L’iscrizione presso un indirizzo fittizio di una persona senza fissa dimora deve essere computato ai fini della maturazione del requisito di residenza decennale richiesto ai fini della concessione della cittadinanza
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 14 aprile 2026 – dep. 29 aprile 2026, n. 3328
Tematica
Cittadinanza
Residenza decennale
Indirizzo fittizio
Norma/e di riferimento
art. 9, L. n. 91 del 1992
Massima/e
ѦѦѦ La residenza è anzitutto uno strumento di governo del territorio e di tutela della pubblica sicurezza, ma anche uno strumento di garanzia per l’accesso del soggetto ai servizi che sono espressione di diritti fondamentali. Rientrano tra questi, per esempio, l’iscrizione al servizio sanitario, l’iscrizione nelle liste elettorali, l’accesso al gratuito patrocinio, l’iscrizione nelle liste di collocamento. L’iscrizione in una via fittizia, se avvenuta conformemente a quanto previsto dalle leggi in materia, non può essere considerata di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2026, n. 3328
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2022, n. 11044
Commento
L’iscrizione presso un indirizzo fittizio di una persona senza fissa dimora deve essere computato ai fini della maturazione del requisito di residenza decennale richiesto ai fini della concessione della cittadinanza
Giovanna Suriano
L’art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91 del 1992, prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L’art. 1, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 572 del 1993 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), dispone, a sua volta, che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Quanto alle norme in materia di iscrizione anagrafica, deve richiamarsi, innanzitutto, la legge n. 1228 del 1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), il cui art. 1, comma 3, stabilisce che, nell’anagrafe della popolazione residente di ciascun Comune siano registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. L’art. 2, poi, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Le modalità di funzionamento di detto registro sono disciplinate con decreto ministeriale del 6 luglio 2010.
L’art. 6, comma 7, D.L.vo n. 286 del 1998 precisa che le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante devono essere effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, come poi ribadito anche dall’art. 15, comma 1, del regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 394 del 1999. Peraltro, l’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 223 del 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), prevede che gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per quanto riguarda le persone senza fissa dimora, la prassi di diversi Comuni è nel senso di effettuare l’iscrizione anagrafica mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente. Con la deliberazione n. 110 dell’11 aprile 2024 della Giunta di Roma Capitale, sono state stabilite le nuove modalità di iscrizione anagrafica presso l’indirizzo virtuale di Via -OMISSIS-, con l’obiettivo di garantire il diritto all’iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora, tra cui persone che vivono in strada o in dormitori, persone ospitate in strutture di accoglienza o centri per immigrati e rifugiati, persone a rischio di violenza domestica. In fase di richiesta, la persona senza fissa dimora ha l’obbligo di fornire all’Ufficio di Anagrafe tutti gli elementi necessari per verificare la propria condizione di domiciliato nel territorio comunale. Per facilitare i controlli, il richiedente deve indicare nel modulo d’iscrizione i luoghi e gli orari in cui è abitualmente reperibile (di giorno e di notte) e segnalare riferimenti utili, come medici, assistenti sociali o parrocchie, per attestare la propria presenza a Roma.
Tra l’altro si prevede che gli uffici debbano procedere alla cancellazione se, per un periodo di sei mesi, non risulti alcun contatto tra l’iscritto e le pubbliche amministrazioni (Servizi Sociali, Agenzia delle Entrate, Pubblica Sicurezza) o le associazioni che hanno in precedenza attestato la presenza.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non possono aversi dubbi sul fatto che anche la residenza anagrafica legittimamente registrata dai Comuni presso indirizzi fittizi sia idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572 del 1993.
Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare che la residenza è anzitutto uno strumento di governo del territorio e di tutela della pubblica sicurezza, ma anche uno strumento di garanzia per l’accesso del soggetto ai servizi che sono espressione di diritti fondamentali. Rientrano tra questi, per esempio, l’iscrizione al servizio sanitario, l’iscrizione nelle liste elettorali, l’accesso al gratuito patrocinio, l’iscrizione nelle liste di collocamento. L’iscrizione in una via fittizia, se avvenuta conformemente a quanto previsto dalle leggi in materia, non può essere considerata di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2022, n. 11044).
Allo stesso modo, l’iscrizione presso un indirizzo fittizio di una persona senza fissa dimora deve essere computato ai fini della maturazione del requisito di residenza decennale richiesto ai fini della concessione della cittadinanza. Diversamente opinando si produrrebbe una discriminazione nei confronti di soggetti che, per vari motivi, possano essersi trovati in una situazione di fragilità, pur continuando ad ottemperare lealmente agli obblighi imposti dall’ordinamento. Del resto il periodo di residenza decennale deve accompagnarsi a una perdurante condizione di regolare permanenza nel territorio nazionale che, a sua volta, generalmente presuppone la disponibilità di un alloggio (artt. 5-bis, 9, 29, D.L.vo n. 286 del 1998). Qualora, però, per particolari circostanze, un soggetto, pur regolarmente presente in Italia, sia stato costretto ad iscriversi all’anagrafe come persona senza fissa dimora, ciò non può essere considerato automaticamente ostativo al raggiungimento del requisito di decennale residenza legale.
Resta fermo che, se le circostanze del caso concreto denotino una insoddisfacente integrazione sociale dello straniero, esse possono senz’altro essere prese in considerazione ai fini della valutazione discrezionale operata dal Ministero. Valutazione che, peraltro, la Prefettura non può compiere, perché essa ha solo “il compito in una fase preliminare di verificare la regolarità e la completezza della domanda, ma non ha il potere di entrare nel merito della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza, la cui valutazione spetta, in una fase successiva e in via esclusiva, all’amministrazione centrale” (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2021, n. 13).