Le pratiche commerciali aggressive
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. VI, ud. 9 aprile 2026 – dep. 28 aprile 2026, n. 3298
Tematica
Tutela del consumatore
Pubblicità ingannevole
Pratica commerciale ingannevole
Norma/e di riferimento
art. 18, Codice del Consumo
art. 20, Codice del Consumo
art. 21, Codice del Consumo
Massima/e
ѦѦѦ Per indebito condizionamento ai sensi dell’art. 18, lett. l), del Codice del Consumo, si intende “lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole”. Quest’ultima si atteggia, quindi a nozione di chiusura in grado di «intercettare» le condotte aggressive non qualificabili come molestia o coercizione anche eventualmente prive di carattere fraudolento. Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2026, n. 3298
In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 5795
ѦѦѦ L’aggressività delle pratiche commerciali va valutata tenendo conto che esse si inseriscono in un contesto fattuale caratterizzato da una notevole asimmetria informativa tra professionista e consumatore a cui deve fare, secondo la disciplina del Codice del Consumo, da controbilanciamento un atteggiamento particolarmente accorto del primo. Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2026, n. 3298
In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2023, n. 9566
Commento
Le pratiche commerciali aggressive
Giovanna Suriano
La comunicazione commerciale costituisce il momento iniziale della pratica commerciale rilevante ai fini della disciplina consumeristica, avendo il legislatore inteso approntare un sistema di tutela del consumatore che opera sin dal primo contatto con il professionista.
La nozione di “pratiche commerciali” include, infatti, “tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente «correlati» alla «promozione, vendita o fornitura» di beni o servizi a consumatori, e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all’instaurazione dei rapporti contrattuali” (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2022, n. 8614).
Sul professionista grava, in particolare, l’obbligo di fornire al consumatore, in adibizione del livello qualificato di diligenza che gli si richiede, tutte le informazioni rilevanti di cui questi ha bisogno “per prendere una decisione consapevole di natura commerciale” (art. 22, comma 1, D.L.vo n. 206 del 2005 – Codice del consumo).
Dette informazioni, oltre che complete, devono essere “rispondenti al vero” e vanno presentate in maniera tale da non trarlo in inganno circa il loro contenuto (art. 21, comma 1, Codice del consumo). In questo senso, la verifica della veridicità del messaggio pubblicitario non costituisce, dal punto di vista logico-giuridico, un frangente di analisi necessario nell’accertamento di una pratica commerciale scorretta. Quest’ultima, infatti, ben può sostanziarsi nella diffusione di informazioni che pur non stricto sensu false presentano nondimeno, per come fornite, carattere decettivo.
In altri termini, la scorrettezza può discendere non solo dal contenuto in sé del messaggio ma anche (e a prescindere da ciò) dalle modalità con cui esso è veicolato a condizione che esse siano idonee “a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge” (art. 20, comma 2, Codice del consumo).
Deve aggiungersi che la chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle comunicazioni commerciali deve sussistere sin dal “primo contatto” ed al fine di evitare “agganci ingannevoli” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4422; Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8155; Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2018, n. 4110; Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2017, n. 2178; Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520).
In questo senso si è pure chiarito che la successiva informativa contrattuale non è idonea a sanare la carenza informativa originaria, poiché il messaggio promozionale, per le sue modalità di presentazione non trasparenti, era già di per sé idoneo ad agganciare il consumatore sin dal primo contatto (c.d. “effetto aggancio”) (v. in tal senso, tra le varie, Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2024, n. 2666; Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8549).
L’art. 24 del Codice del consumo prevede che “è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Deve aggiungersi che per indebito condizionamento ai sensi dell’art. 18, lett. l), del Codice del Consumo, si intende “lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole”. Quest’ultima si atteggia, quindi a “nozione di chiusura in grado di «intercettare» le condotte aggressive non qualificabili come molestia o coercizione” anche eventualmente prive di carattere fraudolento (Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2017, n. 5795).
Giova sul punto, peraltro, rilevare che il condizionamento “indebito” ex art. 18, lett. l), del Codice del Consumo non deve connotarsi necessariamente in termini di illiceità assumendo, per converso, rilievo “anche un condizionamento che, fatta salva la sua liceità, comporti in modo attivo, attraverso una certa pressione, il condizionamento forzato della volontà del consumatore” (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2022, n. 8614 che ha ripreso ed applicato il principio enunciato da Corte di Giustizia, 12 giugno 2019, in causa C-628/17, punto 33).
Del resto, preme ribadire che l’aggressività delle pratiche commerciali va valutata tenendo conto che esse si inseriscono “in un contesto fattuale caratterizzato da una notevole asimmetria informativa tra professionista e consumatore a cui deve fare, secondo la disciplina del Codice del Consumo, da controbilanciamento un atteggiamento particolarmente accorto del primo” (cosi, Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2023, n. 9566).