Diffamazione: sul blogger non grava un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 10 aprile 2026 – dep. 10 luglio 2026, n. 22999 (ord.)
Tematica
Diffamazione
Diritto di critica
Blogger
Norma/e di riferimento
art. 21 Cost.
art. 10 CEDU
art. 51 c.p.
art. 595 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di diffamazione, la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti “di parte”, cioè non necessariamente obiettivi, purché si fondi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2026, n. 22999 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ., sez. un. n. 28813/2011; Cass. civ. n. 7274/2013; Cass. civ. n. 1982/2014; Cass. civ. n. 4068/2014, Cass. pen., n. 34160/2017; Cass. civ. n. 2357/2018
ѦѦѦ In tema di diffamazione, sul blogger non grava un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato, a differenza del caso dell’“hosting provider attivo” che svolge un ruolo attivo di filtro, ed ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenuti diffamatori riversati nel sito da terzi e di cui egli sia venuto a conoscenza, non si sia attivato ex post per rimuoverli tempestivamente. Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2026, n. 22999 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ., n. 24818/2023; Cass. civ. n. 17360/2025
Commento
Diffamazione: sul blogger non grava un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato
Giovanna Spirito
Il principio di libertà di espressione è uno dei fulcri della Costituzione italiana che con l’art. 21 riconosce la libertà di manifestazione del pensiero e stabilisce al comma 1 «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
Anche l’art. 10 della CEDU sancisce il fondamentale principio di libertà di espressione e, nel rimarcare che l’esercizio del diritto comporta doveri e responsabilità, prevede che possa essere sottoposto a condizioni o sanzioni che costituiscono, per quanto di interesse nel presente caso, misure necessarie alla protezione della reputazione o dei diritti altrui nel rispetto del principio di stretta legalità.
La Corte Costituzionale in tema ha affermato, nella ordinanza n. 132 del 2020, che «… il legittimo esercizio, da parte della stampa e degli altri media, della libertà di informare e di contribuire alla formazione della pubblica opinione richiede di essere bilanciato con altri interessi e diritti, parimenti di rango costituzionale, che ne segnano i possibili limiti, tanto nell’ottica costituzionale quanto in quella convenzionale. Fra tali limiti si colloca, in posizione eminente, la reputazione della persona, che costituisce al tempo stesso un diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost. (Corte Cost. n. 37 del 2019, n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973) e una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU (ex multis, Corte EDU, sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro Spagna), che lo Stato ha il preciso obbligo di tutelare anche nei rapporti interprivati (in questo senso la menzionata sentenza Cumpănă della Corte EDU, paragrafo 91), oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall’art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Un diritto, altresì, connesso a doppio filo con la stessa dignità della persona (sentenza n. 265 del 2014 e, nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 ottobre 2010, n. 4938), e suscettibile di essere leso dalla diffusione di addebiti non veritieri o di rilievo esclusivamente privato».
Questa linea di pensiero è stata ribadita nella sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021, ove è presa in esame la gravità di condotte rappresentate da «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi» ed è affermato che «chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità “scomode”; ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l’avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione». In questo quadro di riferimento, la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente risulta manifestamente infondata.
È opportuno anche ricordare che secondo un principio consolidato, la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti “di parte”, cioè non necessariamente obiettivi, purché si fondi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Cass. civ., sez. un. n. 28813/2011; Cass. civ. n. 7274/2013; Cass. civ. n. 1982/2014; Cass. civ. n. 4068/2014, Cass. pen., n. 34160/2017; Cass. civ. n. 2357/2018).
Quanto alla responsabilità del blogger per culpa in vigilando, la Suprema Corte si è già pronuncia su fattispecie analoghe sia in sede penale che civile.
Con consolidato indirizzo, in sede penale, è stato affermato che in tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa, come nel caso in cui, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Cass. pen., n. 12546/2019; conf. Cass. pen., n. 7220/2021; Cass. pen., n. 13979/2021; Cass. pen., n.45680/2022; Cass. pen., 36433/2023).
In sede civile, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sul blogger non gravi un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato, a differenza del caso dell’ “hosting provider attivo” che svolge un ruolo attivo di filtro, ed ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenuti diffamatori riversati nel sito da terzi e di cui egli sia venuto a conoscenza, non si sia attivato ex post per rimuoverli tempestivamente (Cass. civ., n. 24818/2023; Cass. civ. n. 17360/2025).