Contratto autonomo di garanzia e fideiussione: natura giuridica ed eccezioni
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 21 marzo 2025 – dep. 21 gennaio 2026, n. 1292
Tematica
Contratto autonomo di garanzia
Fideiussione
Eccezioni
Norma/e di riferimento
art. 1322 c.c.
art. 1945 c.c.
art. 1952 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ Il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (es., l’obbligazione dell’appaltatore), laddove la fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2026, n. 1292
In senso conforme: Cass. civ., 15 ottobre 2019, n. 25914; Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 21840; Cass. civ., 22 novembre 2018, n. 30181; Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947.
ѦѦѦ Il contratto autonomo realizza il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione – per inadempimento o per altra ragione – della prestazione contrattuale; la fideiussione tutela l’interesse all’adempimento della prestazione principale. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2026, n. 1292
In senso conforme: Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 21840; Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947
ѦѦѦ Se in presenza di contratto autonomo il garante può senz’altro sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, a fortiori deve ammettersi che il debitore principale possa sollevare eccezioni concernenti l’inesistenza o nullità di tale contratto, atteso che in ragione della relativa sussistenza ed esecuzione rimane invero esposto al regresso del garante che abbia subito l’escussione da parte del terzo beneficiario. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2026, n. 1292
Commento
Contratto autonomo di garanzia e fideiussione: natura giuridica ed eccezioni
Giovanna Spirito
La Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto più volte modo di affermare che il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (es., l’obbligazione dell’appaltatore), laddove la fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante) (v. Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; e, conformemente Cass. civ., 22 novembre 2018, n. 30181; Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 21840 e Cass. civ., 15 ottobre 2019, n. 25914).
Il contratto autonomo realizza invero il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione – per inadempimento o per altra ragione – della prestazione contrattuale; la fideiussione tutela l’interesse all’adempimento della prestazione principale (v. Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 21840; Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
A tale stregua, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito, rispetto alla quale è qualitativamente diversa, in quanto non rivolta a garantire il relativo adempimento bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza pertanto per l’assenza dell’accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale propria della fideiussione (v. Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, e, conformemente, Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15108; Cass. civ., 31 luglio 2015, n. 16213; Cass. civ., 14 giugno 2016, n. 12152; Cass. civ., 28 marzo 2017, n. 7883; Cass. civ., 11 dicembre 2018, n. 31956; Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 21840; Cass. civ., 15 ottobre 2019, n. 25914. Cfr. altresì, con riferimento polizza fideiussoria di cui all’art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2018, n. 30837; Cass. civ., 29 dicembre 2018, n. 30836).
Come anche dalla migliore dottrina sostenuto, il principio di accessorietà della fideiussione si sostanzia: a) nella validità dell’obbligazione fideiussoria in dipendenza della validità dell’obbligazione principale (art. 1939 c.c.), sicché la fideiussione è nulla se il debito garantito sia nullo, il fideiussore potendo far valere anche le cause di annullabilità del titolo dell’obbligazione principale ( ivi ricompresi i vizi della volontà ); b) nell’opponibilità da parte del fideiussore al creditore di tutte le eccezioni opponibili al debitore principale; c) nella corrispondenza di quanto dovuto dal fideiussore a quanto dovuto dal debitore principale, non potendo l’obbligazione del garante eccedere quella del garantito ed essere prestata a condizioni più onerose; d) nell’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore (art. 1952, comma 2, c.c.), per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore (v. Cass. civ., 15 ottobre 2019, n. 25914; Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15108; Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Il difetto di accessorietà ridonda, in particolare: – nell’esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., con conseguente preclusione per il debitore di richiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale (v. Cass. civ., 31 luglio 2015, n. 16213; Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947), e rinuncia del garante a opporre eccezioni anche ove abbia agito in regresso, dopo il pagamento; – nel divieto per il garante di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli generalis. Il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, e in particolare l’eccezione di relativa estinzione [v. Cass. civ., 15 ottobre 2019, n. 25914; Cass. civ., 11 dicembre 2018, n. 31956, ove si è affermato che se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all’adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l’eccezione di estinzione della garanzia]. Il contratto autonomo di garanzia è dunque un negozio atipico mediante il quale un soggetto si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a richiesta del creditore la prestazione dovuta dal debitore senza poter sollevare eccezioni in ordine al rapporto garantito. L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni relative al rapporto garantito non è tuttavia assoluta.
Come la Suprema Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto più volte modo di affermare al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; e, conformemente, da ultimo, Cass. civ., 22 aprile 2024, n. 10786), essa trova invero limite: a) allorquando la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, e mediante il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (v. Cass. civ., 11 dicembre 2018, n. 31956; Cass. civ., 25 agosto 2017, n. 20397; Cass. civ., 22 settembre 2015, n. 18702; Cass. civ., 3 marzo 2009, n. 5044. V. altresì Cass. civ., 7 marzo 2002, n. 3326. E già Cass. civ. 24 aprile 1991, n. 3519); b) nella proponibilità della cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale; c) allorquando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; d) allorquando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; e) allorquando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito.
Si è dalla Suprema Corte altresì posto in rilievo: – che non potendo ammettersi la legittimità di plurime escussioni la liberazione del debitore principale all’esito del pagamento da parte del garante in favore del beneficiario attesta la sussistenza, anche in caso di contratto autonomo di garanzia, di un collegamento tra rapporto del debitore garantito e rapporto di garanzia (cfr. Cass. civ., 9 luglio 2018, n. 17997; Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. civ., 12 gennaio 2007, n. 412; Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 1987, n. 7341); – che nelle garanzie autonome, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva (a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa), non escludono altresì l’operatività del principio della buona fede o correttezza, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata in virtù della quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento ove esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario; tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale (v. Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5997. Cfr. altresì Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947 ); – che in tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l’adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l’estinzione dell’obbligazione garantita (quand’anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la c.d. exceptio doli), dal momento che l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall’inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (v. Cass. civ., 30 agosto 2024, n. 23434 e già Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947). Con particolare riguardo alla suindicata questione del rapporto tra la nullità o inesistenza del contratto garantito e quello di garanzia, va ulteriormente osservato che, non essendo nell’ordinamento ammessi negozi e contratti privi di causa, anche il contratto autonomo di garanzia ha una propria causa (v. Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947), da individuarsi nella specifica causa di garanzia (cfr. Cass. civ., 11 ottobre 2024, n. 26508; Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8874; Cass. civ., 11 dicembre 2019, n. 32402). In particolare, come posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, il contratto autonomo di garanzia è volto a realizzare l’interesse del creditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamento, evitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito. Sia la fideiussione che il contratto autonomo di garanzia costituiscono invero il momento esecutivo di un’operazione economica che muove solitamente dal mandato (v. Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5997), conferito dal debitore principale del contratto garantito (rapporto di provvista).
A tale stregua, al riguardo in dottrina autorevolmente si sostiene la sussistenza di una doppia causa, argomentandosi dal rilievo della relazione dell’obbligazione del garante con il contratto di mandato che lega il richiedente la garanzia al fideiussore/garante autonomo [al riguardo accostandosi il negozio autonomo di garanzia alla delegazione passiva (quale operazione negoziale caratterizzata dall’incarico dato dal debitore – delegante – a un terzo – delegato – di obbligarsi verso il creditore – delegatario –), in quanto la duplicità della causa corrisponde alla delegazione passiva]; e si pone in rilievo che (diversamente dal delegato) anche il garante autonomo, in considerazione della specifica causa di garanzia connotante l’obbligazione assunta, può opporre l’inesistenza o la nullità del credito garantito risultante da prove certe e liquide, in quanto l’interesse del creditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamento evitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito non implica che il creditore abbia diritto al pagamento anche se il credito è inesistente o nullo, in quanto il negozio di garanzia è pur sempre in funzione di garanzia di un credito, e presuppone per ciò stesso l’esistenza e la validità dello stesso, e cioè l’esistenza del diritto di cui la garanzia è volta a rendere certa l’attuazione.
Ne consegue che, se in presenza di contratto autonomo il garante può senz’altro sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, a fortiori deve ammettersi che il debitore principale possa sollevare eccezioni concernenti l’inesistenza o nullità di tale contratto, atteso che in ragione della relativa sussistenza ed esecuzione rimane invero esposto al regresso del garante che abbia subito l’escussione da parte del terzo beneficiario.