L’arresto in flagranza differita in relazione ai reati abituali da c.d. Codice Rosso
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 8 gennaio 2026 – dep. 11 febbraio 2026, n. 5465
Tematica
Misure precautelari
Arresto in flagranza differita
Reati da c.d. Codice Rosso
Norma/e di riferimento
art. 382-bis c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Nelle ipotesi di flagranza differita, diverse, rispetto all’arresto in flagranza, sono solo le modalità in cui la polizia giudiziaria viene in contatto con il fatto reato: nel primo caso sulla base di diretta osservazione, nel secondo caso attraverso l’osservazione della documentazione videografica o informatica dimostrativa del fatto, valutata anche avvalendosi di altre fonti di prova. Da ciò consegue che, anche per la cd. flagranza differita, ciò che rileva è che la documentazione che rende “evidente” il fatto di reato attenga a una condotta lesiva, ossia a un segmento della condotta penalmente rilevante che, saldandosi con i precedenti, dà vita al reato abituale. Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2026, n. 5465
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2025, n. 16999
Commento
L’arresto in flagranza differita in relazione ai reati abituali da c.d. Codice Rosso
Valerio de Gioia
L’arresto in flagranza richiede l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi vi procede, del fatto o, quanto meno, delle tracce dello stesso e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Per tale ragione, le Sezioni Unite, affrontando il tema dei poteri della polizia giudiziaria di procedere all’arresto sulla base di informazioni della vittima o di terzi nella immediatezza del fatto, avevano ritenuto illegittima tale forma di arresto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone, appunto, la immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131).
La misura precautelare, infatti, trova giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell’arrestato, che può essere indotta solo, nei termini sopra indicati, dalla «diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria» o del privato che procede all’arresto.
L’art. 382-bis c.p.p. (arresto in flagranza differita), introdotto con l’art. 10, L. n. 168/2023, stabilisce, al comma 1, che «nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572, 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».
La norma, per i reati ivi previsti, rende possibile procedere all’arresto anche quando l’agente non venga colto nell’atto di commettere un reato, né venga inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da terzi subito dopo la sua commissione né venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia evidente che egli aveva commesso il reato immediatamente prima (art. 382 c.p.p.), a condizione che la commissione di tale reato risulti da un documento “autoevidente” e sempre che venga rispettato il termine di quarantotto ore dal fatto.
L’art. 382-bis cit., quindi, equipara alla diretta percezione del reato da parte di chi procede all’arresto l’acquisizione di «documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica», ritenuti prova evidente della commissione del fatto.
La compatibilità costituzionale, in relazione all’art. 13, comma 3, Cost., dell’arresto in flagranza differita, con riferimento alla misura prevista per episodi di violenze negli stadi di cui dell’art. 8, comma 1-ter, L. 13 dicembre 1989 n. 401, è stata esaminata, e la questione è stata ritenuta manifestamente infondata, in una risalente sentenza della Suprema Corte, ove si è valorizzata la ragionevolezza della previsione che, per effetto di fenomeni eccezionali, giustifica la possibilità di eseguire l’arresto, entro limiti spazio temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell’oggettiva realizzazione del reato (Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2007, n. 17178).
L’autoevidenza del dato documentale da valorizzare ai sensi del citato art. 382-bis c.p.p. va, poi, declinata in rapporto al reato abituale, quale è il reato di maltrattamenti, che presuppone una serie di condotte, non necessariamente delittuose, che causano sofferenze fisiche o morali, realizzate in momenti successivi ma collegate da un nesso di abitualità ed avvinte, nel loro svolgimento, da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo. La documentazione cui la norma si richiama non può, infatti, essere relativa all’intera condotta maltrattante che è necessariamente protratta nel tempo. Il tema non è nuovo ed è stato affrontato dalla giurisprudenza in riferimento all’arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia, ritenuto legittimo tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti (Cass. pen., sez. VI, 1° marzo 1994, n. 888). Lo stesso principio deve valere per le ipotesi di flagranza differita, in cui diverse, rispetto all’arresto in flagranza, sono solo le modalità in cui la polizia giudiziaria viene in contatto con il fatto reato: nel primo caso sulla base di diretta osservazione, nel secondo caso attraverso l’osservazione della documentazione videografica o informatica dimostrativa del fatto, valutata anche avvalendosi di altre fonti di prova. Da ciò consegue che, anche per la cd. flagranza differita, ciò che rileva è che la documentazione che rende “evidente” il fatto di reato attenga a una condotta lesiva, ossia a un segmento della condotta penalmente rilevante che, saldandosi con i precedenti, dà vita al reato abituale (in senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2025, n. 16999).