Il reato di maltrattamenti in famiglia non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 9 gennaio 2026 – dep. 30 aprile 2026, n. 15660
Tematica
Maltrattamenti in famiglia
Abitualità
Elemento soggettivo
Norma/e di riferimento
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ La condotta incriminata è costituita da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità. E ad integrare l’abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed “unificati”, anche se per un limitato periodo di tempo. Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2026, n. 15660
ѦѦѦ Quanto all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p. esso non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2026, n. 15660
Commento
Il reato di maltrattamenti in famiglia non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa
Valerio de Gioia
La fattispecie di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” configura un’ipotesi di reato abituale ‘proprio’, nel senso che, al di là della lettera della fattispecie incriminatrice (‘chiunque’), può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di ‘autorità’ o peculiare ‘affidamento’ nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dell’art. 572 c.p. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte), e, specularmente, può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate, dovendosi sul punto, tener conto, peraltro, dell’espressa estensione ai conviventi operata dal Legislatore del 2012. Essenziale, dunque, il vincolo familiare, non si richiede, comunque, che il vincolo familiare si accompagni necessariamente ad un rapporto di convivenza o coabitazione; dunque, laddove l’agente perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti dopo la cessazione della convivenza, senza alcuno iato cronologico, si verifica una protrazione dell’arco temporale di esplicazione del reato di cui all’art. 572 c.p..
La condotta incriminata è costituita da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità. E ad integrare l’abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed “unificati”, anche se per un limitato periodo di tempo. Deve trattarsi di comportamenti singolarmente lesivi dell’integrità fisica o psichica del soggetto passivo i quali non sempre, individualmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso integrano una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa; la ratio dell’antigiuridicità penale quindi risiede nella reiterazione delle sofferenze fisiche o psichiche, protrattesi in un arco di tempo che può essere anche limitato, e nella persistenza dell’elemento intenzionale.
Né il reato è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell’agente.
Quanto all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p. esso non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima; si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole e per quanto possibile penosa l’esistenza del familiare; non implica l’intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria.