Violenza domestica e di genere: l’obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali per ottenere la sospensione condizionale della pena
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 20 maggio 2026 – dep. 30 giugno 2026, n. 23933
Tematica
Codice Rosso
Sospensione condizionale della pena
Percorso trattamentale
Norma/e di riferimento
art. 165 c.p.
art. 18-bis disp. att. c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di sospensione condizionale della pena, l’obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all’art. 165, comma 5, c.p., introdotto dall’art. 6, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69 (cd. “Codice rosso”), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l’ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità. Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2026, n. 23933
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 2023, n. 39341
Commento
Violenza domestica e di genere: l’obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali per ottenere la sospensione condizionale della pena
Valerio de Gioia
L’art. 165, comma 5, c.p., nell’attuale formulazione, recita: «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609- ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164. Del provvedimento che dichiara la 3 perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta».
La disposizione, come novellata, deve essere esaminata in correlazione con la previsione dell’art. 18-bis, comma 2, disp. att. c.p., così come introdotto dall’art. 15, comma 2, legge n. 168 del 2023, a tenore del quale: «Nei casi di cui all’articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l’effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l’esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale».
In tema di sospensione condizionale della pena, le modifiche all’art. 165, comma 5, c.p. introdotte dalla L. 24 novembre 2023, n. 168 non hanno mutato gli obblighi trattamentali posti a carico del soggetto condannato per reati di violenza di genere e le loro modalità accertative, poiché se ne sono solo precisate le modalità di adempimento e di controllo, senza incidere né sulla sostanza della prestazione richiesta, né sulla verifica dell’effettiva e proficua partecipazione al percorso di recupero (Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2025, n. 17907).
Occorre, in proposito, evidenziare che il giudice dell’esecuzione non può limitarsi a prendere atto dell’inadempienza, integrale o parziale, del condannato agli obblighi impostigli dal dettato dell’art. 165, comma 5, c.p., ma deve verificare, attraverso il vaglio complessivo del percorso di risocializzazione intrapreso dopo la condanna, l’atteggiamento assunto dall’imputato rispetto al progetto trattamentale, che deve mirare al soddisfacimento dell’obbligo al quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Né potrebbe essere diversamente, atteso che l’obbligo di conformazione al programma di risocializzazione imposto al condannato, quale conseguenza della concessione del beneficio sospensivo di cui all’art. 165, comma 5, c.p., ha una connotazione preventiva speciale, resa ulteriormente incontroversa dal tenore dell’art. 18-bis, comma 2, disp. att. c.p., essendo finalizzato a impedire, attraverso la rieducazione del soggetto attivo del reato, il pericolo di recidiva rispetto ai reati indicati dal comma 5 del citato art. 165.
In tema di sospensione condizionale della pena, l’obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all’art. 165, comma 5, c.p., introdotto dall’art. 6, comma 1, L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. “Codice rosso”), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l’ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità (Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 2023, n. 39341).