L’aggiornamento dei prezzi preventivati nel quadro economico o nel computo metrico del progetto esecutivo in vista dell’esecuzione
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. V, ud. 29 gennaio 2026 – dep. 18 febbraio 2026, n. 1280
Tematica
Revisione dei prezzi
Aggiornamento dei prezzi
Progetto esecutivo
Norma/e di riferimento
art. 27, D.L. n. 50 del 2022
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 50 del 2022, non contiene una norma per la revisione dei prezzi in corso di esecuzione, bensì una disciplina per l’aggiornamento dei prezzi preventivati nel quadro economico o nel computo metrico del progetto esecutivo in vista dell’esecuzione. Si tratta cioè di una misura eccezionale di aggiornamento preventivo del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, da effettuarsi prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori. È proprio questa dimensione ex ante a giustificare, nel perimetro applicativo della norma, un’istruttoria limitata al raffronto tra prezzari, trattandosi di una operazione contabile e non di una compensazione di costi già sostenuti. Ne discende che la norma si applica a procedure di affidamento non ancora espletate o che, pur espletate, necessitino tuttora dell’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo; ciò, che appunto si verifica quando i lavori che ne sono oggetto non abbiano ancora avuto esecuzione. Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1280
Commento
L’aggiornamento dei prezzi preventivati nel quadro economico o nel computo metrico del progetto esecutivo in vista dell’esecuzione
Giovanna Suriano
Ai sensi dell’art. 27, D.L. n. 50 del 2022, “Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione”.
La norma – per come fatto palese dal riferimento contenuto nel comma 1 ai concessionari dell’art. 142, comma 4, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 164, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 (vale a dire ai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, i quali, per gli appalti di lavori da affidare a terzi, sono obbligati al rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente esecutore dei lavori) – non è riferita ai lavori affidati direttamente dall’ente concedente ai concessionari, bensì ai lavori che costoro – quando appunto non sono amministrazioni aggiudicatrici – affidano a soggetti terzi, dovendo tuttavia applicare le norme delle procedure di evidenza pubblica specificate nel detto art. 164, comma 5.
La disposizione non è riferibile ai lavori eseguiti direttamente dal concessionario nell’ambito del rapporto con l’ente concedente, ma (testualmente) riguarda esclusivamente i casi in cui il concessionario, non qualificabile come amministrazione aggiudicatrice, affidi lavori a terzi mediante procedure di evidenza pubblica, come previsto dagli artt. 142, comma 4, D.L.vo n. 163 del 2006 e 164, comma 5, D.L.vo n. 50 del 2016 (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 115).
Il che di per sé non vuol dire che, in caso di modalità esecutiva dei lavori che ne preveda l’esecuzione da parte del concessionario (o della società di progetto all’uopo costituita) sia del tutto preclusa l’applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi, ovvero del più generale principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e del collegato strumento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali (che hanno trovato recente riconoscimento normativo nell’art. 9, D.L.vo n. 36 del 2023): piuttosto, fermo restando che nella concessione, in condizioni operative normali, il rischio operativo grava sul concessionario, tuttavia ove intervengano fatti straordinari o imprevedibili non imputabili a quest’ultimo, tali da alterare l’equilibrio economico finanziario del contratto, vengono in rilievo, tra l’altro, i meccanismi revisionali del Piano Economico Finanziario.
Laddove, come previsto invece dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 50 del 2022, beneficiari dell’aggiornamento dei prezzi di cui alla norma siano i terzi esecutori dei lavori, è consequenziale che “i maggior oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico non concorrono alla remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione”.
Nei rapporti diretti tra concedente e concessionario l’equilibrio degli investimenti e della gestione per la durata contrattuale trova la sua regolamentazione nei corrispondenti articoli del Codice dei contratti (art. 165, D.L.vo n. 50 del 2016) ovvero in apposite clausole contrattuali, concernenti tra l’altro, appunto, la revisione del PEF (cfr. sulla rilevanza di tale revisione per la correzione dello squilibrio o per l’aggiornamento delle condizioni economico finanziarie della concessione, Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2020, n. 4636).
In estrema sintesi, l’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 50 del 2022, non contiene una norma per la revisione dei prezzi in corso di esecuzione, bensì una disciplina per l’aggiornamento dei prezzi preventivati nel quadro economico o nel computo metrico del progetto esecutivo in vista dell’esecuzione.
Si tratta cioè di una misura eccezionale di aggiornamento preventivo del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, da effettuarsi prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori. È proprio questa dimensione ex ante a giustificare, nel perimetro applicativo della norma, un’istruttoria limitata al raffronto tra prezzari, trattandosi di una operazione contabile e non di una compensazione di costi già sostenuti.
Tale approdo interpretativo comporta che la norma si applichi in riferimento a procedure di affidamento non ancora espletate o che, pur espletate, necessitino tuttora dell’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo; ciò, che appunto si verifica quando i lavori che ne sono oggetto non abbiano ancora avuto esecuzione.