Il c.d. «omicidio di identità»: il Codice Rosso ha trasformato la circostanza aggravante della deformazione o sfregio in un titolo autonomo di reato
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 22 ottobre 2025 – dep. 19 febbraio 2026, n. 6781
Tematica
Codice Rosso
Sfregio permanente al viso
Natura giuridica
Norma/e di riferimento
art. 69 c.p.
art. 583-quinquies c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Ai fini della consumazione del delitto di cui all’art. 583-quinquies c.p. – con particolare riferimento alla nozione di “sfregio permanente del viso” – è sufficiente, secondo il criterio dell’osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, che si tratti di lesione idonea a determinare un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole, sufficiente, anche in assenza di ripugnanza. Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2025, n. 6781 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2024, n. 29270; Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2014, n. 32984; Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2017, n. 22685
ѦѦѦ Prima dell’entrata in vigore del c.d. Codice Rosso, il regime sanzionatorio previsto per le lesioni aggravate dall’aver cagionato una deformazione o uno sfregio permanente del viso poteva essere contemperato dalla sussistenza di circostanze attenuanti, attualmente risulta inapplicabile l’ipotesi di bilanciamento. Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2025, n. 6781 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2023, n. 7728; Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2023, n. 35795
Commento
Il c.d. «omicidio di identità»: il Codice Rosso ha trasformato la circostanza aggravante della deformazione o sfregio in un titolo autonomo di reato
Valerio de Gioia
L’art. 583-quinquies c.p. – intitolato «Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», come introdotto dall’art. 12 co. 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, recante «Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», c.d. Codice rosso – punisce con la reclusione da 8 a 14 anni colui che cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso.
Sono stati in questo modo trasposti “la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso”, che rappresentavano una delle forme delle circostanze aggravanti ad effetto speciale del delitto di lesione personale (art. 583, comma 2, n. 4 c.p.), inclusa tra le lesioni “gravissime”, nell’ambito di una distinta previsione codicistica, con un proprio trattamento sanzionatorio, costituito dall’applicazione di una pena principale, di una pena accessoria ed eventualmente di circostanze aggravanti (art. 585, comma 1, c.p. e art. 576, comma 1, n. 5 c.p.).
Appare piuttosto chiara la volontà del legislatore di trasformare la circostanza aggravante in fattispecie autonoma di reato, non soltanto per l’eloquente direzione delle modifiche normative – costituite, in primo luogo, dall’abrogazione della corrispondente circostanza aggravante e dalla sua contestuale “riscrittura” in autonomo modello legale – quanto piuttosto per la tecnica redazionale impiegata nella formulazione dell’art. 583-quinquies c.p., che appare in linea con le scelte già in passato adottate per delineare figure di reato in luogo di circostanze aggravanti, prese in esame dall’esegesi della giurisprudenza delle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul delicato distinguo tra nuove incriminazioni ed elementi circostanziali.
Si è osservato, perspicuamente, che «non esiste alcuna differenza ontologica tra elementi costitutivi, o essenziali, ed elementi circostanziali del reato: il legislatore, infatti, può rendere elementi costitutivi del reato ipotesi che, altrimenti, sarebbero considerate circostanze comuni ovvero considerare «fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato» come «circostanze aggravanti di un solo reato» (così, in motivazione, Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982) e che, di conseguenza, quando il legislatore non si esprima con enunciati espliciti, è indispensabile ricavarne l’intenzione «da indici significativi, elaborati da giurisprudenza e dottrina in mancanza di indicazioni normative sui criteri di distinzione».
La distinzione è fondamentale, perché dalla soluzione accolta derivano effetti sostanziali e processuali, a riguardo, a titolo esemplificativo, del bilanciamento tra circostanze di cui all’art. 69 c.p. e dei contorni dell’elemento psicologico del reato a norma dell’art. 59, comma 2, c.p., perché le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente anche se ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, mentre la qualifica di fattispecie autonoma di reato, nei reati a connotazione dolosa, esige la prova rigorosa del coefficiente psicologico doloso. Altro significativo effetto, anche se non di immediato impatto per il presente scrutinio, è la sopravvenuta problematicità di inclusione dell’evento della “deformazione o dello sfregio permanente” del volto della vittima tra le “lesioni gravissime” che continuano ad integrare una circostanza aggravante nei reati colposi (es. art. 590, commi 2 e 3, c.p.), salva la possibilità, caso per caso, di inglobarlo nel concetto di “malattia certamente o probabilmente insanabile”, di cui all’art. 583. comma 2, n. 1) c.p. Pur nell’impossibilità di predeterminare parametri cristallizzati che consentano, stabilmente, di discriminare tra l’uno e l’altro inquadramento, il diritto vivente si è orientato per la priorità del criterio “strutturale”, riferito alla conformazione del precetto o della sanzione: il modo in cui la norma descrive gli elementi costitutivi della fattispecie o determina la pena è indicativo della volontà di qualificare gli elementi come circostanza o reato autonomo (così Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982); il dato di raffronto, per inferire se si tratti di fattispecie autonoma di reato o di circostanza aggravante, è la “struttura essenziale del reato” (Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, n. 26351), come ribadito da Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 4694, che hanno sottolineato che (p.18, par.9.2) le circostanze del reato «sono quegli elementi che, non richiesti per l’esistenza del reato stesso, incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all’entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di specíes a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, “una specificazione, un particolare modo d’essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali”». Quando, in luogo della “specificazione” della medesima figura, il legislatore ricorra a formule “sostitutive” o “aggiuntive” rispetto all’archetipo dell’incriminazione, è ragionevole ravvisare una diversa fattispecie di reato.
A sostegno dell’interpretazione favorevole all’inserimento di una fattispecie autonoma di reato depongono diversi convergenti indicatori in varia misura valorizzati dai precedenti di legittimità che hanno affrontato la questione con riferimento a svariate previsioni della legge penale, come l’allocazione sistemica in uno specifico ed autonomo articolo, distinto da quello della figura tipica del reato di lesione personale e da quello che ne cataloga le circostanze aggravanti ad effetto speciale, dotato di una rubrica inedita (“Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”); l’assenza, nel testo della norma, di mero rinvio ad altre disposizioni incriminatrici, o di agganci semantici ad un titolo “aggravato” o ad “aggravamenti” di pena; l’attribuzione della condotta punibile, nell’incipit della norma, a “chiunque”, secondo un metodo di redazione volto a dar contezza che non si tratta di previsione “accessoria” o “accidentale” rispetto ad una configurazione di base, ma di “nuova” e distinta incriminazione, che necessita di apposita, separata “soggettivizzazione”; meccanismo di legiferazione già sperimentato in altre, analoghe occasioni, come quello dell’introduzione della fattispecie autonoma di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così come sostituito dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 (v. Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2018, n. 51063), prima caratterizzata da differente formulazione e ritenuta pacificamente circostanza attenuante ad effetto speciale in quanto finalizzata a calibrare il trattamento sanzionatorio della figura principale del narcotraffico alla luce delle diverse forme di manifestazione del medesimo reato (cfr. Cass. pen., sez. un., 31 maggio 1991, n. 9148, secondo cui la norma configurava una circostanza attenuante ad effetto speciale, e non un titolo autonomo di reato, essendo correlata ad elementi – i mezzi, la modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze – che non mutavano, nell’obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dell’articolo, ma attribuivano ad esse una minore valenza offensiva; nello stesso senso, Cass. pen., sez. un., 24 giugno 2010, n. 35737; Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, n. 17).
Vi sono poi dati enunciativi espliciti e tranchant della volontà del legislatore di foggiare una autonoma fattispecie di reato, rappresentati, in ambito sostanziale, dalla modifica dell’art. 576, comma 1, n. 5) c.p., operata dalla L. n. 69 del 2019, relativo alla previsione di una circostanza aggravante della commissione del reato di omicidio o di lesione personale (per effetto del richiamo operato dall’art. 582, comma 2 e dall’art. 585 c.p.) in occasione della commissione di taluni “delitti”, tra cui, appunto, quello previsto dall’art. “583-quinquies”; e, in ambito processuale, dagli svariati richiami, operati dalla disciplina del c.d. Codice rosso (artt. 347, comma 3, 362, comma 1-ter, 370 commi 2-bis e 2-ter c.p.p.), alla fattispecie di cui all’art. 583-quinquies c.p. tra i “delitti” che impongono l’osservanza delle garanzie procedurali funzionali ad una maggiore tutela per le vittime.
AI tenore delle norme del Codice penale, del Codice di procedura penale e agli indici rivelatori dell’intenzione del legislatore, si affianca la lettura elaborata dall’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, immediatamente dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2019, che ha commentato la disposizione dell’art. 12 della legge medesima, osservando come quest’ultima «introduce nel codice penale, all’art. 583-quinquies, il delitto di “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”» (cfr. Corte di cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su “Legge 19 Luglio 2019, n.69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale a altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, 27 ottobre 2019); e traendo spunto, in particolare, dal contenuto lessicale del precetto di nuovo conio e dalla addizione, nel secondo comma, di una pena accessoria, che, dal punto di vista sistematico e dell’ordinaria tecnica di formazione delle norme di parte speciale del Codice di diritto penale sostanziale, è una delle tipiche espressioni della punizione che consegue alla commissione del reato.
E da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 83 del 20 maggio 2025, ha apprezzato l’«operazione di trasformazione della pregressa circostanza aggravante di deformazione o sfregio in un titolo autonomo di reato» attraverso l’intervento d’interpolazione della L. n. 69 del 2019; ha richiamato, condividendone l’esegesi, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con particolare riferimento al «rapporto di continuità normativa tra la precedente circostanza aggravante e la nuova fattispecie incriminatrice, quella divenuta elemento costitutivo di questa», e ribadito che il nuovo paradigma di incriminazione, al pari della circostanza aggravante abrogata, riguarda la “deformazione” o lo “sfregio” del viso, che rimane «ipotesi a sé rispetto alla deformazione». Si tratta di un reato comune «a forma libera, nonostante il legislatore del 2019 abbia verosimilmente inteso reagire ai frequenti episodi di sfiguramento per getto di acidi», dal momento che «il verbo cagiona non reca alcuna specificazione» e il «mezzo offensivo non fa parte degli elementi tipici della fattispecie incriminatrice».
Giova poi precisare, per completezza di trattazione, che ai fini della consumazione del delitto in commento – con particolare riferimento alla nozione di “sfregio permanente del viso” – è sufficiente, secondo il criterio dell’osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, che si tratti di lesione idonea a determinare un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole, sufficiente, anche in assenza di ripugnanza (Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2024, n. 29270; Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2014, n. 32984; Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2017, n. 22685); non è richiesto uno sfiguramento ripugnante o una sensibile modificazione delle sembianze (Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 1997, n. 4113) come avviene, invece, nel caso di “deformazione”, rappresentata da un’alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento (Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2000, n. 12006, richiamata, tra le altre, da Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2025, n. 28637); ed è sufficiente un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso (Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2020, n. 27564), compromettendone l’immagine in senso estetico (Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2010, n. 26155); e per “linee del viso” devono intendersi quella parte del corpo che va dalla fronte all’estremità del mento e dall’uno all’altro orecchio (in motivazione, Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 2024, n. 6401, che ha citato con adesione Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 1978, n. 7407).
La principale ricaduta di una siffatta opzione normativa è, dunque, la sottrazione della fattispecie al giudizio di comparazione, di cui all’art. 69 c.p., con eventuali circostanze attenuanti. Mentre in passato il regime sanzionatorio previsto per le lesioni aggravate dall’aver cagionato una deformazione o uno sfregio permanente del viso poteva essere contemperato dalla sussistenza di circostanze attenuanti, attualmente risulta inapplicabile l’ipotesi di bilanciamento (così anche Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2023, n. 7728; Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2023, n. 35795).