Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 11 giugno 2026 – dep. 22 giugno 2026, n. 21103 (ord.)
Tematica
Intermediario finanziario
Obblighi informativi
Onere della prova
Norma/e di riferimento
art. 21, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58
art. 23, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58
Massima/e
ѦѦѦ L’informativa che l’intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l’intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell’investimento per cui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porre l’investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l’operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l’altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare; le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell’investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l’appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l’adeguatezza). Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2026, n. 21103
Commento
Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario
Giovanna Spirito
La giurisprudenza di legittimità si è soffermata, in molteplici occasioni (cfr. tra le più recenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. civ. n. 10111 del 2018; Cass. civ. n. 33353 del 2018; Cass. civ. n. 16127 del 2020; Cass. civ. n. 19891 del 2022; Cass. civ. n. 35787 del 2022; Cass. civ. n. 7288 del 2023; Cass. civ. n. 7932 del 2023; Cass. civ. n. 12990 del 2023), sul tema degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario in applicazione dell’art. 21 e 23, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, esaminando l’argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e consolidati, sotto i due distinti aspetti: a) dell’identificazione della latitudine degli obblighi informativi medesimi; b) dell’atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l’investitore lamenti l’inadempimento di detti obblighi.
Sotto il promo profilo, anzitutto è consolidato il principio per cui l’informativa che l’intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l’intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell’investimento per cui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porre l’investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l’operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l’altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare; le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell’investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l’appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l’adeguatezza).
Quanto alla prima informativa che qui viene in rilievo – oggetto di un obbligo c.d. attivo, previsto dall’art. 23, comma 6, D.L.vo n. 58 del 1998 e nell’art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 ― sono consolidati i principi per cui: (i) l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la natura dei prodotti finanziari richiesti, i caratteri propri dell’emittente e la sua solvibilità, in funzione della valutazione consapevole dell’investitore della propria scelta in termini di rischio ― rendimento; (ii) ricorre un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento (Cass. civ. n. 15936/2018) e non essendone l’intermediario esonerato neppure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, poiché permane in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. civ. n. 18153/2020), dato che l’obbligo informativo in questione seguita a rispondere all’obiettivo del riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo/informativo delle parti in favore dell’investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. civ. n. 35789 del 2022); (iii) «la responsabilità dell’intermediario [non] è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un’autorizzazione scritta all’investimento, quando sia apposta su un modulo “standard” senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l’effettiva presa d’atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione» (Cass. civ. n. 28175/2019).
Quanto alla seconda informativa (previsto dall’art. 28, primo comma, lett. a) – oggetto di un obbligo c.d. passivo) consistente nella richiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) – la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. civ. 32631/2022 che ne fa una ricognizione dettagliata) i principi per cui: (i) essa è necessaria per l’individuazione degli strumenti finanziari appropriati per l’investitore ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l’investitore intenderà porre in essere, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata, tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione; (ii) costituisce, perciò, un adempimento che deve necessariamente precedere l’esecuzione delle singole disposizioni dell’investitore, in quanto è strumentale alla realizzazione dell’obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all’investitore – in relazione alla sua accertata propensione al rischio – la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento; (iii) il mancato adempimento dell’obbligo di richiesta all’investitore delle informazioni predette al momento della conclusione del contratto/quadro, non può essere ovviato con l’acquisizione di tali informazioni mediante altri mezzi, ed è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario; (iv) unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso di rifiuto dell’investitore di fornire le informazioni richieste sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, atteso che, anche in tale evenienza, l’intermediario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento, ma deve compiere quella valutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (cfr. Cass. civ. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. civ. 19 ottobre 2012, n. 18039); (v) in ogni caso «il precedente acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio non è sufficiente per considerare l’investitore un operatore qualificato o per attribuirgli uno specifico profilo speculativo, soprattutto in casi dove non vi sia evidenza alcuna che i pregressi investimenti in strumenti ad alto rischio siano stati il frutto di scelte consapevolmente assunte dall’investitore a seguito della dirigente adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario» (Cass. civ. n. 18039/2012), così come il pregresso acquisto di titoli dello stesso tipo eccepito dalla banca non si pone come fatto intrinsecamente informativo della propensione dell’investitore ad un rischio elevato ciò «almeno sin quando non si acquisisca il dato che, al tempo dell’operazione che viene concretamente a rilevare, le dette operazioni a rischio non avessero già manifestato significativi sintomi di esiti negativi» (Cass. civ. n. 29106 del 2019).