Violenza sessuale: l’incidenza della assunzione di alcolici sulla capacità della persona offesa di esprimere un valido consenso
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 19 febbraio 2026 – dep. 5 giugno 2026, n. 20716
Tematica
Violenza sessuale
Abuso di autorità
Assunzione sostanze alcoliche
Norma/e di riferimento
art. 609-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all’art. 609-bis, comma 1, c.p. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui al comma 2 della medesima disposizione, mentre è configurabile il reato di cui all’art. 609-bis, comma 2, n.1, c.p. quando l’agente, approfittando della condizione della vittima, in particolare del suo stato di alterazione causato dall’assunzione di alcool, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso, in quanto la condizione di inferiorità psichica della persona offesa, rilevante ex art. 609-bis, comma 2, n. 1), c.p., non richiede la perdita totale della capacità di autodeterminarsi nella sfera sessuale, né la perdita della capacità di intendere e di volere o una situazione di incapacità a testimoniare, essendo sufficiente una situazione di subalternità, di subordinazione o di dipendenza, tale da rendere la stessa meno resistente all’altrui opera di persuasione. Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2026, n. 20716
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2025, n. 2276; Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2023, n. 44171
Commento
Violenza sessuale: l’incidenza della assunzione di alcolici sulla capacità della persona offesa di esprimere un valido consenso
Valerio de Gioia
In relazione ai rapporti tra violenza sessuale per costrizione, ossia mediante violenza o minaccia o abuso di autorità, o per induzione, cioè commessa abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendola in inganno sostituendosi ad altri, le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 16 luglio 2020, n. 27326), nel comporre il contrasto circa la nozione di “abuso di autorità”, hanno, tra l’altro, in motivazione, chiarito che “La differente formulazione dei primi due commi dell’art. 609-bis c.p. evidenzia come, nella violenza sessuale «costrittiva», il soggetto passivo ponga in essere o subisca un evento non voluto poiché ne viene annullata o limitata la capacità di azione e di reazione coartandone la capacità di autodeterminazione, mentre nella violenza sessuale «induttiva» l’agente persuade la persona offesa a sottostare ad atti che, diversamente, non avrebbe compiuto, ovvero a subirli, strumentalizzandone la vulnerabilità e riducendola al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità. In entrambi i casi l’autore del reato incide sul processo formativo della volontà della persona offesa, direttamente compressa, nel primo caso, fino ad impedire ogni diversa opzione ed orientata, nel secondo, conformemente alle intenzioni dell’agente. Si tratta, a ben vedere, di due situazioni distinte, che rendono evidente come l’abuso di autorità considerato dal primo comma sia solo quello che determina una vera e propria sopraffazione della volontà della persona offesa che si risolve in una costrizione e non anche una mera induzione, alla quale viene fatto riferimento solo nel comma 2 nei termini dianzi specificati.
Come osservato in dottrina, la condizione in cui versa la persona offesa nei casi di abuso di autorità è una condizione di sudditanza materiale o psicologica ma non psichica e, quindi, di origine patologica in senso stretto.
L’abuso di autorità può, peraltro, ritenersi distinguibile anche dalla minaccia funzionale alla costrizione, menzionata sempre nel comma 1 dell’art. 609-bis c.p.. Il confine è certamente labile, ma risponde, evidentemente, all’esigenza di ampliare l’ambito di operatività del comma 1 fino a ricomprendervi situazioni non riconducibili alla violenza o minaccia ed è individuabile nel senso che, mentre la minaccia determina un’efficacia intimidatoria diretta sul soggetto passivo, costretto a compiere o subire l’atto sessuale, la coartazione che consegue all’abuso di autorità trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato determinato dal ruolo autoritativo del primo, creando le condizioni per cui alla seconda non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o all’accettazione dell’atto sessuale che, consegue, dunque, alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia” (pagg. 12 e 13 della citata sentenza n. 27326 del 2020).
L’idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima non va, poi, esaminata secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione a una minaccia o intimidazione psicologica attuata in situazioni tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2017, n. 33049; Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2017, n. 16609); né l’assenza di apparenti reazioni della vittima, per il timore conseguente alla situazione di minaccia o intimidazione, esclude la configurabilità della violenza o può determinare dubbi sulla sussistenza dell’elemento psicologico in capo agli agenti (Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2014, n. 967).
Quanto alla incidenza della assunzione di alcolici sulla capacità della persona offesa di esprimere un valido consenso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all’art. 609-bis, comma 1, c.p. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui al comma 2 della medesima disposizione (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873), mentre è configurabile il reato di cui all’art. 609-bis, comma 2, n.1, c.p. quando l’agente, approfittando della condizione della vittima, in particolare del suo stato di alterazione causato dall’assunzione di alcool, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso (Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8981), in quanto la condizione di inferiorità psichica della persona offesa, rilevante ex art. 609-bis, comma 2, n. 1), c.p., non richiede la perdita totale della capacità di autodeterminarsi nella sfera sessuale, né la perdita della capacità di intendere e di volere o una situazione di incapacità a testimoniare, essendo sufficiente una situazione di subalternità, di subordinazione o di dipendenza, tale da rendere la stessa meno resistente all’altrui opera di persuasione (Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2025, n. 2276; Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2023, n. 44171).