Nei procedimenti per reati di violenza di genere, domestica e contro le donne ed i minorenni, il sistema processuale italiano attribuisce al giudice del dibattimento una funzione protettiva e di vigilanza nella raccolta della testimonianza dei soggetti vulnerabili
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 11 febbraio 2026 – dep. 16 marzo 2026, n. 9937
Tematica
Violenza di genere
Testimonianza
Protezione della vittima
Norma/e di riferimento
art. 8 CEDU
art. 90-quater c.p.p.
art. 177 c.p.p.
art. 498 c.p.p.
art. 499 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Nei procedimenti per reati di violenza di genere, domestica e contro le donne ed i minorenni, il sistema processuale italiano, progressivamente sviluppatosi in questo ambito grazie alle fonti sovranazionali e alla giurisprudenza della Corte EDU, attribuisce al giudice del dibattimento un ruolo che non si limita alla direzione formalistica dell’esame incrociato (art. 498 c.p.p.), ma gli attribuisce una funzione protettiva e di vigilanza proprio nella raccolta della prova dichiarativa per specifici soggetti ai fini dell’accertamento del fatto storico (art. 498, comma 4-quater, c.p.p., introdotto dal D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE): i minorenni, le persone inferme di mente e coloro che versano in condizioni di particolare vulnerabilità stabilita secondo i criteri generali di cui all’art. 90-quater c.p.p. (l’aver subito «violenza alla persona» ed essere «affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato»). Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 9937
ѦѦѦ Per i delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne l’esame incrociato ha una natura di per sé traumatica. Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 9937
ѦѦѦ Il divieto di porre domande suggestive è limitato alle sole parti, per evitare che queste possano indirizzare le risposte ed incidere sulla genuinità della testimonianza. Detto divieto, invece, non è specificamente riferibile al giudice il quale, ex art. 499, comma 6, c.p.p., «anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni …». Il giudice, invero, agisce in un’ottica di terzietà e non ha conoscenza degli atti svolti nella fase procedimentale (eccetto quelli che appartengono al fascicolo del dibattimento): in tale prospettiva egli può rivolgere al testimone tutte le domande che ritenga utili ai fini di accertare i fatti contestati con esclusione, ovviamente, di quelle capaci di incidere sulla sincerità della risposta. Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 9937
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 8307; Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2015, n. 21627
Commento
Nei procedimenti per reati di violenza di genere, domestica e contro le donne ed i minorenni, il sistema processuale italiano attribuisce al giudice del dibattimento una funzione protettiva e di vigilanza nella raccolta della testimonianza dei soggetti vulnerabili
Valerio de Gioia
Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il divieto di porre domande suggestive è limitato alle sole parti, per evitare che queste possano indirizzare le risposte e incidere sulla genuinità della testimonianza.
Detto divieto, invece, non è specificamente riferibile al giudice il quale, ex art. 499, comma 6, c.p.p., «anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni …».
Il giudice, invero, agisce in un’ottica di terzietà e non ha conoscenza degli atti svolti nella fase procedimentale (eccetto quelli che appartengono al fascicolo del dibattimento): in tale prospettiva egli può rivolgere al testimone tutte le domande che ritenga utili ai fini di accertare i fatti contestati con esclusione, ovviamente, di quelle capaci di incidere sulla sincerità della risposta (Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 8307; Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2015, n. 21627). Peraltro, è stato chiarito che la formulazione delle domande del presidente, quand’anche irregolare sotto il profilo procedurale (artt. 499 e ss. c.p.p.), non costituisce un vizio incidente sulla nullità o sull’inutilizzabilità della prova orale in tal modo raccolta, mancando una previsione sanzionatorie specifica e ciò alla luce del disposto dell’art. 177 c.p.p. (si rinvia da un lato a Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2024, n. 27743; dall’altro a Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2019, n. 49993 e soprattutto a Cass. pen., sez. II, 11 settembre 2019, n. 48957, secondo cui il mancato rispetto delle regole di cui all’art. 506 c.p.p. dà luogo a mera irregolarità, fermo restando l’onere di un maggior rigore motivazionale, che, come in altra occasione rilevato, deve fondarsi sulla valutazione della prova nel suo complesso: Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2019, n. 36413).
A fronte del potenziale rischio riveniente da improprie suggestioni, occorre pur sempre dimostrare che l’andamento complessivo della testimonianza e la genuinità della stessa possano dirsi compromessi, non essendo sufficiente il frammentario riferimento ad una singola domanda di cui non si attesti la concreta decisività. Infatti, il giudizio di piena attendibilità del dichiarante può essere confermato sulla base delle altre risposte, delle circostanze del caso concreto e nell’ambito di una valutazione globale e non parcellizzata dell’affidabilità complessiva della sua testimonianza, perché non basta l’uso di una metodologia non corretta ad incidere sul risultato probatorio, tanto da renderlo inidoneo (Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2019, n. 49993; Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 4672).
Nei procedimenti per reati di violenza di genere, domestica e contro le donne ed i minorenni, il sistema processuale italiano, progressivamente sviluppatosi in questo ambito grazie alle fonti sovranazionali e alla giurisprudenza della Corte EDU, attribuisce al giudice del dibattimento un ruolo che non si limita alla direzione formalistica dell’esame incrociato (art. 498 c.p.p.), ma gli attribuisce una funzione protettiva e di vigilanza proprio nella raccolta della prova dichiarativa per specifici soggetti ai fini dell’accertamento del fatto storico (art. 498, comma 4-quater, c.p.p., introdotto dal D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE): i minorenni, le persone inferme di mente e coloro che versano in condizioni di particolare vulnerabilità stabilita secondo i criteri generali di cui all’art. 90-quater c.p.p. (l’aver subito «violenza alla persona» ed essere «affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato»).
Si tratta di circostanze ricorrenti nel delitto di cui all’art. 572 c.p. per le cui vittime è stata affermata una presunzione di vulnerabilità (Cass. pen., sez. un., 12 dicembre 2024, n. 10869).
Vanno al riguardo richiamati i principi elaborati dalla Corte EDU (sentenza J.L. contro Italia del 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16), secondo la quale per i delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne l’esame incrociato ha una natura di per sé traumatica (§§ 130, 131 e 133 in cui la natura della prova testimoniale viene definita come “dolorosa” e “particolarmente penosa” e si apprezzano i plurimi interventi del Presidente nel corso del controesame della vittima proprio in funzione di vigilanza e di protezione, tanto da avere evitato la condanna dell’Italia per violazione dell’art. 8 della CEDU almeno su questo profilo).