I «maltrattamenti assistiti»
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 10 febbraio 2026 – dep. 13 marzo 2026, n. 9770
Tematica
Codice rosso
Maltrattamenti in famiglia
Violenza assistita
Norma/e di riferimento
art. 61 c.p.
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è sufficiente, per la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, che quest’ultimo assista anche a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta illecita, a condizione che lo stesso, per le sue modalità di realizzazione, sia idoneo a determinare nella vittima uno stato di sofferenza, fisica o psicologica. Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2026, n. 9770
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2025, n. 35850
Commento
I «maltrattamenti assistiti»
Valerio de Gioia
Con l’introduzione della circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell’art. 572 c.p., precedentemente prevista in via generale dall’art. 61 n. 11-quiquies c.p., in parte qua 4 contestualmente abrogato, il legislatore della novella del 2019 (c.d. Codice Rosso) ha recepito, sostanzialmente, gli approdi raggiunti nel corso del tempo dalla giurisprudenza di legittimità, che, sulla base della rivisitazione del bene giuridico tutelato, oggi individuato nell’integrità psicofisica dei membri della comunità familiare e nella salvaguardia della loro personalità, aveva distinto l’ipotesi della “violenza assistita” – in cui il minore è vittima del reato ai sensi dell’art. 572 c.p. perché, sebbene non direttamente oggetto delle condotte di maltrattamento, ha comunque subìto nella crescita l’effetto negativo causato dall’avere appunto assistito a condotte concretanti una situazione abituale di sopraffazione all’interno del proprio nucleo familiare – dalla differente ipotesi in cui il minore, senza subire un tale effetto, fosse stato solo presente durante la commissione di una delle condotte integranti il reato di cui all’art. 572 c.p. In tale seconda ipotesi si era affermata l’applicabilità non già dell’art. 572 c.p., bensì dell’aggravante disciplinata dall’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p..
L’art. 9, comma 1, L. n. 69 del 2019, infatti, è intervenuto direttamente sull’art. 61 cit., sostituendo le parole «contro la libertà personale nonché il delitto di cui all’art. 572» con quelle «e contro la libertà personale», risultando, così, espunto il riferimento all’art. 572 c.p. Oltre all’anzidetta eliminazione del riferimento all’art. 572, con l’art. 9, comma 2, della legge n. 69 del 2019 si è prevista una pena più elevata (segnatamente la reclusione da tre a sette anni) e si è aggiunto, successivamente al primo, un nuovo comma con il quale è stata introdotta una circostanza ad effetto speciale, ove «il fatto sia commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto sia commesso con armi».
L’art. 9, comma 2, L. n. 69 del 2019, inoltre, ha inserito nell’art. 572 c.p. un ultimo comma nel quale si prevede che il minore degli anni 18 che «assiste alla violenza debba essere considerato, a sua volta, persona offesa del reato».
A fronte di tale quadro normativo va ricordato che l’individuazione degli elementi necessari per l’integrazione dell’aggravante in parola è questione controversa anche nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo e più risalente orientamento, postosi in continuità con quello formatosi nella vigenza dell’omologa aggravante di cui all’art. 61, n. 11- quinquies, c.p., ai fini della configurabilità della circostanza di cui all’art. 572, comma 2, c.p., non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, invece, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato (tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 19832; in ordine all’aggravante di cui all’art. 61 n. 1-quinqies: Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 8323; Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre 2018, n. 2003). Ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all’autore di questo, sempre che l’agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza (Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2017, n. 12328). Siffatta impostazione ermeneutica, che si focalizza esclusivamente sul rapporto spazio-temporale tra la condotta di reato e la sua percepibilità da parte del minore, è stata oggetto di critiche da parte di un secondo indirizzo, che ha, invece, affermato che, ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio, in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Cass. pen., sez.VI, 22 maggio 2025, n. 20128; Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2025, n. 27802; Cass. pen., sez. VI, 25 giugno 2024, n. 31929). Tale secondo orientamento ha fatto leva soprattutto sul rilievo che la norma, ai fini della configurabilità dell’aggravante, richiede che “il fatto” sia commesso in presenza o in danno di una persona minore e, in assenza di ulteriori specifiche indicazioni normative, il termine “fatto” va necessariamente interpretato in correlazione con la ratio dell’aggravante e con la struttura abituale del reato, cui accede, così che deve ritenersi che il “fatto”, a cui assiste il minore, deve essere costituito da un numero minimo di episodi idoneo a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa.
Oltre ai sopra indicati orientamenti, si è registrata, infine, un’altra interpretazione dell’art. 572, comma 2, c.p. (Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2025, n. 35850), secondo cui, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è sufficiente, per la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, che quest’ultimo assista anche a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta illecita, a condizione che lo stesso, per le sue modalità di realizzazione, sia idoneo a determinare nella vittima uno stato di sofferenza, fisica o psicologica. Quest’ultima interpretazione va preferita. Va rilevato, infatti, che, come affermato nella citata sentenza n. 27802 del 2025, l’adesione al primo suindicato orientamento, potrebbe comportare una frizione con il principio di offensività. L’interpretazione che prescinde dall’età del minore e dal suo grado di discernimento trascura la necessaria verifica della potenzialità lesiva, anche solo astratta, della condotta nei confronti dell’integrità psicofisica di chi non ha ancora compiuto diciotto anni. Di conseguenza, si potrebbe giungere ad applicare l’aggravante persino quando la condotta viene posta in essere alla presenza di un neonato, senza alcuna considerazione per la reale capacità di percezione e comprensione del soggetto minorenne. Un ulteriore profilo di criticità emerge in relazione al principio di proporzionalità della pena. In particolare, la commissione di un unico episodio delittuoso, indipendentemente dalla sua gravità, determina inevitabilmente un aumento della pena fino alla metà, nonché il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena stessa, secondo quanto disposto dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.. Questo automatismo sanzionatorio rischia di non tenere conto della reale portata lesiva dell’episodio né della sua effettiva incidenza sulla vittima minorenne, compromettendo così il rispetto del principio di proporzionalità tra fatto e conseguenze penali. Il secondo suindicato orientamento, che, come detto, impone al giudice di verificare concretamente se i fatti cui il minore ha assistito siano o meno capaci di comprometterne lo sviluppo, supera le criticità del primo orientamento; tuttavia, nel richiedere la verificazione di più episodi di maltrattamento, rischia di indebolire la tutela penalistica del minore a dispetto della stessa ratio posta a sostengo dell’introduzione dell’aggravante in questione. Come sottolineato nella sentenza n. 35850/2025, l’interpretazione letterale dell’ambigua formula legislativa, fatta propria dal secondo suindicato orientamento, condurrebbe ad un arretramento di tutela, «a svantaggio della vittima, in netto contrasto con la finalità – di avanzamento della tutela – che costituisce il fondamento della legge n. 69 del 2019 e che, al comma quinto dell’art. 572 c.p., ha positivizzato, attribuendogli la veste di persona offesa dal reato, il minore che assiste ai maltrattamenti». Va sottolineato, infatti, anche un unico episodio di violenza può essere significativo sotto il profilo fattuale (ad es. una violenta aggressione agita sotto gli occhi del minore) ed essere idoneo a cagionare un profondo trauma al minore. Si è, infatti, osservato che, in ragione dell’incompletezza dello sviluppo psico-fisico dei minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell’altrui azioni aggressiva, specie se è commessa da un genitore in danno dell’altro, e possono così rimanerne vulnerati. In questi casi, «la polarizzazione dell’interpretazione giurisprudenziale sul “numero” degli episodi – ne è sufficiente uno/non basta uno, ma ne occorrono molti — rischia di dequotare la complessa evoluzione giurisprudenziale che si era registrata in materia di maltrattamenti in famiglia cd. assistiti» (così sent. 35850/2025), che, come è noto, è stata determinata dall’avvertita esigenza di tutelare il minore in via prioritaria. Non può trascurarsi, infatti, che il best interest of the children è principio immanente all’ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost.) ed è sancito non solo dalla Cedu (artt. 3 e 8) ma anche dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, il cui articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Anche la Convenzione di Istanbul (artt. 26, 48 e 31) dispone che nei provvedimenti afferenti ai minori devono essere prese in considerazioni le eventuali pregresse azioni violente ad opera del genitore maltrattante non solo nel caso di violenza diretta sui minori o da essi assistita, ma anche nei casi in cui la condotta sia perpetrata esclusivamente in danno dell’altro genitore. Muovendo dal rilievo che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, il bene giuridico tutelato dall’art. 572, comma 2, c.p. è da individuarsi nell’integrità psico-fisica delle vittime che, per età o per rapporti di tipo familiare o di affidamento, siano costrette a subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, condotte di prevaricazione fisica o morale che le pregiudicano, ne discende che non è rilevante di per sé il numero degli episodi a cui il minore assiste e che è necessario accertare, invece, in considerazione della “qualità” piuttosto che della “quantità” degli episodi di violenza intrafamiliare cui il minore assiste, l’idoneità a determinarne uno stato di sofferenza, fisica o psicologica del minore. Le modalità di realizzazione e non il numero degli episodi debbono, dunque, orientare la valutazione del giudice di merito: una tale soluzione appare coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi di offensività e di proporzionalità. Va, poi, ulteriormente precisato che, in considerazione della natura di reato di pericolo astratto del reato di maltrattamenti in famiglia, l’idoneità della condotta maltrattante a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima minorenne che vi assiste, non richiede la verifica di una idoneità in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività, nel senso che, sulla base dell’id quod plerumque accidit, quell’episodio o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore: diversamente opinando si trasformerebbe la struttura del delitto in reato di pericolo in concreto. Va poi osservato che l’interpretazione che richiede più episodi, ove posta in rapporto con la giurisprudenza secondo cui integra un autonomo delitto di maltrattamenti nei confronti di minore la reiterazione di condotte maltrattanti al suo cospetto, comporterebbe, poi, la sostanziale sovrapposizione fra tale ultima ipotesi e quella aggravata di cui al secondo comma dell’art. 572 c.p. Si è anche sottolineato che, se per “fatto” deve davvero intendersi il “fatto tipico” dei maltrattamenti, non si comprende perché si ritiene invece sufficiente, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in questione, l’utilizzo sporadico di un’arma. Il comma 2 dell’art. 572 c.p. prevede, testualmente, che “la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”. Ebbene, in tale ultimo caso, si è affermato che, in tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, l’aggravante dell’uso di arma di cui all’art. 572, comma 2, c.p. si configura anche in caso di uso meramente occasionale o isolato, in quanto comunque espressivo di un maggior disvalore della condotta (Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2024, n. 35859).