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  • Diritto Amministrativo
  • martedì, 3 Giugno 2025

L’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di «non affidabilità» del titolare del porto d’armi

  • Emiliano Chioffi
  • Diritto Amministrativo

Provvedimento (estremi)

Sentenza – Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 2025 (ud. 27 marzo 2025), n. 4037

Tematica

Amministrativo
Procedimento amministrativo
Armi

Norma/e di riferimento

artt. 11, 39 e 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.)

Massima/e

Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi. Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 2025, n. 4037

 

In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, n. 6812 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 4955 del 2018; Cons. Stato, sez. III, n. 4518 del 2016; Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014.

 

La revoca del porto d’armi deve essere sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività. Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 2025, n. 4037

 

In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2024, n. 3585

Commento

L’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di «non affidabilità» del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla «buona condotta» dell’interessato

di Emiliano Chioffi

Il Consiglio di Stato, intervenendo in materia di armi, ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale che ritiene giustificato il ritiro della licenza allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso; nello specifico settore delle armi tale valutazione si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso.
La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi (vds. nel senso Corte Costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (vds. Cons. Stato, sez. III, n. 840/2023). In effetti, nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (vds. nel senso Corte Costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
Emblematica, al riguardo, è la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1828/2025, laddove afferma che il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici e tenuto anche conto che “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi” (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
I giudici amministrativi hanno altresì stabilito che, “ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 4518 del 2016; Cons. Stato, sez. IV, n. 4955 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 6812 del 2018)”, sussistendo soltanto “in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività” (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2024, n. 3585). In altre parole, “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 6530).

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