Maltrattamenti in famiglia: il reato è integrato anche quando le abituali vessazioni sono intervallate da condotte «normali» e persino gratificanti per la vittima
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 15 aprile 2026 – dep. 25 maggio 2026, n. 18662
Tematica
Codice Rosso
Maltrattamenti in famiglia
Elemento oggettivo
Norma/e di riferimento
art. 572 c.p.
art. 576 c.p.
art. 582 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il reato di maltrattamenti in famiglia è, sempre e comunque, configurabile anche nel caso in cui le condotte violente o sopraffattrici non integrino l’unico modo di comunicazione con il familiare vessato, potendo anche accadere che le abituali vessazioni, capaci di cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, siano intervallate da condotte “normali” e persino dallo svolgimento di attività anche gratificanti per la parte lesa; così come il reato non è ex se escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa o da momenti di reattività della stessa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a stabile succube dell’agente ovvero una totale soggezione della persona offesa. Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2026, n. 18662
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978; Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 809; Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2016, n. 4015
ѦѦѦ È configurabile il concorso formale – e non l’assorbimento – tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c.p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell’aggravante dell’art. 576, comma 1, n. 5, c.p.: in tal caso, infatti, non ricorre l’ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un’occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro. Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2026, n. 18662
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872; Cass. pen., sez. V, 18 luglio 2018, n. 42599; Cass. pen., sez. III, 29 aprile 2015, n. 50208
Commento
Maltrattamenti in famiglia: il reato è integrato anche quando le abituali vessazioni sono intervallate da condotte «normali» e persino gratificanti per la vittima
Valerio de Gioia
La Suprema Corte ha da tempo individuato il discrimen tra i maltrattamenti e la mera conflittualità indicandone, con molta chiarezza, gli elementi distintivi (v., in motivazione, Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978 e Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 23204). Trascendono la mera litigiosità e fisiologica conflittualità, le dinamiche espressione di una modalità (unilaterale) di gestione della relazione sentimentale violenta, prevaricatrice ed aggressiva.
Il registro di comunicazione della coppia, affidato a sistematici e ciclici atteggiamenti di indifferenza e noncuranza, ma anche di aggressione fisica e verbale nei confronti della moglie, sì da imporre condizioni di vita umilianti e vessatorie, integra il delitto di maltrattamenti in famiglia. Il clima di umiliazione e di sopraffazione che la vittima deve “respirare” senza soluzione di continuità non può certo rientrare nella “normalità” di coppia o essere sintomo di una mera “crisi di coppia”. E ciò vieppiù considerando che, per costante giurisprudenza di legittimità, il reato di maltrattamenti in famiglia è, sempre e comunque, configurabile anche nel caso in cui le condotte violente o sopraffattrici non integrino l’unico modo di comunicazione con il familiare vessato, potendo anche accadere che le abituali vessazioni, capaci di cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, siano intervallate da condotte “normali” e persino dallo svolgimento di attività anche gratificanti per la parte lesa; così come il reato non è ex se escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa o da momenti di reattività della stessa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a stabile succube dell’agente ovvero una totale soggezione della persona offesa (in questo senso, tra le diverse, Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978; Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 809; Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 21996, n. 4015).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il concorso formale – e non l’assorbimento – tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c.p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell’aggravante dell’art. 576, comma 1, n. 5, c.p.: in tal caso, infatti, non ricorre l’ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un’occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872; Cass. pen., sez. V, 18 luglio 2018, n. 42599; Cass. pen., sez. III, 29 aprile 2015, n. 50208).
Peraltro, anche la diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia e di quello di lesioni personali volontarie escludono l’assorbimento del secondo nel primo, rendendoli concorrenti tra loro.