Codice Rosso: la sospensione condizionale della pena subordinata al superamento dei corsi di recupero
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 5 marzo 2026 – dep. 20 maggio 2026, n. 18098
Tematica
Codice rosso
Sospensione condizionale
Percorso di recupero
Norma/e di riferimento
art. 165 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’inosservanza degli obblighi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell’adempimento; tale impossibilità, tuttavia, deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta perché il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva, appunto, l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2026, n. 18098
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402
Commento
Codice Rosso: la sospensione condizionale della pena subordinata al superamento dei corsi di recupero
Valerio de Gioia
A seguito delle modifiche apportate dal c.d. Codice Rosso, il comma 5, dell’art. 165 c.p. prevede che, “nei casi di condanna per il delitto previsto dall’art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164”.
L’art. 18 bis, disp. coordinamento e transitorie cod. pen., aggiunto dall’art. 15, comma 2, L. 24 novembre 2023, n. 168, prevede, inoltre, che “nei casi di cui all’articolo 165, comma 5, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l’effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l’esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168, comma 1, numero 1), del codice penale”.
La natura della specifica condizione imposta dall’art. 165 c.p. come sopra riportato, tenuto conto della tipologia dei reati per i quali la stessa è prevista, non esclude la permanente operatività dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte a proposito della sorte della sospensione condizionale in assenza dell’adempimento da parte del condannato. Va dunque, ribadito, anche nella materia in esame, che l’inosservanza degli obblighi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell’adempimento (Cass. pen., sez. II, 6 marzo 1998, n. 1656). Tuttavia, come è già stato persuasivamente affermato, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta perché il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva, appunto, l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario (Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402).
L’adempimento dell’obbligo, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 20378), con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2004, n. 10672) per fatti non imputabili al condannato. Pertanto, “l’impossibilità ad adempiere l’obbligo può essere ritenuta rilevante ai fini dell’esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, potendo venire in rilievo il caso fortuito o la forza maggiore, giammai fatti propri e volontari del condannato stesso, anche quando tali fatti, beninteso dipendenti esclusivamente da atti volontari del condannato, siano antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio subordinato all’adempimento dell’obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l’imposizione dell’obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone)” (Cass. pen., sez. III, n. 30402 del 2016, cit., Cass. pen., sez. I, n. 429 del 2025).