Il marito non può «intercettare» le conversazioni della moglie neanche in caso di infedeltà: la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata con la perdita del diritto alla riservatezza
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 20 gennaio 2026 – dep. 10 marzo 2026, n. 9222
Tematica
Intercettazioni private
Infedeltà del coniuge
Riservatezza
Norma/e di riferimento
art. 617-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Per la sussistenza del delitto di cui all’art. 617-bis c.p. non assume valenza scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell’utenza in danno del coniuge, in quanto i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità e ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza. Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2026, n. 9222
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 23 maggio 1994, n. 6727
Commento
Il marito non può «intercettare» le conversazioni della moglie neanche in caso di infedeltà: la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata con la perdita del diritto alla riservatezza
Valerio de Gioia
Il comma 1 dell’art. 617-bis c.p. punisce la condotta commessa da «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone».
Nel delineare l’ambito di applicazione della norma incriminatrice, la Suprema Corte ha innanzi tutto chiarito che il predetto reato anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche (con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati: Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2008, n. 37710).
Per altro verso è stato puntualizzato che, ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 617-bis c.p., l’espressione “altre persone” fa riferimento a qualsiasi persona diversa da colui che ha operato l’installazione della apparecchiatura atta ad intercettare od impedire la comunicazione oppure la conversazione telegrafica o telefonica (Cass. pen., sez. V, 4 aprile 1989, n. 11360). Vi è dunque che il delitto sussiste ogniqualvolta la installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l’agente non partecipi (Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 2001, n. 12655).
L’art. 617-bis c.p., laddove fa riferimento alla captazione di comunicazioni, contempla anche quelle tra presenti, come si desume dall’utilizzo della disgiuntiva “o” nell’ultima parte del richiamato comma 1 della norma incriminatrice, che consente, così, di operare una distinzione tra comunicazioni e conversazioni, queste ultime in forma telegrafica oppure telefonica.
Per la sussistenza del delitto in esame non assume valenza scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell’utenza in danno del coniuge, in quanto i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità e ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza (Cass. pen., sez. V, 23 maggio 1994, n. 6727).