolata dall’art. 884 c.c. con attribuzioni di facoltà specifiche. Un tale regime, inteso ad assicurare la funzione divisoria del muro comune, differisce dal regime del muro condominiale, del quale è consentita l’utilizzazione a ciascuno dei condomini in conformità alla destinazione propria della cosa e nel rispetto del pari diritto degli altri condomini” (Cass. civ., sez. II, 16 novembre 1985, n. 5628). Le regole sull’uso delle cose comuni tra condomini, dunque, non sono automaticamente estensibili alla comunione del muro divisorio, in quanto esse trovano la loro ratio ed esauriscono i loro effetti nell’ambito del condominio e dei suoi rapporti interni: tanto è vero che si è esclusa la possibilità di configurare il diritto del partecipante al condominio, che sia anche proprietario esclusivo di un locale confinante con un muro dell’edificio condominiale, di esercitare le facoltà di appoggio previste dall’art. 884 c.c., o di aprirvi un passaggio per mettere in comunicazione porzioni del condominio con beni di sua proprietà esclusiva esterni allo stesso, senza il consenso degli altri partecipanti al condominio, poiché la qualità di comproprietario del muro condominiale gli consente non già di fruirne uti dominus, ma soltanto uti condominus, e dunque nei limiti previsti dall’art. 1117 c.c., ovvero per il miglior godimento della sua proprietà ricompresa nel condominio, e non invece a vantaggio di un cespite estraneo al condominio stesso (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 1977, n. 241).
Le facoltà riconosciute al condomino, di utilizzare le parti comuni dell’edificio, sono dunque diverse e non confondibili con quelle attribuite, al comproprietario del muro divisorio, dall’art. 884 c.c., che costituisce di conseguenza norma speciale, tanto al criterio generale dell’art. 1102 c.c., quanto a quello sancito, in materia di condominio, dall’art. 1117 c.c. Detti criteri, di conseguenza, vanno considerati recessivi rispetto alla disciplina speciale prevista, per il muro divisorio, dall’art. 884 c.c. Da tutto quanto precede deriva che, in presenza di un muro divisorio comune, ciascun comproprietario ha facoltà di aprirvi incavi e nicchie, ed in genere di farne uso, soltanto sino alla metà del suo spessore, a meno che l’intervento non mini la stabilità, o non danneggi, la struttura muraria comune (nel qual caso esso è comunque escluso dal secondo comma dell’art. 884 c.c.). Ciascun comproprietario del muro divisorio, infatti, non è libero di utilizzarlo come meglio ritiene, nella vigenza della presunzione di comproprietà prevista dall’art. 880 c.c., ma soltanto nei limiti in cui il suo uso consenta l’esercizio di pari facoltà all’altro comproprietario e non comprometta la stabilità, né causi danni, alla struttura muraria. Se l’intenzione del legislatore fosse stata, al contrario, quella di consentire qualsiasi utilizzazione del muro comune, con il solo limite della garanzia della sua stabilità, la disposizione di cui all’art. 884 c.c. sarebbe inutile, essendo a tal fine sufficiente la presunzione di comunione di cui all’art. 880 c.c. e la regola del pari uso dei comproprietari di cui all’art. 1102 c.c., senza necessità di una norma ad hoc per disciplinare la fattispecie della comunanza del muro divisorio. Deve quindi escludersi che ciascun comproprietario del muro divisorio possa aprirvi nicchie, con il solo limite di non comprometterne la stabilità e di non causare danni allo stesso, poiché siffatta interpretazione è contraria al tenore letterale e alla ratio dell’art. 884 c.c., come sin qui ricostruita. Per converso, va riconosciuta al comproprietario del muro divisorio la facoltà di agire per opporsi all’apertura, da parte dell’altro comproprietario, di nicchie che superino la metà dello spessore della struttura comune, tanto esercitando l’azione petitoria, come è avvenuto nella fattispecie, quanto invocando la tutela del compossesso (come riconosciuto espressamente da Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1966, n. 572).
La disciplina prevista, per il muro divisorio comune, dall’art. 884, comma 1 e 2, c.c., prevale sul principio di cui all’art. 1102 c.c., in quanto costituisce norma speciale, specificamente applicabile alla comunione del muro. Dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 1 e 2 dell’art. 884 c.c. e nel comma 2 dell’art. 881 c.c. discende che ciascun comproprietario del muro può far valere, in sede possessoria o petitoria, il proprio diritto a che le travi, chiavi o catene di rinforzo infisse – e, per analogia, le altre infissioni operate nel muro stesso – ovvero le nicchie e gli incavi aperti, nel muro comune, dall’altro comproprietario non eccedano, come profondità, il limite della metà dello spessore del muro predetto, ovvero che esse siano eliminate, o chiuse, qualora, ancorché non eccedenti il limite della metà, minino comunque la stabilità del muro o lo danneggino in altro modo.