Testimonianza della persona offesa: la vittima di violenza, consumata in ambito relazionale-affettivo, non ha una patente d’attendibilità privilegiata, fondata sul genere
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 10 febbraio 2026 – dep. 23 marzo 2026, n. 10815
Tematica
Testimonianza della persona offesa
Vittima di violenza di genere
Attendibilità
Norma/e di riferimento
art. 3 Cost.
art. 83 Cost.
art. 3, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (fatta a Istanbul, 11 maggio 2011)
art. 18, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (fatta a Istanbul, 11 maggio 2011)
art. 49, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (fatta a Istanbul, 11 maggio 2011)
art. 192 c.p.p.
art. 198 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ La testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di ulteriori elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità», ovverosia i “riscontri”. Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2026, n. 10815
In senso conforme: Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461
ѦѦѦ Nel contesto dei reati espressivi di violenza domestica nei confronti delle donne, il giudice è tenuto a dare specifico conto: a) di tutte le circostanze concrete della relazione nel suo intero sviluppo; b) della verifica puntuale di forme discriminatorie e/o di una condizione di supremazia (economica, affettiva, psicologica, sessuale, ecc.) dell’autore rispetto alla persona offesa, desumibile dall’accertamento della quotidiana gestione del rapporto nell’assunzione delle decisioni familiari e all’effettiva autonomia del partner; c) dello sviluppo che connota questo tipo di delitti. Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2026, n. 10815
ѦѦѦ L’evoluzione giurisprudenziale sul tema della violenza domestica e sul doveroso superamento degli stereotipi di genere non implica alcun ribaltamento della presunzione d’attendibilità, ma richiama il giudice ad una scrupolosa valutazione del caso concreto e a dissipare qualsivoglia approccio aprioristico o condizionato da modelli che fondano su una visione preconcetta delle relazioni di coppia. In tal senso, particolare attenzione riveste la distinzione tra violenza domestica e liti familiari, fondata sull’indagine circa l’asimmetria di potere e di genere che connota la relazione, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile. Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2026, n. 10815
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 26934; Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978
Commento
Testimonianza della persona offesa: la vittima di violenza, consumata in ambito relazionale-affettivo, non ha una patente d’attendibilità privilegiata, fondata sul genere
Valerio de Gioia
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di ulteriori elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità», ovverosia i “riscontri” (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461).
Al contrario, al pari di qualsiasi altra testimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 c.p.p., principio secondo il quale il giudice è tenuto a valutarne il contenuto verificando l’affidabilità intrinseca della narrazione e la credibilità soggettiva del testimone.
La giurisprudenza ha enucleato, al riguardo, un complesso di regole di esperienza, ritenute astrattamente valide, quali il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un comprovato interesse), il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2025, n. 21253; Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2025, n. 22024; Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2024, n. 10600; Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2023, n. 5234; Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 3041); regole esperienziali che fondano una presunzione iuris tantum, in quanto sottoposta, in primis, al prudente apprezzamento del giudice all’esito della verifica della stessa e, comunque, suscettibile di prova contraria.
Il percorso valutativo volto all’accertamento dell’attendibilità della persona offesa non può, per contro, assumere come base di partenza l’ipotesi contraria, ovvero che la stessa riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi, atti a fondato detto assunto – presidiato dalle corrispondenti fattispecie penali (artt. 368 e 372 c.p.) e dalle regole probatorie volte al loro accertamento –, altrimenti finendo per invertire i termini della presunzione e, in tal modo, delineandola quale “presunzione di inaffidabilità”.
Il sistema processuale postula, in altri termini, che il giudice debba presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca attendibilmente quanto a sua effettiva conoscenza, verificando se sussista o meno incompatibilità tra quello che riporta come vero, per propria diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di eguale valenza probatoria (Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2024, n. 4252; Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32042; Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 2024, n. 19633; Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185; Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 6777; Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 7180 e Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2006, n. 35984).
Le Sezioni Unite Bell’Arte (Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461), nell’attribuire al giudice il potere di valutazione della credibilità della persona offesa, ritenendola una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, se non a fronte di manifeste contraddizioni, e di per sé sufficiente all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, richiede che l’iter argomentativo dia conto non dei riscontri sui fatti, ma di «elementi di convergenza» utili ad asseverarne la credibilità soggettiva (Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2015, n. 43278; Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2025, n. 22024).
In sostanza, il discorso giustificativo in cui si esplica la valutazione del giudice, allorché l’unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa deve dare conto della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza, ove necessarie, e operare, infine, la valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto, concludendo il ragionamento probatorio con un «alto grado di credibilità razionale», formula espressiva del conseguimento della “certezza processuale” (Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese). Affinché si pervenga a siffatto «alto grado di credibilità razionale» in ordine al fatto compendiato nell’imputazione, in forza di quanto risultante dalla testimonianza della persona offesa, vagliata criticamente dal giudice e di per sé fonte di prova sufficiente all’affermazione della responsabilità penale dell’indagato/imputato, il ragionamento probatorio può servirsi di ulteriori elementi, dotati di valenza euristica e atti a confermare o smentire la prova testimoniale, anche alla luce di un metodo di verifica di tipo logico, che privilegi, tra le varie ipotesi, quella dotata di maggiore potere esplicativo o di maggiore plausibilità, partendo da fatti noti, rilevanti, esposti in modo completo, anche attraverso l’impiego di massime di esperienza, desumibili da fonti normative o giurisprudenziali, nazionali o sovranazionali, purché avulse da convincimenti soggettivi.
Il metodo di validazione così declinato non può trascurare il contesto in cui si colloca il tema della prova.
È la stessa enucleazione di massime d’esperienza che si nutre della specificità dell’ambito in cui matura la vicenda oggetto di prova nel processo: le massime d’esperienza si risolvono, invero, in generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome, e sono tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione (Cass. pen., sez. VII, 24 maggio 2019, n. 25616; Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 2013, n. 51818).
Nella delineata prospettiva, i giudizi ipotetici in cui si sostanziano le massime d’esperienza possono essere ulteriormente arricchiti dai risultati di indagini storico sociologiche, dei quali il giudice deve tener conto, con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l’effettiva idoneità ad essere assunti quali strumenti euristici, senza che tanto, tuttavia, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l’accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (V. in tema e in altro ambito Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 2016, n. 47574).
Siffatte direttrici sono quantomai indispensabili nella valutazione d’attendibilità della persona offesa dei reati che si consumano in ambiti domestici e affettivi.
In particolare, nel contesto dei reati espressivi di violenza domestica nei confronti delle donne, il giudice, in applicazione dei menzionati principi di diritto, è tenuto a dare specifico conto:
a) di tutte le circostanze concrete della relazione nel suo intero sviluppo;
b) della verifica puntuale di forme discriminatorie e/o di una condizione di supremazia (economica, affettiva, psicologica, sessuale, ecc.) dell’autore rispetto alla persona offesa, desumibile dall’accertamento della quotidiana gestione del rapporto nell’assunzione delle decisioni familiari e all’effettiva autonomia del partner;
c) dello sviluppo che connota questo tipo di delitti.
L’evoluzione ermeneutica della Suprema Corte sul tema della violenza domestica e sul doveroso superamento degli stereotipi di genere non implica, invero, alcun ribaltamento della presunzione d’attendibilità, ma richiama il giudice ad una scrupolosa valutazione del caso concreto ed a dissipare qualsivoglia approccio aprioristico o condizionato da modelli che fondano su una visione preconcetta delle relazioni di coppia.
In tal senso, particolare attenzione riveste la distinzione tra violenza domestica e liti familiari, fondata sull’indagine circa l’asimmetria di potere e di genere che connota la relazione, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile (Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978; Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 26934).
Entro tale prospettiva si è affermato, in particolare (Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32042) come, in un contesto di coppia o familiare, ricondurre intimidazioni, minacce, lesioni, danneggiamenti; forme di isolamento, costrizione, sudditanza o controllo ad espressioni di “mera animosità” non solo può deformare dati oggettivi, bensì violare i principi fondamentali dell’ordinamento, a partire dall’art. 83 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, giuridica e di fatto.
Alla luce di siffatta direttrice, la linea di confine tra violenza domestica e litigiosità familiare è netta e non consente confusioni: la prima si consuma quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica, psicologica o economica –, della coartazione e dell’offesa e quando la sensazione di paura per l’incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due; ricorrono, invece, le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, senza temere l’altro (Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978; Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 19847), perché ciò che costituisce il fondamento della relazione sono la riconosciuta e reciproca parità – economica, psicologica, fisica, eccetera – e la piena libertà.
Ai fini della valutazione della prova dichiarativa resa dalla persona offesa, rilevano gli obblighi imposti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (fatta a Istanbul, 11 maggio 2011), la quale, all’art. 3, lett. b), definisce la “violenza domestica” quale insieme di atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare tra partner attuali o precedenti.
Gli artt. 18 e seguenti impongono agli Stati di proteggere le vittime, prevenire la vittimizzazione secondaria e garantire che l’intervento giudiziario avvenga nel rispetto della loro integrità e dignità; l’art. 49 richiede inoltre che le autorità procedano “in modo tempestivo e appropriato” nella trattazione dei casi, evitando ritardi o meccanismi che possano pregiudicare la persona offesa. In tale cornice, la valutazione della testimonianza deve essere svolta tenendo conto del contesto relazionale complessivo e delle possibili dinamiche psicologiche che si sviluppano nelle relazioni caratterizzate da violenza, tra cui forme di ambivalenza affettiva, oscillazioni comportamentali o apparenti incoerenze che, pur non essendo richiamate testualmente dalla Convenzione, sono pienamente compatibili con la sua finalità di prevenire la rivittimizzazione e di assicurare un esame della prova rispettoso della complessità delle situazioni di violenza domestica.
In tale prospettiva si pongono anche le indicazioni del GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), organo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul, il quale ha più volte evidenziato come la valutazione dell’attendibilità della vittima non possa fondarsi su aspettative stereotipate circa il suo comportamento. In particolare, GREVIO ha sottolineato che 9 fenomeni quali l’ambivalenza dichiarativa, le ritrattazioni, il mantenimento o la ripresa dei rapporti con l’autore della violenza costituiscono evenienze ricorrenti e prevedibili nelle dinamiche di violenza di genere e domestica, riconducibili a meccanismi di soggezione, dipendenza emotiva e timore delle conseguenze. Tali condotte, pertanto, non possono essere assunte quali indici automatici di inattendibilità della persona offesa, ma devono essere lette in chiave contestuale, secondo un approccio libero da stereotipi e coerente con gli obblighi derivanti dalla Convenzione.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, a sua volta, non ha mancato di richiamare ad una analisi scevra da pregiudizi e ad una valutazione globale del contesto affettivo in cui si situa la condotta illecita (Corte EDU Scuderoni contro Italia, 23 settembre 2025; Corte EDU, J.I. contro Croazia, 8 settembre 2022, § 99), senza esaminare «fatti isolati gli uni dagli altri», ma tenendo conto di tutte le modalità in cui si esplica la violenza. Tanto non implica l’attribuzione alla vittima di violenza, consumata in ambito relazionale-affettivo, una patente d’attendibilità privilegiata, fondata sul genere, ma impone un metodo di verifica ampio e circostanziato, calato nel caso concreto, letto al lume delle massime esperienziali consolidate.