Maltrattamenti in famiglia: il c.d. «ciclo della violenza» e la credibilità della vittima che ritorna ciclicamente dall’uomo violento
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 19 gennaio 2026 – dep. 11 marzo 2026, n. 9423
Tematica
Maltrattamenti in famiglia
Riappacificamento
Credibilità vittima
Norma/e di riferimento
art. 3 CEDU
art. 192 c.p.p.
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il c.d. ciclo della violenza è un sistema tipizzato di crescita esponenziale della modalità maltrattante, studiato da decenni dalle scienze psicologiche a livello nazionale ed internazionale, che si sviluppa secondo precise fasi e dinamiche abusive intime. Secondo tale inquadramento la prima fase, di crescita della tensione, è quella nella quale si manifestano le forme tipiche della violenza psicologica e verbale (ostilità: comportamenti volti a colpevolizzare, umiliare e sminuire l’identità della partner; imposizione di divieti rispetto alla sua vita), cui consegue la volontà della vittima di evitare l’escalation di violenza, accontentando e prevenendo il partner. La seconda fase è quella dell’esplosione della violenza fisica in cui l’autore picchia la vittima, la terrorizza con minacce di morte e danneggiamenti e utilizza diverse forme sopraffattorie. È il momento più pericoloso per la vita della donna e, infatti, è quello in cui la paura la induce a chiedere aiuto ad amici e parenti, ad esprimere la volontà di separarsi, a recarsi in pronto soccorso per curarsi, a fuggire di casa. La terza fase di riappacificamento (cosiddetta luna di miele) è quella nella quale l’aggressore esprime forme di rassicurazione, di pentimento, promette di cambiare e di non ripetere le violenze, individua cause esterne della propria violenza e convince la vittima a tornare. In questo modo la donna si confonde, minimizza quanto subito, si fida e riprende la convivenza in una condizione di apparente calma, ma di subordinazione e paura. Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2026, n. 9423
ѦѦѦ Il riavvicinamento della persona offesa all’autore delle violenze non incide ex se sulla credibilità ed attendibilità della sua testimonianza, costituendo, al contrario, un’evenienza prevedibile, determinata solo dall’ambivalenza nei sentimenti della persona offesa, o sintomatica della sua esposizione al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti. Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2026, n. 9423
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2022, n. 29688
Commento
Maltrattamenti in famiglia: il c.d. «ciclo della violenza» e la credibilità della vittima che ritorna ciclicamente dall’uomo violento
Valerio de Gioia
I periodici ritorni della persona offesa dall’imputato, nonostante le gravi violenze subite, e il lungo tempo di reazione rispetto alla denuncia, non incidono sulla sua credibilità; essi, infatti, sono traducibili in massime di esperienza circa i comportamenti tenuti dalle persone offese di reati commessi in contesti di coppia (Cass. pen., sez. VI, 11 settembre 2025, n. 35667; Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 2025, n. 21806; Cass. pen., sez. VI, 27 settembre 2024, n. 39562; Cass. pen., sez. VI, 23 aprile 2024, n. 23635; Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 23204).
Il c.d. ciclo della violenza è un sistema tipizzato di crescita esponenziale della modalità maltrattante, studiato da decenni dalle scienze psicologiche a livello nazionale ed internazionale, che si sviluppa secondo precise fasi e dinamiche abusive intime.
Secondo tale inquadramento la prima fase, di crescita della tensione, è quella nella quale si manifestano le forme tipiche della violenza psicologica e verbale (ostilità: comportamenti volti a colpevolizzare, umiliare e sminuire l’identità della partner; imposizione di divieti rispetto alla sua vita), cui consegue la volontà della vittima di evitare l’escalation di violenza, accontentando e prevenendo il partner.
La seconda fase è quella dell’esplosione della violenza fisica in cui l’autore picchia la vittima, la terrorizza con minacce di morte e danneggiamenti e utilizza diverse forme sopraffattorie. È il momento più pericoloso per la vita della donna e, infatti, è quello in cui la paura la induce a chiedere aiuto ad amici e parenti, ad esprimere la volontà di separarsi, a recarsi in pronto soccorso per curarsi, a fuggire di casa.
La terza fase di riappacificamento (cosiddetta luna di miele) è quella nella quale l’aggressore esprime forme di rassicurazione, di pentimento, promette di cambiare e di non ripetere le violenze, individua cause esterne della propria violenza e convince la vittima a tornare. In questo modo la donna si confonde, minimizza quanto subito, si fida e riprende la convivenza in una condizione di apparente calma, ma di subordinazione e paura.
Questa alternanza si ripete nel tempo e le diverse fasi si intensificano e si aggravano, in una spirale strutturata che spiega perché molte vittime di violenza domestica ritornano nella relazione maltrattante, come avvenuto nella specie, decidono di non denunciare e non sono più in grado di uscirne, sempre più immobilizzate dal timore di reazioni più gravi, dall’isolamento ma, soprattutto, dalla dipendenza economica (Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1268).
La tesi secondo cui costituisce massima di esperienza il fatto che «chi è maltrattato non ritorna» è smentita dalle stesse fonti normative sovranazionali che collocano la vulnerabilità della vittima, depotenziata dalle violenze subite, in una spirale ciclica in cui la possibile ripresa della relazione è un elemento tipico delle sue dinamiche abusive e manipolatorie.
Proprio per consentire l’emersione del delitto e proteggere le vittime dal rischio di una progressione criminosa, il sistema giuridico multilivello stabilisce, infatti, precisi requisiti di natura processuale quali:
1) la procedibilità di ufficio del delitto di violenza domestica;
2) la necessità che le indagini e il processo non dipendano «interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima» e che possano «continuare, anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia» (art. 55 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla “prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77, detta Convenzione di Istanbul);
3) l’obbligo di valutazione individualizzata della vittima di violenza (art. 16 della Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), individuando come specifici fattori di rischio, tra gli altri e per quello che interessa il caso in esame, «il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, il rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dall’indagato, la recente separazione … dovrebbe essere preso in considerazione anche il grado di controllo esercitato … sia dal punto di vista psicologico che economico».
D’altra parte, se fosse sufficiente il semplice ritorno della vittima dall’autore delle denunciate violenze per concludere che la testimonianza non sia attendibile e che queste non vi siano state, peraltro a fronte di un’ampia istruttoria dibattimentale di segno opposto, si esporrebbe l’Autorità giudiziaria italiana a responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto di tortura). Infatti, la violenza domestica, delitto che lede un diritto umano, è procedibile di ufficio e il suo perseguimento non viene affidato alla volontà della vittima nella consapevolezza delle modalità manipolatorie, minatorie e dissuasive in cui si sviluppa la relativa condotta.
Altrimenti verrebbe violato, secondo la Corte EDU, il principio di effettività «che implica che le autorità giudiziarie interne non devono in nessun caso essere disposte a lasciare impunite le sofferenze fisiche o psicologiche inflitte. Ciò è fondamentale per mantenere la fiducia e il sostegno dei cittadini nello Stato di diritto e per prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o di collusione delle autorità rispetto agli atti di violenza (Okkali c. Turchia, n. 52067/99, § 65, CEDU 2006-XII (estratti))» (§ 81, De Giorgi contro Italia, 16 giugno 2022). Non è consentito, dunque, allo Stato lasciare ad una vittima di violenza domestica, in quanto tale ritenuta in condizione di vulnerabilità (§ 49 P.P. contro Italia, 13 febbraio 2025), di valutare da sola non soltanto il rischio cui è sottoposta, ma di affidarsi ai suoi comportamenti o alle sue scelte individuali per perseguire le condotte in suo danno, soprattutto quando queste siano, come nella specie, frutto di minacce, manipolazioni, pressioni psicologiche e approfittamento della sua condizione di dipendenza anche economica. Infatti, le Autorità preposte sono comunque responsabili del mancato adempimento ai loro obblighi positivi di indagare diligentemente e di punire efficacemente i delitti di violenza domestica e contro le donne, anche quando la vittima non cooperi o assuma comportamenti rischiosi: «86. La Corte considera che lasciare la ricorrente da sola in una situazione di violenza domestica accertata equivale per lo Stato a sottrarsi al proprio obbligo di indagare su tutti i casi di maltrattamento» (De Giorgi contro Italia 16 giugno 2022).
In questo quadro, interno ed internazionale, il riavvicinamento della persona offesa all’autore delle violenze non incide ex se sulla credibilità ed attendibilità della sua testimonianza, costituendo, al contrario, un’evenienza prevedibile, determinata solo dall’ambivalenza nei sentimenti della persona offesa (Cass. pen., sez. VI, 11 settembre 2025, n. 35667; Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2015, n. 31309; Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2021, n. 32379), o sintomatica della sua esposizione al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti (Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2022, n. 29688).