La misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 15 aprile 2026 – dep. 7 luglio 2026, n. 25408
Tematica
Misure precautelari
Allontanamento dalla casa familiare
Convalida
Norma/e di riferimento
art. 384-bis c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare eseguito dalla polizia giudiziaria, in sede di convalida, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito allontanamento, valutando la legittimità dell’operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall’art. 282-bis, comma 6, c.p.p.: con la precisazione che il giudice valuta la sussistenza del “fumus commissi delicti” secondo una verifica “ex ante”, tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell’esecuzione del provvedimento. Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2026, n. 25408
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2020, n. 17680
ѦѦѦ Diversamente dalla misura dell’allontanamento eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria, l’adozione del provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero presuppone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati tassativamente indicati, come è evincibile dalla previsione normativa che, dopo avere richiamato, in via generale, la disposizione di cui all’art. 384 c.p.p., sul fermo di indiziato di delitto, precisa che la misura può essere adottata nei confronti di persona gravemente indiziata di taluno dei delitti indicati dalla norma ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2026, n. 25408
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, n. 3892 del 2025
Commento
La misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero
Valerio de Gioia
La misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p. costituisce una misura di recente introduzione ad opera dell’art. 11, comma 1, L. n. 168 del 2023.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 384-bis c.p.p., stabilisce che «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice».
Tale misura precautelare può, dunque, essere adottata dal pubblico ministero, in relazione ad una limitata categoria di reati, prescindendo dalla sussistenza della flagranza di uno di quei delitti, diversamente dall’analoga misura di allontanamento dalla casa familiare che, invece, ricorrendo la flagranza di uno degli illeciti di cui all’art. 282-bis, comma 6, c.p.p. e previa autorizzazione 4 del pubblico ministero, può essere adottata dalla polizia giudiziaria, misura, questa, disciplinata dal preesistente comma 1 dello stesso art. 384-bis, c.p.p. Si tratta, perciò, di misura riconducibile al genus delle c.d. misure precautelari, in relazione alla specifica funzione di prevenzione e contrasto delle forme di violenza sulle persone offese vulnerabili e di violenza di genere o domestica.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla diversa ipotesi dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare eseguito dalla polizia giudiziaria, ha affermato il principio secondo cui, in sede di convalida, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito allontanamento, valutando la legittimità dell’operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall’art. 282-bis, comma 6, c.p.p.: con la precisazione che il giudice valuta la sussistenza del “fumus commissi delicti” secondo una verifica “ex ante”, tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell’esecuzione del provvedimento (così, tra le diverse, Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2020, n. 17680).
Valgono, dunque, in relazione a tale ultima ipotesi, i principi in più occasioni espressi in relazione al controllo di ragionevolezza della convalida dell’arresto, che deve essere condotto dal giudice della convalida “ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità” (Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2015, n. 1814; nello stesso senso, più di recente, da Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2022, n. 29693, non mass., e da Cass. pen., sez. VI, 28 ottobre 2022, n. 48603).
Diverso è il caso della misura precautelare adottata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, cit. Come osservato da Cass. pen., sez. VI, n. 3892, del 2025, diversamente dalla misura dell’allontanamento eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria, “l’adozione del provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero presuppone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati tassativamente indicati, come è evincibile dalla previsione normativa che, dopo avere richiamato, in via generale, la disposizione di cui all’art. 384 c.p.p., sul fermo di indiziato di delitto, precisa che la misura può essere adottata «nei confronti di persona gravemente indiziata di taluno dei delitti … ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice»”.
Dal tenore della disposizione si ricava, dunque, che tale potere di urgenza del pubblico ministero può essere esercitato solo “in presenza della accertata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: sicché la successiva verifica della legittimità di una misura incidente sulla libertà personale non può che essere condotta sul piano del controllo della gravità indiziaria, secondo lo schema tipico del contraddittorio (art. 111 Cost.)”.
Al pari di quanto accade per la misura del fermo di indiziato di delitto disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 384 c.p.p., anche la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p., costituisce esercizio di un potere che trova la sua fonte nella legge e che da questa è precisamente regolato quanto agli elementi costitutivi, permettendo l’adozione di un provvedimento giudiziario che – a differenza di quanto accade per l’iniziativa della polizia giudiziaria, legata ad altri presupposti – deve corrispondere alla logica del “modello legale” tassativamente disciplinato dalla legge nella forma e nei suoi contenuti. Essendo, quindi, necessario un riscontro richiesto anche in ordine alla gravità degli indizi, non è dubbio che, in sede di udienza di convalida di quella misura, gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari devono costituire oggetto di una adeguata valutazione da parte del giudice separata rispetto a quella eseguita dal pubblico ministero: verifica che il giudice deve esprimere al termine dell’udienza di convalida e, dunque, dopo aver sentito le giustificazioni dell’indagato. Si è così concluso che “la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis c.p.p. costituisce un provvedimento di natura giudiziaria e che il giudice della convalida, è tenuto a compiere, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, una verifica sostanziale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di reiterazione di condotte che pongano in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa” (Cass. pen., sez. VI, n. 3892 del 2025, cit.).
Tale condivisibile approdo ermeneutico non revoca in dubbio, in ogni caso, l’autonomia del giudizio relativo alla convalida del provvedimento rispetto alla valutazione demandata al giudice con riguardo all’applicazione della misura cautelare.
Va ribadito, infatti, che le misure cautelari, seppure collegate alla misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale (Cass. pen., sez. un., 14 luglio 1999, n. 17; Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2019, n. 26605), cosicché il giudice della cautela non è vincolato alla valutazione, ancorché contestuale, espressa nella fase di convalida dell’arresto o del fermo e può, quindi, anche autonomamente attribuire al fatto descritto nella contestazione una diversa qualificazione o definizione giuridica rispetto a quella formulata al momento in cui è stata adottata la misura precautelare (Cass. pen., sez. II, 8 luglio 2014, n. 40265), e comunque tenere conto di elementi di fatto emersi successivamente idonei ad incidere sulla gravità del quadro indiziario o sulla pregnanza delle esigenze cautelari, rilevanti ai fini del diverso giudizio di cui agli artt. 273 e segg. c.p.p.