Per la Corte Europea, i tribunali civili italiani non rilevano i casi di violenza domestica o li ignorano
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sez. I, 2 luglio 2026, caso Ubeda e altri contro Italia (ricorso n. 9993/24)
Tematica
Violenza domestica e di genere
Obblighi sovranazionali
Mancata protezione della vittima
Norma/e di riferimento
art. 8 CEDU
Massima/e
ѦѦѦ Le autorità devono rispondere immediatamente alle accuse di violenza domestica. Quando tali accuse vengono portate alla loro attenzione, le autorità devono determinare se esiste un rischio reale e immediato per la vita delle vittime identificate di violenza domestica e, a tal fine, devono effettuare una valutazione del rischio autonoma, proattiva e completa, prestando la massima attenzione al contesto particolare dei casi di violenza domestica. Quando tale valutazione rivela l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita altrui, le autorità sono obbligate a adottare misure operative preventive. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al livello di rischio identificato. Quando si accerta che un individuo è stato sistematicamente preso di mira e che è probabile che seguano in futuro ulteriori futuri, oltre alle risposte alle segnalazioni specifiche, le autorità devono attuare un’azione appropriata di natura generale per combattere il problema di fondo e prevenire futuri maltrattamenti. Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sez. I, 2 luglio 2026, caso Ubeda e altri contro Italia (ricorso n. 9993/24)
ѦѦѦ I tribunali civili non solo non rilevano i casi di violenza, ma tendono a ignorarli. Questo tipo di approccio mina la fiducia che le vittime di violenza domestica hanno nella capacità delle autorità domestiche di gestire in modo appropriato i procedimenti che coinvolgono accuse di violenza domestica. La protezione contro comportamenti, che rientrano nell’ampio ambito della violenza domestica deve essere garantita non solo nei procedimenti penali, ma anche dai tribunali civili e minorili nel contesto delle controversie di diritto di famiglia, durante le quali i tribunali sono responsabili di valutare le capacità genitoriali e di tutelare il miglior interesse del minore. Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sez. I, 2 luglio 2026, caso Ubeda e altri contro Italia (ricorso n. 9993/24)
ѦѦѦ Nei casi riguardanti i diritti di visita del genitore, lo Stato ha in linea di principio l’obbligo di adottare misure per consentite l’incontro dei genitori con i loro figli, e l’obbligo di facilitare tali incontri, nella misura in cui gli interessi del minore impongano che tutto ciò sia necessario per preservare i rapporti personali. Attualmente esiste un ampio consenso a sostegno dell’idea che, in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore debba essere primario. Il superiore interesse del bambino può, a seconda della sua natura e serietà, prevalere su quello dei genitori. Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sez. I, 2 luglio 2026, caso Ubeda e altri contro Italia (ricorso n. 9993/24)
Commento
Per la Corte Europea, i tribunali civili italiani non rilevano i casi di violenza domestica o li ignorano
Valerio de Gioia
Le autorità devono rispondere immediatamente alle accuse di violenza domestica. Quando tali accuse vengono portate alla loro attenzione, le autorità devono determinare se esiste un rischio reale e immediato per la vita delle vittime identificate di violenza domestica e, a tal fine, devono effettuare una valutazione del rischio autonoma, proattiva e completa, prestando la massima attenzione al contesto particolare dei casi di violenza domestica.
Quando tale valutazione rivela l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita altrui, le autorità sono obbligate a adottare misure operative preventive. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al livello di rischio identificato.
Quando si accerta che un individuo è stato sistematicamente preso di mira e che è probabile che seguano in futuro ulteriori futuri, oltre alle risposte alle segnalazioni specifiche, le autorità devono attuare un’azione appropriata di natura generale per combattere il problema di fondo e prevenire futuri maltrattamenti.
Gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione impongono anche agli Stati un obbligo procedurale positivo. Pertanto, l’obbligo di condurre un’indagine efficace su tutti gli atti di violenza domestica è un elemento essenziale degli obblighi imposti allo Stato ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.
Per essere efficace, tale indagine deve essere tempestiva e approfondita; questi requisiti si applicano all’intero procedimento, anche durante la fase del processo. Le autorità sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere prove relative alla violenza, con particolare diligenza nei casi di violenza domestica.
L’obbligo di svolgere le indagini, che spetta allo Stato, non sarà soddisfatto se la protezione garantita dal diritto interno esiste solo in teoria; deve operare efficacemente anche nella pratica, il che richiede un esame tempestivo del caso senza inutili ritardi. Il principio di efficacia implica che le autorità giudiziarie nazionali non devono in nessun caso lasciare impunite le sofferenze fisiche o psicologiche inflitte. Ciò è essenziale per mantenere la fiducia pubblica e il sostegno allo stato di diritto e per prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o collusione con atti di violenza.
Il semplice fatto che un’indagine abbia prodotto risultati limitati o inconcludenti non indica, di per sé, alcun fallimento. Sebbene le autorità debbano adottare tutte le misure ragionevoli per raccogliere prove, chiarire le circostanze e condurre un’analisi approfondita, oggettiva e imparziale di tutti gli elementi rilevanti senza trascurare linee di indagine, l’obbligo procedurale non deve essere interpretato come l’imposizione di un onere impossibile o sproporzionato. La Corte non deve preoccuparsi di accuse di errori o omissioni isolate e non può sostituire le autorità nazionali nella valutazione dei fatti del caso né decidere sulla responsabilità penale dei presunti autori. Al contrario, deve concentrarsi sul fatto che vi siano state carenze significative nel procedimento, in particolare quelle in grado di compromettere la capacità dell’indagine di stabilire le circostanze o identificare i responsabili.
Sebbene l’obiettivo principale dell’art. 8 sia proteggere l’individuo da azioni arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, vi sono inoltre obblighi positivi insiti nel “rispetto” effettivo per la vita familiare. Quando le misure in questione riguardano controversie genitoriali sui loro figli, tuttavia, non spetta alla Corte sostituirsi alle autorità competenti nel regolamentare le questioni di contatto, ma piuttosto riesaminare ai sensi della Convenzione le decisioni che tali autorità hanno preso nell’esercizio del loro potere di apprezzamento. In tale attività, deve determinare se le ragioni che giustificano qualsiasi misura adottata riguardo al godimento del diritto al rispetto della vita familiare siano rilevanti e sufficienti.
Una conduzione inefficace, e in particolare ritardata, delle procedure di custodia può dare luogo a una violazione degli obblighi positivi ai sensi dell’art. 8 della Convenzione. Sebbene la norma non contenga requisiti procedurali espliciti, il processo decisionale deve essere equo e tale da garantire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dalla medesima disposizione. I tribunali nazionali devono condurre un esame approfondito dell’intera situazione familiare e di una serie di fattori, in particolare quelli di natura fattuale, emotiva, psicologica, materiale e medica, e operare una valutazione equilibrata e ragionevole degli interessi rispettivi di ciascuna persona, con una costante attenzione a determinare quale sia la soluzione migliore per il minore che è di cruciale importanza.
La Corte ha ripetutamente stabilito che, nei casi riguardanti i diritti di visita del genitore, lo Stato ha in linea di principio l’obbligo di adottare misure per consentite l’incontro dei genitori con i loro figli, e l’obbligo di facilitare tali incontri, nella misura in cui gli interessi del minore impongano che tutto ciò sia necessario per preservare i rapporti personali. Attualmente esiste un ampio consenso a sostegno dell’idea che, in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore debba essere primario. Il superiore interesse del bambino può, a seconda della sua natura e serietà, prevalere su quello dei genitori. Il diritto alla dignità umana e all’integrità psicologica richiede particolare attenzione quando un bambino è vittima di violenza. La mancata valutazione delle autorità nazionali di episodi di violenza domestica nella determinazione dei diritti al contatto con i minori viola l’art. 8 cit..
Pertanto, la Corte Europea condivide le preoccupazioni di GREVIO su questo punto riguardo all’esistenza di una pratica diffusa tra i tribunali civili secondo cui “i tribunali civili … non solo non rilevano i casi di violenza, ma tendono a ignorarli” e ritiene che tale comportamento imponga un ulteriore onere sulle vittime di violenza domestica invece di proteggerle.
Questo tipo di approccio mina la fiducia che le vittime di violenza domestica hanno nella capacità delle autorità domestiche di gestire in modo appropriato i procedimenti che coinvolgono accuse di violenza domestica.
La protezione contro comportamenti che rientrano nell’ampio ambito della violenza domestica deve essere garantita non solo nei procedimenti penali, ma anche dai tribunali civili e minorili nel contesto delle controversie di diritto di famiglia, durante le quali i tribunali sono responsabili di valutare le capacità genitoriali e di tutelare il miglior interesse del minore.