L’emissione del foglio di via obbligatorio: presupposti e garanzie partecipative
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 12 marzo 2026 – dep. 15 giugno 2026, n. 4764
Tematica
Foglio di via obbligatorio
Presupposti
Garanzie partecipative
Norma/e di riferimento
art. 2, D.L.vo n. 159/2011
art. 1, D.L.vo n. 159/2011
Massima/e
ѦѦѦ L’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, caratterizzato in termini fortemente penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio). La limitazione imposta al cittadino trova il suo fondamento in una legge emanata nel rispetto della Costituzione, la quale, proprio col richiamato art. 16, ha garantito la libertà di circolazione e soggiorno del cittadino, salve le limitazioni stabilite dalla legge in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2026, n. 4764
ѦѦѦ La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesto per l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento di pubblica sicurezza che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza; del resto la relativa compressione del diritto di difesa è bilanciata dal fatto che contro simili provvedimenti è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto e, per questa via, la parte interessata può far valere tutti quegli argomenti, anche di puro merito e come tali non deducibili nel giudizio di legittimità, che avrebbe potuto esporre in contraddittorio con l’Autorità emanante, se avesse ricevuto l’avviso. Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2026, n. 4764
Commento
L’emissione del foglio di via obbligatorio: presupposti e garanzie partecipative
Giovanna Suriano
Ai sensi del disposto degli artt. 1 e 2, D.L.vo n. 159/2011, l’emissione del foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi ritenere, se considerate nel complesso, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento.
In questa prospettiva assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero quelli della “sicurezza” e della “tranquillità pubblica”).
La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, caratterizzata in termini fortemente penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio).
La limitazione imposta al cittadino col foglio di via obbligatorio trova il suo fondamento in una legge emanata nel rispetto della Costituzione, la quale, proprio col richiamato art. 16, ha garantito la libertà di circolazione e soggiorno del cittadino, salve le limitazioni stabilite dalla legge in via generale per motivi di sanità e sicurezza (conf., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 1989, n. 3321). Peraltro, l’art. 16 Cost. non impedisce che la legge demandi alla Autorità amministrativa l’accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza di singoli individui e quindi conceda alla predetta autorità i necessari poteri valutativi (cfr. Corte Cost., ord. nn. 161 del 1980 e 68 del 1964).
Anche i principi della CEDU in ordine ai diritti fondamentali della persona risultano adeguatamente salvaguardati, dovendosi al riguardo richiamare l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale (sent. 24 del 2019) a seguito della sentenza della CEDU de Tommaso, del 23 febbraio 2017, con il quale è stato chiarito che, al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale (ex multis, Corte EDU, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte EDU, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Corte EDU, sezione prima, sentenza 20 maggio 2010, Lelas c. Croazia) – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa.
La misura in questione, dunque, risulta legittima a patto che la stessa si fondi su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi ritenere, se considerate nel complesso, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, com’è avvenuto esattamente nel caso di specie.
Quanto alle garanzie partecipative, la giurisprudenza amministrativa reiteratamente chiarito che la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesto per l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento di pubblica sicurezza che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza; del resto la relativa compressione del diritto di difesa è bilanciata dal fatto che contro simili provvedimenti è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto e, per questa via, la parte interessata può far valere tutti quegli argomenti, anche di puro merito e come tali non deducibili nel giudizio di legittimità, che avrebbe potuto esporre in contraddittorio con l’Autorità emanante, se avesse ricevuto l’avviso (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2011, n. 3451).