L’esercizio del sindacato di legittimità sulle richieste di rilascio dell’autorizzazione alla vendita di materiale esplodente
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 28 aprile 2026 – dep. 28 maggio 2026, n. 4305
Tematica
Materiale esplodente
Vendita
Autorizzazione
Norma/e di riferimento
art. 38, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Massima/e
ѦѦѦ Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi. Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2026, n. 4305
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018
ѦѦѦ Ai sensi dell’art. 38, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, “il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”. Si tratta, dunque, di un’attività prefettizia (altamente) discrezionale, come stabilito dalla giurisprudenza citata, che tiene conto della situazione sussistente al momento dell’emanazione del provvedimento finale da parte dell’Amministrazione procedente, a seguito della partecipazione procedimentale consentita all’interessato. Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2026, n. 4305
Commento
L’esercizio del sindacato di legittimità sulle richieste di rilascio dell’autorizzazione alla vendita di materiale esplodente
Giovanna Suriano
Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di materiale esplodente, al pari del porto d’armi, non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto generale di detenzione delle armi e di materiale esplodente.
In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”, considerato che la peculiarità dell’istituto “deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato” e tenuto anche conto che “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi” (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018), sussistendo soltanto “in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività” (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2024, n. 3585).
In altre parole, “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 6530).
Per quanto concerne l’interpretazione della normativa applicabile in ordine alla verifica del requisito dell’affidabilità, va preliminarmente ricordato quanto stabilito dalla Corte costituzionale, secondo la quale “deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi” (Corte costituzionale, sentenza 20 marzo 2019, n. 109).
Ai sensi dell’art. 38, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, “il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”. Si tratta, dunque, di un’attività prefettizia (altamente) discrezionale, come stabilito dalla giurisprudenza citata, che tiene conto della situazione sussistente al momento dell’emanazione del provvedimento finale da parte dell’Amministrazione procedente, a seguito della partecipazione procedimentale consentita all’interessato.
La giurisprudenza ha stabilito la sussistenza dell’autonomia del procedimento penale da quello amministrativo “che conduca ad un provvedimento inibitorio, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo (vedi, ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2025, n. 1198)” (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2025, n. 6977). Per pacifica giurisprudenza, l’elevata discrezionalità che connota il giudizio dell’Amministrazione in subiecta materia consente di tenere conto, ai fini dell’assenza del requisito della buona condotta ex art. 11, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, anche di precedenti per fattispecie di reato estranee all’uso delle armi e degli esplodenti, non essendo inoltre tenuta la stessa Amministrazione a formulare un compiuto giudizio di pericolosità sociale del richiedente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 luglio 2020, n. 4201; Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2996).