Violenza di genere: le sommarie informazioni testimoniali di un minorenne vanno videoregistrate e assunte con la presenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 5 marzo 2026 – dep. 7 maggio 2026, n. 16481
Tematica
Violenza di genere
Testimonianza minorenne
Modalità
Norma/e di riferimento
art. 351 c.p.p.
art. 357 c.p.p.
art. 362 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di violenza di genere, l’obbligatorietà della videoregistrazione è volta ad evitare la vittimizzazione secondaria che si può sviluppare in due diversi modalità. La prima è la reiterazione delle dichiarazioni (per i soli delitti di violenza di genere, contro le donne e domestica, si veda l’art. 351, comma 1-ter ultima parte, c.p.p., che impone alla polizia giudiziaria di assicurare che la persona particolarmente vulnerabile «non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini») che, in quanto tali, costituiscono per il testimone di questi reati una forma gravemente traumatica imponendogli la rievocazione di fatti o atti dolorosi, attinenti alla propria sfera intima ed affettiva o commessi da o ai danni di persone vicine. La seconda è l’ascolto da parte di operatori (giudiziari o psicologi) non dotati di una mirata e adeguata formazione né rispetto all’assunzione di dichiarazioni di questo tipo di persone, anche minorenni, meritevoli di una protezione specifica e individualizzata; né rispetto alla peculiarità dei reati di cui sono vittime o testimoni (violenza domestica, contro le donne e di genere). Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2026, n. 16481
ѦѦѦ In tema di violenza di genere, il ricorso alla videoregistrazione della prova dichiarativa, soprattutto in sede di indagini, è uno strumento in grado di tutelare, in modo più efficace, le vittime vulnerabili perché consente, da un lato, di accertare la genuinità o meno di eventuali successive ritrattazioni o ridimensionamenti (ritenute una modalità ricorrente in questi delitti dallo stesso art. 55 della Convenzione di Istanbul) e, dall’altro lato, permette di operare un compiuto accertamento della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. Infatti, grazie a questa modalità tecnica, vengono documentati dati di conoscenza che altrimenti rischierebbero una definitiva dispersione o sarebbero destinati a restare nella sola conoscenza del singolo operatore, quali: a) aspetti della comunicazione non verbale, assunti nell’immediatezza dei fatti, inclusi i silenzi o le espressioni del viso o del corpo, idonei a manifestare stati d’animo (paura, disagio, imbarazzo, sofferenza, ecc.); b) comportamenti, anche inconsapevoli, di chi procede all’audizione tesi a colpevolizzare, coartare o indirizzare la volontà del soggetto ascoltato, oppure a sminuire, ridimensionare o deformare le sue dichiarazioni, così rischiando di minarne la spontaneità. Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2026, n. 16481
Commento
Violenza di genere: le sommarie informazioni testimoniali di un minorenne vanno videoregistrate e assunte con la presenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile
Valerio de Gioia
Il comma 3-ter dell’art. 357 c.p.p. è stato introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia (D.L.vo n. 150 del 2022) per documentare, con lo strumento della videoregistrazione, la dichiarazione di soggetti che per l’ordinamento sono in condizione di particolare vulnerabilità (minorenni, infermi di mente e persone offese di delitti che creano, oggettivamente e/o soggettivamente, detta condizione ai sensi dell’art. 90-quater c.p.p.).
La finalità di questa peculiare forma di documentazione dell’attività svolta dalla Polizia giudiziaria va collocata nell’ambito della disciplina sovranazionale che, per effetto dell’art. 117, comma 1, Cost., costituisce parametro interpretativo anche delle decisioni giudiziarie nazionali, e prima ancora della normativa nazionale, la cui finalità è, in via prioritaria, quella della tutela delle persone offese.
Sotto tale profilo assumono rilievo, proprio con riguardo alla video-registrazione in chiave di garanzia delle persone vulnerabili: 1) la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita a partire dal d. Igs. n. 212 del 2015 avuto riguardo, in particolare, al Considerando n. 53 «È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e – ripetuta … svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l’interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile, ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l’uso nei procedimenti giudiziari…»; – all’art. 24 «Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all’art. 23, provvedono affinché: a) nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possono essere utilizzate come prova nei procedimenti penali»; 2) la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con I. n. 77 del 2013, detta Convenzione di Istanbul, cui ha aderito anche l’Unione europea il 10 giugno 2023 con due decisioni del Consiglio, nella quale assumono rilievo: – l’art. 18 sugli Obblighi generali «par. 3 … Le parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: – mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;…..- soddisfino i 3 bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenza e siano loro accessibili»; -l’art. 26 su «Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza»; -l’art. 50 su «Risposta immediata, prevenzione e protezione», che al par. 2 impone alle Autorità incaricate di applicare la legge di operare in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza prevista dalla Convenzione ivi compresa «la raccolta delle prove»; – art. 56 su «Misure di protezione» che al par.2 prevede che «un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore»); 3) la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007, ratificata con I. n. 172 del 2012, detta Convenzione di Lanzarote con riferimento particolare – all’art. 35 su «Audizione del minore» che oltre a prevedere che l’ascolto avvenga da parte di professionisti formati a tale scopo (lett. c) e che il numero vada limitato a quanto è strettamente necessario (lett. e), al par. 2 stabilisce che gli Stati adottino le misure necessarie per garantire che tutte le audizioni della vittima o del testimone minorenne «possano essere videoregistrate e che tali registrazioni possono essere accettate come prove durante il processo…».
L’obbligatorietà della videoregistrazione, per quanto emerso dalle citate fonti sovranazionali, è volta, innanzitutto, ad evitare la vittimizzazione secondaria che si può sviluppare in due diversi modalità.
La prima è la reiterazione delle dichiarazioni (per i soli delitti di violenza di genere, contro le donne e domestica, si veda l’art. 351, comma 1-ter ultima parte, c.p.p., che impone alla polizia giudiziaria di assicurare che la persona particolarmente vulnerabile «non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini») che, in quanto tali, costituiscono per il testimone di questi reati una forma gravemente traumatica imponendogli la rievocazione di fatti o atti dolorosi, attinenti alla propria sfera intima ed affettiva o commessi da o ai danni di persone vicine.
La seconda è l’ascolto da parte di operatori (giudiziari o psicologi) non dotati di una mirata e adeguata formazione né rispetto all’assunzione di dichiarazioni di questo tipo di persone, anche minorenni, meritevoli di una protezione specifica ed individualizzata; né rispetto alla peculiarità dei reati di cui sono vittime o testimoni (violenza domestica, contro le donne e di genere).
Il ricorso alla videoregistrazione della prova dichiarativa, soprattutto in sede di indagini, è uno strumento in grado di tutelare, in modo più efficace, le vittime vulnerabili perché consente, da un lato, di accertare la genuinità o meno di eventuali successive ritrattazioni o ridimensionamenti (ritenute una modalità ricorrente in questi delitti dallo stesso art. 55 della Convenzione di Istanbul) e, dall’altro lato, permette di operare un compiuto accertamento della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. Infatti, grazie a questa modalità tecnica, vengono documentati dati di conoscenza che altrimenti rischierebbero una definitiva dispersione o sarebbero destinati a restare nella sola conoscenza del singolo operatore, quali: a) aspetti della comunicazione non verbale, assunti nell’immediatezza dei fatti, inclusi i silenzi o le espressioni del viso o del corpo, idonei a manifestare stati d’animo (paura, disagio, imbarazzo, sofferenza, ecc.); b) comportamenti, anche inconsapevoli, di chi procede all’audizione tesi a colpevolizzare, coartare o indirizzare la volontà del soggetto ascoltato, oppure a sminuire, ridimensionare o deformare le sue dichiarazioni, così rischiando di minarne la spontaneità.
Con riferimento all’assunzione delle sommarie informazioni di un minorenne in assenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, come previsto dagli artt. 351, comma 1-ter e 362, comma 1-bis, c.p.p., le particolari cautele previste dall’ordinamento processuale, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, sono poste nell’esclusiva tutela del soggetto sottoposto all’audizione, proprio nell’ottica della corretta assunzione delle sue dichiarazioni per salvaguardarne l’integrità fisica e psicologica e soprattutto per evitare l’insorgenza di fenomeni di vittimizzazione secondaria (con specifico riferimento al minorenne vedi Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2025, n. 32034; Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 8648; Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2017, n. 32374). Ne consegue che il compimento di attività eventualmente lesive dei diritti del minorenne, evitabili solo con la conduzione di un corretto e tempestivo incidente probatorio (Cass. pen., sez. un., 12 dicembre 2024, n. 10869), non possono riflettersi a vantaggio dell’imputato, tanto più quando ciò avvenga a seguito della sua scelta di accedere al rito abbreviato in cui è lui stesso ad avere rinunciato alla formazione della prova nel contraddittorio, con accettazione di un giudizio allo stato degli atti.
In caso di mancata video registrazione delle sommarie informazioni testimoniali di un minorenne risulta violato l’art. 357, comma 3-ter, c.p.p., che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, che le dichiarazioni della persona minorenne vengano documentate integralmente «con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto». Tuttavia, è inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione con la quale l’imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l’assunzione della prova testimoniale del minorenne, trattandosi di modalità previste nell’esclusivo interesse del soggetto ritenuto vulnerabile dall’ordinamento sottoposto all’audizione, onde salvaguardarne l’integrità psicologica, ed evitare l’insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria (ex plurimis, Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 8648, nonché Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2025, n. 32034).