Stalking: la goliardia dell’imputato e la maggiore sensibilità della vittima non comportano la derubricazione del reato di atti persecutori in quello di molestie
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 8 gennaio 2026 – dep. 16 febbraio 2026, n. 6168
Tematica
Atti persecutori
Molestie
Criterio discretivo
Norma/e di riferimento
art. 612-bis c.p.
art. 660 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il criterio distintivo tra il delitto di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie. Si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di molestie ove queste si limitino a infastidire la vittima del reato. Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 2026, n. 6168
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 9 febbraio 2021, n. 15625; Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2020, n. 23375
Commento
Stalking: la goliardia dell’imputato e la maggiore sensibilità della vittima non comportano la derubricazione del reato di atti persecutori in quello di molestie
Valerio de Gioia
Il criterio distintivo tra il delitto di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie.
Si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di molestie ove queste si limitino a infastidire la vittima del reato (Cass. pen., sez. V, 9 febbraio 2021, n. 15625; Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2020, n. 23375), fermo restando che, ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori, piuttosto che di quello di molestie, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa, ma anche all’obiettiva natura delle condotte molestatrici.
Ai fini di prova del realizzarsi del grave stato d’ansia sono utilizzabili elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, considerando tanto l’astratta idoneità delle condotte a causare l’evento, quanto il loro profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui le stesse si sono consumate, in modo che si tenga conto di un’obiettiva idoneità delle molestie a provocare quell’alterazione grave della sfera psicologica indicata dalla disposizione incriminatrice (Cass. pen., sez. VI, n. 23375 del 2020, cit.; Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795; Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 50746). Invero, le molestie idonee a trasmodare nel reato di atti persecutori sono quelle che si caratterizzano per cagionare uno stato d’ansia in ragione della loro ampiezza, durata e carica lesiva o spregiativa nei confronti della vittima (Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2015, n. 29826).
Il criterio discretivo tra le due fattispecie di reato attiene, dunque, al realizzarsi o meno di uno degli eventi alternativi previsti dal reato di stalking (Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2015, n. 9222) e al diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta (Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2020, n. 23375).
Il delitto di atti persecutori è rappresentato sul piano oggettivo da condotte che possono estrinsecarsi in varie forme di minaccia ovvero di molestie, mentre sul piano soggettivo attengono alla condizione psichica della persona offesa, che in conseguenza di quelle condotte deve sviluppare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero nutrire timore per l’incolumità propria, di familiari o di persone legate affettivamente (Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872).
In presenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutore, non possono ricondursi i comportamenti dell’imputato alla goliardia e le reazioni e i timori della vittima ad un’accentuata sensibilità della stessa: è vero che sovente le molestie provocano nella vittima un disagio, ma cosa diversa è l’ansia che ne consegue, la quale può derivare dalle peculiari modalità con cui le molestie stesse possono palesarsi e, come già detto, dalla loro ampiezza, durata e carica spregiativa all’indirizzo della vittima, trasmodando in attacchi e lesioni.