Violenza domestica e di genere: la sospensione condizionale subordinata al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero (prescrizioni e termini)
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 29 aprile 2026 – dep. 29 maggio 2026, n. 19876
Tematica
Codice rosso
Sospensione condizionale
Percorso di recupero
Norma/e di riferimento
art. 165 c.p.
art. 168 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di sospensione condizionale della pena inflitta per i reati da c.d. Codice Rosso, il percorso di recupero deve essere sufficientemente definito e specialistico, considerata la funzione svolta dalla condizione è di natura risocializzante e non meramente ripristinatoria. Le condotte contemplate dall’art. 165, comma 5, c.p. sono infatti molto diverse tra loro, con necessità dunque di una disciplina individualizzante che tenga conto dello specifico delitto commesso e delle modalità in cui si è concretamente consumato (violenza sessuale, pedofilia, atti persecutori, maltrattamenti in contesto intrafamiliare, maltrattamenti nella relazione di coppia, violenza fisica, economica o psicologica, ecc.); della personalità del condannato e del movente che lo ha determinato; della personalità della vittima in chiave intersezionale (età, persone con disabilità, provenienza geografica, identità di genere, ecc.); della relazione con l’autore, ecc.. Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2026, n. 19876
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2024, n. 40888
Commento
Violenza domestica e di genere: la sospensione condizionale subordinata al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero (prescrizioni e termini)
Valerio de Gioia
L’art. 165, comma 5, c.p., inserito dall’art. 6, L. 19 luglio 2019, n. 69 prevede che «nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164».
L’art. 18 bis, disp. coord. e trans. cod. pen., aggiunto dall’art. 15, comma 2, L. 24 novembre 2023, n. 168, prevede, inoltre, che «nei casi di cui all’articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all’ufficio di 2 esecuzione penale esterna, che accerta l’effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l’esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale».
Un tale sistema normativo, così come chiarito da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, attribuisce al giudice della cognizione la competenza a «individuare l’ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso, e non al giudice dell’esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l’effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalità stabilite in sentenza», ponendo tale indicazione come obbligatoria (Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2024, n. 40888). Detta operazione definitoria, che consente di operare la scelta del percorso ottimale, nonché la definizione di modi e tempi dello stesso, secondo la prudente valutazione giudiziale, se non compiuta dal giudice della cognizione, può essere compiuta da quello dell’esecuzione, anche su iniziativa del condannato, interessato a svolgere compiutamente il percorso assegnatogli (Cass. pen., sez. VI, 3 maggio 2023, n. 30147). D’altra parte, se così non fosse, ne sarebbe frustrata la speciale funzione rieducativa della condizione, posto che la frequenza di detti corsi non è surrogabile con la frequenza di altro tipo di corsi, aventi una funzione e un contenuto diverso (Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 2023, n. 39341).
La mancanza di tali prescrizioni specifiche incide sulla concreta esigibilità della prestazione, che, per poter essere adempiuta, deve essere certa, dunque determinata, almeno nelle sue linee essenziali. Di recente è stato affermato che, anche nello specifico settore di applicazione dell’art. 165, comma 5, c.p., il giudice dell’esecuzione non può limitarsi alla mera presa d’atto dell’inadempienza del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica dell’esigibilità della prestazione medesima (controllando anche che sia stato messo a disposizione dell’obbligato il corso di recupero a lui prescritto: Cass. pen., sez. I, 29 marzo 2024, n. 25821), potendo, solo successivamente all’esito positivo della stessa, valutare l’eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l’obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2025, n. 17907; Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2025, n. 28293).
Nella parallela ipotesi in cui la condizione posta ex art. 165 c.p. consista nella prestazione di lavoro non retribuito, è stato affermato che: «ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell’obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell’esecuzione deve procedere alla verifica dell’esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all’esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l’obbligo cui sia stato subordinato il beneficio» (Cass. pen., sez. I, 20 ottobre 2017, n. 58060).
Il principio, in considerazione della necessità, evidenziata dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra riportate, che il percorso di recupero sia sufficientemente definito e specialistico, può ritenersi validamente applicabile anche al caso della disposizione introdotta dalla L. n. 69 del 2019 per i reati contro la persona, la famiglia e la libertà sessuale ivi indicati, tanto più che la funzione svolta dalla condizione è di natura risocializzante e non meramente ripristinatoria. Le condotte contemplata dalla norma sono infatti molto diverse tra loro, con necessità dunque di una disciplina individualizzante che tenga conto dello «specifico delitto commesso e delle modalità in cui si è concretamente consumato (violenza sessuale, pedofilia, atti persecutori, maltrattamenti in contesto intrafamiliare, maltrattamenti nella relazione di coppia, violenza fisica, economica o psicologica, ecc.); della personalità del condannato e del movente che lo ha determinato; della personalità della vittima in chiave intersezionale (età, persone con disabilità, provenienza geografica, identità di genere, ecc.); della relazione con l’autore, ecc.» (così in motivazione, la sentenza Cass. pen., sez. VI, n. 40888 del 2024, cit.). Il tema è dunque quello della concreta esigibilità della prestazione, per la cui verifica non è sufficiente la presenza di un termine per l’adempimento, ma anche di specifiche indicazioni atte a disegnare il percorso da svolgere.
Nel caso dell’art. 165 c.p., il termine imposto dal giudice deve ritenersi perentorio per l’ovvia considerazione che, diversamente opinando, il tempo dell’adempimento sarebbe rimesso alla mera discrezionalità dell’obbligato, rendendosi così – di fatto – sempre inattuabile l’esecutività della sentenza, il che è palesemente inammissibile. D’altra parte, il disposto di cui all’art. 168 c.p. prevede, al comma 1, n. 1) che la revoca sia disposta quanto il condannato non adempia agli obblighi, e l’inadempimento non può che essere collegato all’indicazione di un termine. Sul punto, devono richiamarsi le regole ermeneutiche fissate da Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2022, n. 37503, che definiscono il termine stabilito per adempiere – in forza del principio di obbligatorietà ed effettività della pena – alla stregua di un elemento essenziale della concessione del beneficio, aggiungendo che entro tale termine, pena la revoca di diritto in executivis e mediante l’adozione di provvedimento di natura meramente dichiarativa, deve essere assolto l’obbligo condizionante, salva deduzione di impossibilità. La stessa pronuncia, in motivazione, da un lato afferma che la mancata indicazione del termine, talmente coessenziale da consentire l’esercizio dei poteri integrativi in sede esecutiva, determina un vizio di violazione di legge della sentenza e, dall’altro, che solo con l’adempimento degli obblighi entro un termine si realizza la funzione rieducativa della pena, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 1975. Quindi, non solo l’indicazione del termine dal giudice che concede il beneficio è obbligatoria, costituendo elemento essenziale della pronuncia, salvo valutazione di inesigibilità, ma la giurisprudenza ha persino ritenuto che la pena sospesa possa essere revocata anche prima del termine nell’ipotesi di omesso avvio del percorso di recupero, nei tempi stabiliti (Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2025, n. 28293). Qualora il termine non venga fissato in sede di concessione del beneficio, la sua essenzialità è tale che può essere fissato anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall’art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. (Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2025, n. 6842).