L’uso sistematico di violenza fisica o morale nei confronti di soggetti affidati per ragioni di cura, ancorché sorretto da «animus corrigendi», integra il delitto di maltrattamenti
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 26 febbraio 2026 – dep. 26 marzo 2026, n. 11361
Tematica
Abuso dei mezzi di correzione
Maltrattamenti in famiglia
Malattia
Norma/e di riferimento
art. 571 c.p.
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da “animus corrigendi”, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo – che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore – lì dove l’abuso ex art. 571 c.p. presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2026, n. 11361
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2022, n. 13145
ѦѦѦ In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d’ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari. Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2026, n. 11361
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2020, n. 7969
Commento
L’uso sistematico di violenza fisica o morale nei confronti di soggetti affidati per ragioni di cura, ancorché sorretto da «animus corrigendi», integra il delitto di maltrattamenti
Valerio de Gioia
L’uso sistematico di violenza fisica o morale nei confronti di soggetti affidati per ragioni di cura, ancorché sorretto da “animus corrigendi”, integra il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. e non il meno grave delitto previsto dall’art. 571 c.p.. In particolare, nei confronti di soggetti affetti da disturbi psichiatrici gravi, gli atti di violenza e sopraffazione non possono avere alcuna valenza terapeutica o pedagogica e si pongono in contrasto anche con specifici obblighi di protezione e promozione posti da fonti nazionali e sovranazionali a tutela delle persone con disabilità (Cass. pen., sez. VI, 1° luglio 2025, n. 30120).
Si è, infatti, chiarito, nella pronuncia appena richiamata, che il reato di cui all’art. 571 c.p. “presuppone l’uso non appropriato di metodi, anacronisticamente definiti dalla norma “di correzione o di disciplina”, che, in via ordinaria, soprattutto in contesti educativi o scolastici, potrebbero in astratto essere consentiti (ad esempio, l’esclusione temporanea da alcune attività ludiche, l’obbligo di condotte riparatorie, il ricorso a puntuali rimproveri, ecc.). Se, dunque, l’uso della violenza, fisica o psicologica, è sempre illecito anche quando volto a scopi leciti (educazione, custodia, vigilanza, eccetera), in quanto la dignità e l’integrità della persona costituiscono diritti inviolabili, ciò vale soprattutto quando la violenza riguardi persone affette da disturbi psichiatrici gravi. Infatti, nei loro confronti non è logicamente e scientificamente ipotizzabile né una condotta correttiva, né una condotta disciplinatoria attesa la strutturale condizione di particolare vulnerabilità in cui versano, che non ammette “punizioni”, anche le più blande, non solo perché inefficaci, quanto perché gravemente dannose”.
Se l’uso della violenza, fisica o psicologica, è sempre illecito anche quando volto a scopi leciti, ne consegue che anche un isolato atto di violenza, quale quello che ricorre nel caso di specie, osta alla possibilità di qualificare la condotta ai sensi dell’art. 571 c.p., posto che la natura intrinsecamente illecita dell’uso della violenza non è revocata in dubbio dalla mancata reiterazione degli atti che quella violenza integrano.
In proposito, pur prendendosi atto dell’esistenza di precedenti arresti giurisprudenziali che hanno ritenuto compatibile con la fattispecie di cui all’art. 571 c.p. l’atto di violenza, ove orientato a scopi educativi (in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 3 febbraio 2016, n. 9954 che ha affermato che integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell’insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi), va rilevato che la pronuncia appena richiamata esprime un orientamento che non solo non è consolidato ma è superato dal più recente orientamento espresso da Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2022, n. 13145, secondo il quale, esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da “animus corrigendi”, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo – che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore – lì dove l’abuso ex art. 571 c.p. presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti (fattispecie in cui la Corte, riqualificato nel reato di percosse il comportamento dell’insegnante che aveva spinto la testa dell’alunno nel lavandino, ha annullato la condanna per difetto di querela).
Infine, in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d’ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari (Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2020, n. 7969).