Molestie: la reciprocità esclude il reato
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 4 febbraio 2026 – dep. 17 aprile 2026, n. 14016
Tematica
Molestie
Petulanza
Reciprocità
Norma/e di riferimento
art. 660 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, viene meno, in concreto, l’antigiuridicità del fatto tipico scolpito nell’art. 660 c.p., siccome (non più) connotato, in tal caso, dalla «petulanza o da altro biasimevole motivo», requisito che permea (non già l’elemento soggettivo del reato, bensì) l’elemento oggettivo del reato, nel senso che la tipicità del fatto si concreta con la condotta molesta e disturbatrice che si sia esplicata, già a livello realizzativo (e non meramente psichico), per il tramite di petulanza o per altro biasimevole motivo; parametri, questi ultimi, che vengono in concreto “paralizzati” o comunque disinnescati laddove i ruoli di disturbatore e di molestatore siano reciprocamente assunti dal soggetto attivo del reato e da quello passivo. Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2026, n. 14016
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2016, n. 23262; Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2022, n. 43872; Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2022, n. 11679; Cass. pen., sez. I, 10 settembre 2025, n. 32770; Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2025, n. 37441
Commento
Molestie: la reciprocità esclude il reato
Valerio de Gioia
La contravvenzione prevista dall’art. 660 c.p. mira a tutelare la tranquillità pubblica, che può essere turbata in conseguenza di fatti di disturbo o molestia che, posti in essere ai danni di un singolo individuo, possono determinare reazioni tali da causare disordini per l’ordine pubblico (cfr. già Cass. pen., sez. I, 29 settembre 1994, n. 11208: «con la disposizione prevista dall’art. 660 c.p. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l’ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; onde l’interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate»).
L’elemento materiale del reato – a forma libera, potendo manifestarsi secondo non tipizzati comportamenti molesti – consiste in qualsiasi condotta che, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione, sia oggettivamente idonea a molestare o disturbare terze persone, purché realizzata «in luogo pubblico o aperto al pubblico» oppure, in alternativa, «con il mezzo del telefono» e sia connotata da «petulanza o altro biasimevole motivo».
Il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l’occupazione delle persone; la molestia, invece, suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea (Cass. pen., sez. I, 10 settembre 2025, n. 32770); tanto è stato confermato dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare Corte cost., sent. n. 172 del 2014) che, aderendo al significato assunto dalla parola secondo il senso comune, ha evidenziato che “molestare” significa «alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale», essendo questo «il significato evocato dall’art. 660 c.p., norma che fa riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta». In sede di legittimità, si è chiarito ulteriormente che per l’integrazione della fattispecie è necessaria un’effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale, vieppiù se sia connotata da un’apprezzabile estensione temporale, che assurga al rango di molestia o disturbo (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2017, n. 52585), effetto ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto (Cass. pen., sez. fer., 7 agosto 2019, n. 45315; Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2025, n. 37441); a ciò consegue che, in presenza di un fatto oggettivamente molesto o che arreca disturbo, è irrilevante che la persona offesa non abbia percepito o subito alcun fastidio.
La norma incriminatrice richiede che la condotta molesta o disturbatrice sia tenuta «per petulanza o per altro biasimevole motivo», sicché – se ne è inferito nella giurisprudenza di legittimità – il reato de quo non è configurabile in caso di molestie reciproche, ossia quando tra le stesse sussista un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza (Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2022, n. 11679, ripresa, da ultimo, da Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2025, n. 37441 e da Cass. pen., sez. I, 10 settembre 2025, n. 32770; conf. Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2022, n. 43872; in precedenza, Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2016, n. 23262: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo giudizio sull’eventuale rapporto di reciprocità tra le condotte poste in essere dall’imputata e le vessazioni da questa subite ad opera della presunta persona offesa; Cass. pen., sez. I, 6 maggio 2004, n. 26303: fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile). Quella dell’inconfigurabilità del reato in caso di reciprocità delle condotte moleste è una conclusione – sebbene finora non particolarmente approfondita in termini ricostruttivo-dogmatici – ben radicata nella giurisprudenza pluriventennale di legittimità (a partire da Cass. pen., sez. I, 6 maggio 2004, n. 26303), che da tempo attribuisce alle condotte ritorsive o reciprocamente moleste una rilevanza “esimente” addirittura di maggior rilievo di quella che sarebbe derivata dall’eventuale (ma già esclusa) estensione in bonam partem al reato ex art. 660 c.p. della speciale causa di non punibilità già prevista dall’art. 599, comma 1, c.p. espressamente prevista per il solo delitto (ormai decriminalizzato) di ingiuria (nel senso dell’esclusione dell’applicabilità dell’art. 599, comma 1, c.p. alla contravvenzione ex art. 660 c.p., v. già Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2001, n. 16729, stante la non corrispondenza delle condotte punibili e dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici). La Suprema Corte, nel ribadire i più recenti approdi al riguardo (Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2016, n. 23262; Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2022, n. 43872; Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2022, n. 11679; Cass. pen., sez. I, 10 settembre 2025, n. 32770; Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2025, n. 37441) intende precisare – a fini ricostruttivi – che, allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, viene meno, in concreto, l’antigiuridicità del fatto tipico scolpito nell’art. 660 c.p., siccome (non più) connotato, in tal caso, dalla «petulanza o da altro biasimevole motivo», requisito che permea (non già l’elemento soggettivo del reato, bensì) l’elemento oggettivo del reato, nel senso che la tipicità del fatto si concreta con la condotta molesta e disturbatrice che si sia esplicata, già a livello realizzativo (e non meramente psichico), per il tramite di petulanza o per altro biasimevole motivo; parametri, questi ultimi, che vengono in concreto “paralizzati” o comunque disinnescati laddove i ruoli di disturbatore e di molestatore siano reciprocamente assunti dal soggetto attivo del reato e da quello passivo.