Codice Rosso: l’arresto in flagranza differita del maltrattante
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 20 gennaio 2026 – dep. 5 febbraio 2026, n. 4838
Tematica
Codice Rosso
Maltrattamenti in famiglia
Arresto in flagranza differita
Norma/e di riferimento
art. 382-bis c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di maltrattamenti in famiglia, la documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica sarà integrabile dalla sola denuncia della persona offesa, a tal fine occorrendo, piuttosto, che ricorrano elementi indiziari ulteriori, perché soltanto dagli uni (gli elementi indiziari ulteriori) e dall’altra (la documentazione di cui alla disposizione processual-penalistica) potrà solitamente evincersi l’evidenza sia della proiezione nel tempo delle condotte prevaricanti sia della loro finalizzazione a produrre quello stato vessazione che, secondo il diritto vivente, rappresenta l’evento costitutivo del reato. Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 4838
ѦѦѦ Ai fini dell’arresto in flagranza differita di cui all’art. 382-bis c.p.p., introdotto dall’art. 10, L. 24 novembre 2023, n. 168, la documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti e difettino altri elementi indiziari che ne connotino l’abitualità, devono dare inequivocabilmente atto di una condotta, lesiva che non risulti isolata, ma sia ascrivibile a un più ampio contesto di reiterata sopraffazione riferibile all’agente. Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 4838
Commento
Codice Rosso: l’arresto in flagranza differita del maltrattante
Valerio de Gioia
In sede di convalida dell’arresto, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto stesso. Ciò implica sì un controllo di (mera) ragionevolezza, in una chiave di lettura la quale non cada né sulla gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né sull’apprezzamento sulla responsabilità (accertamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito) (tra le tante, cfr. Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 8341).
Ma resta del pari imprescindibile, come precisato dalla medesima giurisprudenza, che il reato per cui è consentito l’arresto – sebbene nei termini appena indicati (di una valutazione, in certo senso, ex ante) – sia pur sempre ipotizzabile, nel senso che se ne devono ravvisare i presupposti fattuali.
Tali basilari principi trovano un’applicazione piana in relazione ai reati istantanei, vieppiù se dotati di una “materialità naturalistica” (condizione che consente di più facilmente “cogliere” il reo nella realizzazione del fatto), ma meno agevole nei reati abituali, specie ove la tipicità legislativa, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), non esiga giocoforza la realizzazione di condotte “fisiche” ma si concreti essenzialmente nella produzione di un “evento psicologico” (come tale, meno afferrabile), qual è lo stato di vessazione della persona offesa.
Allo scopo di evitare indebite restrizioni della libertà personale – e, dunque, nel segno di una lettura costituzionalmente orientata del sistema –, la Suprema Corte ha quindi inteso i presupposti della flagranza dei maltrattamenti in famiglia, nel caso di arresto di polizia giudiziaria, in termini restrittivi. Ha richiesto, cioè, che l’episodio cui assiste la polizia giudiziaria, pur non integrando un’autonoma ipotesi di reato, si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione (ex multis, Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2014, n. 21900; Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 2013, n. 34551).
Ed ha riconosciuto, di conseguenza, la legittimità dell’arresto per esempio in casi in cui tale situazione fosse desumibile dalla constatazione, da parte delle forze dell’ordine, delle condizioni dell’abitazione, dalle modalità con le quali era stato richiesto l’intervento d’urgenza, dalle condizioni soggettive in cui è stata trovata la persona offesa, dal comportamento del presunto reo al momento dell’arrivo degli operanti (come quando, nonostante la presenza degli stessi, questi non riesca ad evitare di continuare ad inveire contro la vittima (come in Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 7139).
Passando alla “flagranza differita” di cui all’art. 382-bis c.p.p. (introdotto dall’art. 10, comma 1, L. 24 novembre 2023, n. 168) – e ricordato che, a mente di tale disposizione, si considera in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione video, fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica nella quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti autore dei delitti sopraindicati (sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto) –, deve avvertirsi che i principi in precedenza richiamati a proposito della flagranza tout court non soltanto non trovano in questa materia deroghe, ma devono orientare la lettura dell’interprete con rigore, semmai, accentuato. Per un verso, infatti, nell’art. 382-bis c.p.p. ciò che muta è soltanto la modalità con cui viene constatata la realizzazione del reato, che cessa di essere “diretta” per divenire invece mediata da una qualche forma di foto, video oppure audio-documentazione (in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2024, n. 16668). Per altro verso, nelle situazioni a sviluppo fenomenologico “complesso”, come i maltrattamenti in famiglia, proprio la circostanza che le condotte non si compiano sotto la diretta percezione degli operanti (e la speculare “selezione” soltanto di alcune di esse nel documento) ne rende l’apprezzamento vieppiù delicato. Ciò emerge, d’altronde, pensando al fatto che il citato art. 382-bis c.p.p. ha il suo ascendente nell’analoga misura precautelare a suo tempo introdotta dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336, quando la flagranza differita fu prevista nel contesto della repressione di episodi di violenza realizzati in occasione delle manifestazioni sportive: in un ambito, cioè, segnato per lo più da comportamenti istantanei o comunque destinati ad esaurire la loro portata lesiva in un breve arco di tempo, e per aggiunta dotati di una “fisicità” che li rende facilmente conoscibili. I maltrattamenti in famiglia, invece, oltre ad essere caratterizzati dal richiamato requisito dell’abitualità e a configurare, quindi, un reato di durata, sono integrabili da condotte vuoi anche, di per sé, prive di rilievo penale e a volte impalpabili, che esigono una (delicata) considerazione complessiva, fondata sulla riduzione ad “unità di senso” di elementi plurimi, dai quali deve peraltro emergere altresì la prova del dolo di sopraffazione nell’imputato. Si comprende, dunque, che, allo scopo di evitare indebite restrizioni della libertà personale nei casi della flagranza differita, la valutazione della polizia giudiziaria, inevitabilmente fondata su una base conoscitiva –per le ragioni esposte – “doppiamente” parziale, sarà legittima se avrà attinto a plurimi elementi indiziari e che il numero o la pregnanza di questi ultimi dovrà trovare naturale “compensazione” nel contenuto delle riprese prodotte: nel senso che, là dove tali elementi siano non siano molti o siano non particolarmente significativi, occorrerà che dalle riprese emerga con massima evidenza il disvalore dei comportamenti, così da indiziarne il plausibile inserimento in un contesto maltrattante.
In conclusione, sebbene sia ontologicamente impossibile che un singolo video esponga compiutamente l’insieme di tutte le condotte maltrattanti, va ribadita la regula iuris – alla quale fanno da sfondo “culturale” i principi evidenziati – in base alla quale, ai fini dell’arresto in flagranza differita di cui all’art. 382-bis c.p.p., introdotto dall’art. 10, L. 24 novembre 2023, n. 168, la documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti e difettino altri elementi indiziari che ne connotino l’abitualità, devono dare inequivocabilmente atto di una condotta, lesiva che non risulti isolata, ma sia ascrivibile a un più ampio contesto di reiterata sopraffazione riferibile all’agente.
In questi quasi testuali termini ha, d’altronde, già deciso la Suprema Corte (Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2025, n. 16999), respingendo il ricorso del pubblico ministero perché il video prodotto aveva documentato l’attuazione di un intento incendiario di due autovetture a distanza di poche ore dalla relativa minacce, ma la denuncia sporta all’arrivo della polizia giudiziaria non conteneva elementi dirimenti tali da lasciare ipotizzare la configurabilità del reato né – soprattutto – l’abitualità della condotta era derivabile da pregresse conoscenze, desumibili, per esempio, da precedenti denunce della vittima.
A specificazione di tale arresto e per le ragioni esposte, può soltanto aggiungersi che assai di rado, in tema di maltrattamenti, la documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica sarà integrabile dalla sola denuncia della persona offesa, a tal fine occorrendo, piuttosto, che ricorrano elementi indiziari ulteriori, perché soltanto dagli uni (gli elementi indiziari ulteriori) e dall’altra (la documentazione di cui alla disposizione processual-penalistica) potrà solitamente evincersi l’evidenza sia della proiezione nel tempo delle condotte prevaricanti sia della loro finalizzazione a produrre quello stato vessazione che, secondo il diritto vivente, rappresenta l’evento costitutivo del reato.