La circostanza aggravante della commissione dei maltrattamenti in danno di minore infraquattordicenne quale fattore ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 28 aprile 2026 – dep. 18 giugno 2026, n. 22639
Tematica
Esecuzione della pena
Sospensione
Maltrattamenti in famiglia
Norma/e di riferimento
art. 572 c.p.
art. 656 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell’art. 572, comma 2, c.p., introdotta dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l’ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato in danno di infraquattordicenne in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, già previsto come tale dall’art. 656, comma 9 lett. a), il cui testo è rimasto sempre immutato. Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2026, n. 22639
ѦѦѦ La circostanza aggravante della commissione dei maltrattamenti in danno di minore infraquattordicenne (diversamente da quanto accade, con riferimento all’aggravante relativa al fatto commesso in presenza di minori) ha sempre costituito – anche nel susseguirsi dei vari interventi normativi – un fattore ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione; a tale conclusione, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ravvisando la sussistenza, tra le varie disposizioni, di una continuità normativa (diversamente da quanto inerisce al fatto commesso in presenza di minori o in danno di minori ultraquattordicenni). Può quindi concludersi nel senso che: a) vi è l’ostatività del titolo alla sospensione – in ragione della continuità normativa – nel caso in cui il reato di maltrattamenti risulti commesso in danno di minore infraquattordicenne anche in epoca antecedente, rispetto alla data del 9 agosto 2019; h) allorquando il fatto, invece, risulti commesso in danno di minori o in danno di minore ultraquattordicenne, non sussiste continuità normativa e, pertanto, il titolo deve ritenersi ostativo alla sospensione esclusivamente nel caso in cui il reato sia stato commesso a partire dal 9 agosto 2019 (per essere, in tale data, entrata in vigore la L. 19 luglio 2019, n. 69). Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2026, n. 22639
Commento
La circostanza aggravante della commissione dei maltrattamenti in danno di minore infraquattordicenne quale fattore ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione
Valerio de Gioia
L’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena prevista dal comma 5 della stessa norma non può essere disposta «nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 1-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
La previsione di cui all’art. 572, comma 2, c.p. ha subìto negli ultimi anni plurimi interventi modificativi, di cui si deve tenere conto per valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura sospensiva richiesta dal ricorrente. Inizialmente la norma (“La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici”) è stata abrogata per effetto dell’art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, L. 15 ottobre 2013, n. 119.
La Suprema Corte ha già affermato, e qui lo ribadisce, che l’abolizione del comma 2 dell’art. 572 c.p., operata con il predetto intervento, è stata solo apparente, perché il provvedimento legislativo che ha eliminato tale comma ha contestualmente introdotto la previsione dell’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p. (“L’avere nei delitti non colposi contro la vita e ‘incolumità individuale , contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”), stabilendo una continuità normativa – con le precisazioni che seguono – tra le due disposizioni, che presentano identica formulazione testuale, ad eccezione del limite di età del minore, elevato da quattordici a diciotto anni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, argomentato che, limitatamente alle ipotesi di fatto commesso in danno di minore infraquattordicenne, la condanna «per il reato previsto dall’art. 572, comma 2, c.p., costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma, operata dall’art. 1, comma primo-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656, comma 9, c.p.p. all’art. 572, comma 2, c.p.p. e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui agli artt. 572, comma 1 e 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p.» (Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2020, n. 32727; Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2019, n. 12653; Cass. pen., sez. I, 18 novembre 2016, n. 52181). Al contrario, non potevano rientrare nell’originaria previsione, né possono ritenersi richiamate in forma “mobile” o formale, ai fini di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., le ulteriori forme di aggravamento della condotta introdotte con l’art. 61 n. 11-quinquies c.p., trattandosi di nuove ipotesi di responsabilità aggravata, quindi soggette ai principi di tassatività e di irretroattività della legge penale. Successivamente, con la L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, tra le modifiche apportate all’art. 572 c.p., è stato introdotto il comma 2, che ha previsto, quale fattispecie aggravata scollegata dall’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, 5 c.p., la condotta commessa in danno o in presenza di minori (accanto ad altre ipotesi che qui non rilevano). La delineata modifica dell’art. 572 e l’espunzione dei collegamento tra detta norma e l’art. 61, comma 1, n. 11- quinquies, non hanno realizzato un mutamento sostanziale (con riguardo alla condotta commessa in danno di minore), nemmeno in riferimento al rapporto tra la norma incriminatrice e quella di cui all’art. 656, comma 9, c.p.p. Il rinnovato inserimento del comma 2 dell’art. 572 c.p. nella sua formulazione vigente, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, pur essendo accompagnato dalla trasformazione dell’elemento aggravatore, che al momento consente di incrementare gli effetti punitivi a carico del responsabile quale circostanza a effetto speciale e non più, come in precedenza, quale circostanza ad effetto comune, non ha determinato una qualche incidenza sulla disciplina della sospensione dell’esecuzione.
Va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto: “in tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell’art. 572, comma 2, c.p., introdotta dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l’ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato in danno di infraquattordicenne in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, già previsto come tale dall’art. 656, comma 9 lett. a), il cui testo è rimasto sempre immutato”.
In punto di continuità normativa, poi, secondo Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2023, n. 21998: «in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 572, comma 2, c.p., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all’art. 61, comma 1, n. 11- quinquies), c.p.» (così anche Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 19832).
La giurisprudenza di legittimità – quanto alla specifica tematica – ha poi integrato tale principio di diritto, aggiungendo come occorra che il pur ridotto segmento di condotta maltrattante, temporalmente posteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, presenti una valenza atta ad integrare un minimo apprezzabile di abitualità, solo in tal caso potendo esso assumere rilievo nei termini affermati nel provvedimento impugnato (si veda Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2023, n. 28218, che ha chiarito quanto segue: «In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all’art. 572 c.p., come modificata in senso peggiorativo dall’art. 4, comma 1, lett. d), L. 10 ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l’abitualità del reato»). Sostanzialmente, gli atti vessatori collocati in epoca antecedente, rispetto alla nuova veste assunta dalla figura tipica ex art. 572 c.p., non possono essere valutati in maniera congiunta alle condotte successive, ossia a quelle che risultino realizzate nel periodo di vigenza della norma come novellata; queste, quindi – stante l’operatività del principio di irretroattività – saranno punibili solo laddove risultino autonomamente in grado di integrare quella serie minima, postulata dalla fattispecie incriminatrice nella attuale veste.
In chiave di estrema sintesi, dunque, la circostanza aggravante della commissione dei maltrattamenti in danno di minore infraquattordicenne (diversamente da quanto accade, con riferimento all’aggravante relativa al fatto commesso in presenza di minori) ha sempre costituito – anche nel susseguirsi dei vari interventi normativi – un fattore ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione; a tale conclusione, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ravvisando la sussistenza, tra le varie disposizioni, di una continuità normativa (diversamente da quanto inerisce al fatto commesso in presenza di minori o in danno di minori ultraquattordicenni). Può quindi concludersi nel senso che: a) vi è l’ostatività del titolo alla sospensione – in ragione della continuità normativa – nel caso in cui il reato di maltrattamenti risulti commesso in danno di minore infraquattordicenne anche in epoca antecedente, rispetto alla data del 9 agosto 2019; h) allorquando il fatto, invece, risulti commesso in danno di minori o in danno di minore ultraquattordicenne, non sussiste continuità normativa e, pertanto, il titolo deve ritenersi ostativo alla sospensione esclusivamente nel caso in cui il reato sia stato commesso a partire dal 9 agosto 2019 (per essere, in tale data, entrata in vigore la L. 19 luglio 2019, n. 69).