Le dichiarazioni accusatorie provenienti da vittime traumatizzate appaiono frammentarie, simboliche, non veritiere (per timore, vergogna, soggezione, induzione)
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 11 dicembre 2025 – dep. 30 aprile 2026, n. 15657
Tematica
Testimonianza della vittima
Vittima traumatizzata
Valutazione
Norma/e di riferimento
art. 192 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Le dichiarazioni accusatorie provenienti da vittime traumatizzate difficilmente sono immediatamente esaustive. Esse emergono a seguito di faticosi itinerari di rivisitazione e superamento del trauma patito. In genere, tali dichiarazioni sono emesse nella inconsapevolezza degli effetti processuali che producono. Appaiono dunque frammentarie, simboliche, non veritiere (per timore, vergogna, soggezione, induzione). È raro che la vittima conceda immediatamente ed in un’unica soluzione la intera rappresentazione dei fatti per cui si procede, dato che essa dovrà confrontarsi con gli effetti del trauma primario denunciato e con gli esiti del trauma (secondario) scaturente dal processo, di regola condizionate dall’affidamento (o dal rifiuto) che la vittima maturerà nei confronti dell’autorità procedente durante un percorso giudiziario che si intreccerà e confonderà con quello psicologico di rielaborazione e superamento del trauma da reato. Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2025, n. 15657 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2020, n. 6710
ѦѦѦ Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva. Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2025, n. 15657 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135
Commento
Le dichiarazioni accusatorie provenienti da vittime traumatizzate appaiono frammentarie, simboliche, non veritiere (per timore, vergogna, soggezione, induzione)
Valerio de Gioia
Le dichiarazioni accusatorie della vittima di un trauma spesso non si esauriscono in un’unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento che, dalla prima dichiarazione di denuncia, prosegue attraverso le dichiarazioni rese nelle altre fasi processuali. Le dichiarazioni accusatorie provenienti da vittime traumatizzate difficilmente sono infatti immediatamente esaustive. Esse emergono a seguito di faticosi itinerari di rivisitazione e superamento del trauma patito. In genere, tali dichiarazioni sono emesse nella inconsapevolezza degli effetti processuali che producono. Appaiono dunque frammentarie, simboliche, non veritiere (per timore, vergogna, soggezione, induzione). È raro che la vittima conceda immediatamente ed in un’unica soluzione la intera rappresentazione dei fatti per cui si procede, dato che essa dovrà confrontarsi con gli effetti del trauma primario denunciato e con gli esiti del trauma (secondario) scaturente dal processo, di regola condizionate dall’affidamento (o dal rifiuto) che la vittima maturerà nei confronti dell’autorità procedente durante un percorso giudiziario che si intreccerà e confonderà con quello psicologico di rielaborazione e superamento del trauma da reato. La progressione in questione si articola spesso attraverso dichiarazioni non sovrapponibili, che valutate con alcuni parametri di giudizio spesso utilizzati nella prassi relativa alla valutazione della attendibilità, potrebbero anche condurre ad una valutazione giudiziale negativa.
In realtà, il tratto specifico del dato dichiarativo proveniente dall’offeso traumatizzato è proprio la dichiarazione per stadi successivi, che ripercorre e visualizza anche il percorso interiore di affidamento (o piuttosto di rifiuto) della vittima alla giurisdizione (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2020, n. 6710).
La progressione dichiarativa della vittima di un trauma da reato deve pertanto essere valutata nel suo complesso, ed il giudizio sull’attendibilità del dichiarato è una valutazione d’insieme che comprende tutti gli stadi di tale percorso (valutazione d’insieme, invece, nella specie correttamente svolta).
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461; Cass. pen., sez II, 24 settembre 2015, n. n. 43278; Cass. pen., sez. I, 27 luglio 2010, n. 29372).
Tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti.
Anche più di recente si è ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (cfr. Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135). Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa involge un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Cass. pen., sez. II, 29 gennaio 2015, n. 7667; Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2008, n. 8382; Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2006, n. 41282).