Maltrattamenti in famiglia e revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 27 novembre 2025 – dep. 23 gennaio 2026, n. 2854
Tematica
Maltrattamenti in famiglia
Sospensione condizionale della pena
Revoca
Norma/e di riferimento
art. 168 c.p.
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di effetti del patteggiamento, la commissione di un fatto penalmente rilevante nel termine quinquennale o biennale, che, a norma dell’art. 445, comma 2, c.p.p., osta all’estinzione di quello oggetto della sentenza di applicazione della pena, deve intendersi avvenuta, nel caso di reati abituali, nel momento del perfezionamento della fattispecie incriminatrice, e, dunque, con la realizzazione del nucleo minimo della condotta sufficiente per integrare la stessa, e non nel momento della sua consumazione, coincidente con l’ultimo degli atti della sequenza criminosa. Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2025, n. 2854 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2025, n. 30446; Cass. pen., sez. I, 2 maggio 2023, n. 26549
Commento
Maltrattamenti in famiglia e revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
Valerio de Gioia
Ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nel termine stabilito (cinque anni se la condanna è per delitto, due anni se la condanna è per contravvenzione), il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.
In un’ottica special-preventiva, l’istituto persegue lo scopo di scoraggiare il reo dal tornare a delinquere, sancendo la perdita del beneficio, cui consegue l’esecuzione della pena, ove reiteri condotte penalmente rilevanti in pendenza del periodo sospensivo fissato dall’art. 163 c.p..
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato necessariamente abituale, è integrato dalla ripetizione nel tempo di una pluralità di condotte, commissive od omissive, ciascuna delle quali priva di autonoma rilevanza penale o sussumibile in altra fattispecie incriminatrice (Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 1995, n. 4636).
Il momento di realizzazione del reato abituale si identifica con il compimento del numero minimo di atti vessatori, collegati da un nesso di abitualità, idoneo ad integrare l’offesa all’interesse giuridicamente protetto: tale momento segna il perfezionamento della fattispecie e l’inizio della consumazione, che si esaurisce con l’ultimo atto di protrazione della condotta antigiuridica.
La distinzione tra perfezionamento e consumazione nei reati di durata è stata rimarcata dalla Suprema Corte, in relazione alla fattispecie di atti persecutori, evidenziando che «il delitto previsto dell’art. 612-bis c.p. ha natura di reato abituale di evento “per accumulo”, che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, così che, in caso di contestazione “aperta”, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, consentendo fino a quel momento l’estensione dell’imputazione alle condotte, frutto della reiterazione criminosa, realizzate dopo l’esercizio dell’azione penale» (Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2019, n. 17000).
La distinzione è stata ribadita riguardo al delitto di maltrattamenti in famiglia da Cass. pen., sez. I, 2 maggio 2023, n. 26549, nonché, da ultimo, da Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2025, n. 30446, secondo cui «in tema di effetti del patteggiamento, la commissione di un fatto penalmente rilevante nel termine quinquennale o biennale, che, a norma dell’art. 445, comma 2, c.p.p., osta all’estinzione di quello oggetto della sentenza di applicazione della pena, deve intendersi avvenuta, nel caso di reati abituali, nel momento del perfezionamento della fattispecie incriminatrice, e, dunque, con la realizzazione del nucleo minimo della condotta sufficiente per integrare la stessa, e non nel momento della sua consumazione, coincidente con l’ultimo degli atti della sequenza criminosa».
La tesi che àncora all’esaurimento della condotta abituale l’operatività della revoca della sospensione condizionale della pena, non coglie la peculiarità strutturale della fattispecie di durata (v. anche Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2020, n. 4232 e Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2011, n. 30504, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena in caso di protrazione nel quinquennio della condotta di un reato permanente iniziata in precedenza), sovrapponendo i momenti del perfezionamento del reato e della consumazione, e risulta incoerente con le richiamate finalità di prevenzione speciale dell’istituto applicato.
Deve concludersi che la realizzazione, nel quinquennio di esperimento della sospensione condizionale della pena, del numero minino di condotte antigiuridiche necessario per integrare il reato abituale vale a determinare la condizione per la revoca di diritto di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, c.p., anche se l’abitualità si sia protratta oltre il quinquennio.