La Corte Costituzionale sulla sospensione della esecuzione della pena inflitta per il reato di atti sessuali con minorenne riconosciuti di minore gravità
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 9 febbraio 2026 – dep. 5 maggio 2026, n. 68
Tematica
Sospensione esecuzione pena
Violenza sessuale su minore
Ipotesi di minore gravità
Norma/e di riferimento
art. 4-bis, ord. pen.
art. 656 c.p.p.
art. 609-quater c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Quando sia stata riconosciuta la circostanza ad effetto speciale della minore gravità, il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione individualizzata, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere. Corte Cost. 5 maggio 2026, n. 68
ѦѦѦ L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena è volto a evitare la limitazione della libertà personale nella forma della detenzione in carcere nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo misure alternative alla detenzione. Ne deriva che la regola in materia è quella per cui, se il condannato può immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza su detta istanza. Soltanto in via eccezionale, il legislatore può ritenere che la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva, ferma restando la possibilità di richiedere da subito la concessione di misure alternative. Corte Cost. 5 maggio 2026, n. 68
ѦѦѦ È illegittimo costituzionalmente l’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’articolo 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità. La declaratoria d’illegittimità costituzionale di tale norma determina, per i casi considerati, la doverosità della sospensione dell’esecuzione della pena, restando affidata al tribunale di sorveglianza la valutazione in concreto circa l’ammissione alle misure alternative. Corte Cost. 5 maggio 2026, n. 68
Commento
La Corte Costituzionale sulla sospensione della esecuzione della pena inflitta per il reato di atti sessuali con minorenne riconosciuti di minore gravità
Valerio de Gioia
La sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione.
La ratio dell’istituto è, dunque, quella di evitare la limitazione della libertà personale nella forma più severa – la detenzione in carcere – nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo modalità meno incisive su quella libertà e maggiormente funzionali al percorso di rieducazione.
In coerenza con questa funzione dell’istituto, si è altresì affermato che vi è un «tendenziale collegamento della sospensione dell’ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative» (Corte Cost. n. 41 del 2018). Detto altrimenti, sussiste un «parallelismo» tra la possibilità, in astratto, di immediato accesso alle misure alternative – nel senso che, in ragione del quantum di pena da scontare, il condannato può presentare istanza di accesso a dette misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza il dovere di vagliare l’istanza in concreto – e dovere del pubblico ministero di disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere, nelle more della relativa decisione, privato della libertà personale.
Questo meccanismo, in linea con i princìpi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all’art. 27, comma 3, Cost. evita la frattura dei legami del condannato «con il proprio contesto familiare, sociale e – soprattutto – lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo» (Corte Cost. n. 3 del 2023). Inoltre, quando la pena da scontare è breve, evita il rischio, assai probabile in concreto, che la decisione del giudice di sorveglianza sull’accesso alle misure alternative «intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena» (Corte Cost. n. 3 del 2023 cit.).
Proprio perché il collegamento in questione costituisce «un punto di equilibrio ottimale» (Corte Cost. n. 41 del 2018) e risponde a princìpi costituzionali, il legislatore dovrebbe con prontezza intervenire, come la Corte Costituzionale ha già avuto modo di sollecitare, per «arginare l’allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei liberi sospesi» (Corte Cost. n. 176 del 2024). In ragione dell’eccessivo carico di procedimenti, infatti, i tribunali di sorveglianza non riescono a rispondere in tempi ragionevoli alle istanze di accesso alle misure alternative presentate da persone condannate in via definitiva la cui pena è stata sospesa, con conseguente creazione, appunto, di un «enorme numero di cosiddetti “liberi sospesi”» (Corte Cost. n. 84 del 2024; sul punto, anche Corte Cost. n. 201 del 2025): ciò che si pone a discapito tanto dell’efficienza della giustizia penale, la quale «non può essere valutata unicamente in rapporto al processo di cognizione, trascurando i tempi di attivazione della fase esecutiva» (Corte Cost. n. 176 del 2024), quanto delle stesse esigenze di sicurezza pubblica, a fronte di situazioni che potrebbero indurre il giudice di sorveglianza a negare l’accesso ai benefici penitenziari, quanto, infine, dei diritti del condannato, che non può essere lungamente lasciato nell’incertezza circa le modalità con cui dovrà scontare la pena, che possono evidentemente essere più o meno limitative della libertà personale.
Fermo, in linea di principio, il parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensione dell’esecuzione della pena, la Consulta ha altresì osservato che detto parallelismo è tendenziale, perché «appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti» (Corte Cost. n. 41 del 2018). Il legislatore può ritenere, pertanto, che, ferma restando la possibilità di fare immediatamente istanza di accesso alle misure alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti (Corte Cost. n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n. 216 del 2019, n. 41 del 2018, n. 90 del 2017 e n. 125 del 2016), o perché l’accesso alle misure alternative «è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all’esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione» (Corte Cost. n. 41 del 2018).
Al contempo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, proprio perché si tratta di «eccezioni al “punto di equilibrio ottimale” rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l’accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione» (Corte Cost. n. 3 del 2023), le scelte del legislatore che rompano il parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio «particolarmente stretto» (Corte Cost. n. 41 del 2018).
L’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui rinvia all’art. 4-bis ordin. penit. non si limita a prevedere che, in ragione del titolo di reato, il condannato deve cominciare a scontare la pena in carcere, pur potendo immediatamente presentare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione, come accade nei casi in cui è impedita la sospensione dell’esecuzione della pena. Al contrario, si vieta ex lege l’accesso alle misure alternative per l’intero primo anno di detenzione, sicché non solo vi è la rottura del tendenziale parallelismo di cui si è detto, ma è anche impedita, per un lungo periodo di tempo, la valutazione individualizzata da parte del giudice di sorveglianza: valutazione che è funzionale a garantire le finalità rieducative della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost.; tanto che, non a caso, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che tale valutazione individualizzata, finalizzata alla concessione dei benefici in questione, rimane possibile anche quando il legislatore ha previsto, non irragionevolmente, che, nelle more della decisione sull’accesso alle misure alternative, non possa essere sospesa l’esecuzione della pena (Corte Cost. n. 238 del 2021 e n. 216 del 2019).
Alla luce dei richiamati princìpi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia – che sono peraltro espressione del più generale orientamento della Corte Costituzionale a escludere rigidi automatismi in materia di benefici penitenziari (da ultimo, sentenza n. 24 del 2025) – deve ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. la scelta del legislatore di sottrarre i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 6, c.p.., alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione espressa dall’art. 656, comma 5, c.p.p., prevedendo, inoltre, che per il primo anno di detenzione non possano neppure fare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione.
La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-quater, comma 6, c.p. consente di diminuire la pena per gli atti sessuali con minorenne fino a due terzi, così da temperare gli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che incidono sul libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale, e la correlata diversa intensità del disvalore in concreto delle condotte, che possono compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente (Corte Cost. n. 203 e n. 202 del 2025, e n. 91 del 2024). A fronte di una circostanza attenuante ad effetto speciale di tal genere, che per l’appunto si fonda sulla presa d’atto dell’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 609-quater c.p. e sulla connessa idoneità a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore, è irragionevole presumere che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto, che sia necessario avviarlo alla pena detentiva in carcere, ma anche rendergli impossibile l’accesso a misure alternative prima di un anno, con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva (sentenza n. 32 del 2020).
Senza contare che nel caso in cui la pena concretamente irrogata è di poco superiore all’anno, le norme possono comportare che il detenuto non abbia possibilità di accedere a misure alternative sostanzialmente per l’intero tempo della condanna, con ovvie ricadute sul processo di rieducazione, perché egli non potrebbe che percepire le modalità esecutive della pena come sproporzionate rispetto a un fatto che è stato riconosciuto essere di minore gravità.
Gli artt. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. sono in contrasto con l’art. 3 Cost. anche in ragione del trattamento che riservano al condannato per atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, rispetto a quello che riservano al condannato per violenza sessuale cui sia stata riconosciuta l’identica circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità prevista dall’art. 609-bis, comma 3, c.p..
L’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit., infatti, espressamente esclude, in relazione a quest’ultimo, l’applicabilità della previsione dell’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno prima di poter ottenere i benefici penitenziari. Ne consegue che il condannato per violenza sessuale ex art. 609-bis, comma 3, c.p., se la pena in concreto irrogata è pari o inferiore a quattro anni, potrà vedersi sospesa la pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p..
Il diverso trattamento è privo di giustificazione.
Gli artt. 609-bis e 609-quater c.p. proteggono analoghi beni giuridici costituzionalmente rilevanti (rispettivamente, la libertà sessuale e il libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale), prevedono la stessa cornice edittale (da sei a dodici anni di reclusione) e sono posti in rapporto di specialità, in quanto il secondo trova applicazione al di fuori delle ipotesi previste dal primo.
In un tale quadro normativo, è irragionevole che il condannato per il reato di violenza sessuale, che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità, possa vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in attesa di una valutazione individualizzata in ordine all’accesso alle misure alternative alla detenzione, quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, mentre il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne – che presuppone l’assenza di violenza, minaccia o abuso di autorità, stante il fatto che ove ricorrano trova applicazione l’art. 609-bis, con l’aumento di pena di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5), o comma 2, c.p. – pur se il caso sia stato riconosciuto di minore gravità non solo non si vedrà sospesa la pena, con immediato ingresso in carcere, ma non potrà neppure presentare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione prima di un anno.
Né la tutela del minore è idonea a compensare un trattamento significativamente differenziato, quanto alle modalità di esecuzione della pena, rispetto all’ipotesi di violenza sessuale, in cui la volontà del soggetto passivo del reato è coartata con violenza fisica o psicologica: tanto che, come si è detto, il legislatore ha previsto per le due fattispecie, sul piano sostanziale, una identica cornice edittale e una altrettanto identica circostanza attenuante ad effetto speciale per i casi di minore gravità.
Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena recato dalle norme censurate e la correlata impossibilità, per il primo anno di detenzione, di fare domanda di ammissione ai benefici penitenziari si pongono altresì in contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost.
La rottura del parallelismo tra la possibilità di accedere, in astratto, alle misure alternative alla detenzione e la sospensione, nelle more della valutazione individualizzata, dell’esecuzione della pena non è, come detto, di per sé costituzionalmente illegittimo. Il legislatore può pur sempre ritenere che la finalità di rieducazione della pena – che può trovare al di fuori del carcere, specie quando le condanne siano brevi o molto brevi, un ambiente più consono – debba essere diversamente bilanciata; ciò tanto più quando intenda dare particolare protezione a beni giuridici di cui sia titolare il minore.
Quando, tuttavia, la scelta legislativa sia manifestamente irragionevole, essa determina altresì «un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto all’orientamento rieducativo della pena, imposto dall’art. 27, comma 3, Cost.» (Corte Cost. n. 3 del 2023).
L’illegittimo divieto di sospensione dell’esecuzione della pena è frutto del richiamo, operato dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., ai delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. La reductio ad legitimitatem della disciplina è possibile, pertanto, mediante la dichiarazione d’illegittimità costituzionale del solo art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater c.p..
Una volta espunta detta applicabilità, infatti, viene altresì meno, per la ipotesi qui considerata, l’operatività del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., dovendo invece essere applicata la regola generale di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p., che prevede la sospensione dell’esecuzione della pena al fine di consentire al condannato di presentare, in stato di libertà, istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione.
Spetterà al tribunale di sorveglianza, pertanto, compiere la valutazione individualizzata in ordine alla possibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, di ottenerle. Al fine del necessario giudizio prognostico favorevole in ordine alla capacità delle misure alternative alla detenzione di contribuire alla risocializzazione del reo e, al contempo, di assicurare la rigorosa prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati, potranno essere presi in considerazione, oltre agli elementi specifici del caso concreto (quali il divario di età o la specifica interferenza con lo sviluppo della libertà sessuale del minorenne), il comportamento serbato dal condannato dopo la commissione del reato e durante il procedimento penale (art. 47, comma 3-bis, ordin. penit.), nonché i risultati della necessaria osservazione della personalità condotta mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 47, comma 2, ordin. penit.).