I maltrattamenti in famiglia si caratterizzano per una progressione anche psicologica che prende sempre più consistenza
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 17 settembre 2025 – dep. 5 marzo 2026, n. 8652
Tematica
Codice Rosso
Maltrattamenti in famiglia
Elemento soggettivo
Norma/e di riferimento
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p. non è necessario che l’agente abbia perseguito particolari finalità né il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale; non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; essendo l’elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell’inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte. Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2025, n. 8652 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 1991
Commento
I maltrattamenti in famiglia si caratterizzano per una progressione anche psicologica che prende sempre più consistenza
Valerio de Gioia
La fattispecie di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” configura un’ipotesi di reato abituale ‘proprio’, nel senso che, al di là della lettera della fattispecie incriminatrice (‘chiunque’), può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di ‘autorità’ o peculiare ‘affidamento’ nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dell’art. 572 c.p. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte), e, specularmente, può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate, dovendosi sul punto tener conto, peraltro, dell’espressa estensione ai conviventi operata dal Legislatore del 2012 (essenziale, dunque, il vincolo familiare, non si richiede, comunque, che il lo stesso si accompagni necessariamente ad un rapporto di convivenza o coabitazione; dunque laddove l’agente perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti dopo la cessazione della convivenza, senza alcuno iato cronologico, si verifica una protrazione dell’arco temporale di esplicazione del reato di cui all’art. 572 c.p.).
La condotta incriminata è costituita da una serie di fatti, per lo più commissivi ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo; il reato si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità. E, ad integrare l’abitualità della condotta, non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati, ed “unificati”, anche se per un limitato periodo di tempo.
Deve trattarsi di comportamenti singolarmente lesivi dell’integrità fisica o psichica del soggetto passivo i quali non sempre, come anticipato, individualmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma, valutati nel loro complesso, integrano una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa; la ratio dell’antigiuridicità penale quindi risiede nella reiterazione delle sofferenze fisiche o psichiche, protrattesi in un arco di tempo che può essere anche limitato, e nella persistenza dell’elemento intenzionale. Il reato, peraltro, non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell’agente.
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato si conferma il costante insegnamento della Suprema Corte che, al proposito, non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (così sin da Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 2012, n. 25183, che ha affermato come : «[…] per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p. non è necessario che l’agente abbia perseguito particolari finalità né il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 1990, Soru); non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; essendo l’elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell’inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 1991, Faranda); esso è, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze (Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 1992, Giay).
Si è insistito, più in particolare, sull’unitarietà del dolo, in modo da non confonderlo con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, tanto da negare che l’elemento psicologico debba scaturire da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto (l’espressione “quasi programmatica” viene perciò intesa obiter); vale a dire, non occorre che debba essere fin dall’inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi; quel che la legge impone, infatti, è che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato; la conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 1994, Fiorillo; Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 2003, Miola; Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2003, Bonsignore).
La valutazione di tale componente soggettiva di difficile connotazione esterna, è rimessa necessariamente al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale però, proprio per tale ragione, deve fornire del suo convincimento una motivazione priva di vizi logici e ancorata a dati di fatto che costituiscano chiara manifestazione della intima volizione dell’imputato (Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 1995, Santoro).
Il movente, a sua volta, non esclude il dolo, alla cui nozione è estraneo, ma lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi (Cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 1996, Tosi; Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio 1994, Pirozzi). O, ancora, che il reato di cui all’art. 572 c.p. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l’esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2003, Camiscia). Anche se non pare inopportuno rilevare che il reato appare contrassegnato, di norma, da una progressione anche psicologica che prende sempre più maggiore consistenza fino a tradursi nell’intenzione di maltrattare. Non necessariamente, dunque, un programma ab inizio, ma la consapevolezza della lesione della personalità del soggetto passivo che, man mano, realizza la volontà prevaricatrice; fermo restando che l’unità dell’elemento soggettivo è da intendersi, meglio, come entità che trascende i singoli atti ciascuno dei quali può anche non integrare un’ipotesi di reato; così usando alla lettera l’espressione “maltrattare”. […]», e, in termini, Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2014, n. 15146).