L’accesso gli atti amministrativi: l’interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. IV, ud. 9 febbraio 2026 – dep. 25 febbraio 2026, n. 1511
Tematica
Accesso ai documenti
Atti segreti
Interesse difensivo
Norma/e di riferimento
art. 24, L. n. 241 del 1990
art. 42, L. 3 agosto 2007, n. 124
Massima/e
ѦѦѦ In materia di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare. Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2026, n. 1511
In senso conforme: Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4
ѦѦѦ Se gli atti sono vincolati dalle cosiddette classifiche di segretezza, il diritto di accesso “difensivo” può essere esercitato esclusivamente nelle sole forme prescritte dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, il quale, circoscrivendo l’ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina del meccanismo ostensivo previsto dall’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto1990, n. 241. Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2026, n. 1511
Commento
L’accesso gli atti amministrativi: l’interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati
Giovanna Suriano
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 124: “Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali” e “Chi appone la classifica di segretezza individua, all’ interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte”.
Nondimeno, il comma 8, della medesima disposizione prevede, a tutela degli interessati, che: “Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”.
Esaminando queste disposizioni, la giurisprudenza amministrativa ha già posto in correlazione la disciplina di cui agli articoli 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, e 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, chiarendo che l’articolo 24 della legge generale sul procedimento amministrativo, per un verso, esclude l’ostensione degli atti vincolati dalle classifiche di segretezza (comma 1, lettera a); per altro verso, prevede che il diritto di accesso debba in ogni caso essere garantito, ove risulti necessario per la cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente (comma 7) (Cons. Stato, sez. I, 1 luglio 2014, n. 2226).
Nell’interpretare questo aspetto della disciplina, in un primo parere, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. I, 1 luglio 2014, n. 2226, richiamato anche da sez. I, 10 marzo 2021 n. 545), “sul fondamento di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, e 42, legge 3 agosto 2007, n. 124, ha affermato che l’accesso alla documentazione classificata non può essere escluso dall’Amministrazione, laddove la conoscenza dell’atto richiesto si renda necessaria per la difesa in sede giurisdizionale degli interessi giuridici del soggetto istante”. In sostanza, nel parere, si sostiene che: “la disciplina prevista dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, lungi dal sovrapporsi in chiave escludente al contenuto precettivo dell’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto1990, n. 241, presuppone e integra la clausola di chiusura ivi contemplata, conferendo alla sola autorità giudiziaria la potestà di ordinare l’esibizione processuale dei documenti classificati la cui conoscenza sia necessaria per la tutela delle istanze difensive del richiedente”.
In un successivo parere, la Sezione consultiva (Cons. Stato, Sez. I, 10 marzo 2021 n. 545) ha evidenziato che: “ove l’istanza formulata dal privato presenti un’intrinseca preordinazione difensiva e la conoscenza del documento amministrativo risulti necessaria per la protezione di una situazione giuridicamente rilevante, l’interesse ostensivo del richiedente prevale sulle esclusioni che ordinariamente impediscono l’esercizio del diritto di accesso”. Tuttavia proseguendo nel suo ragionamento, il parere ha puntualizzato che l’accesso “difensivo” si connota quindi per la combinazione tra le limitazioni derivanti dall’aggravamento degli oneri di dimostrazione posti a carico del richiedente e l’attitudine al superamento delle preclusioni generali alla divulgazione delle categorie documentali escluse” e, proprio a tale proposito, si è pertanto rimarcato che, in materia di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare (Cons. St., Ad. Pl., 18 marzo 2021, n. 4).
Sul versante dell’operatività procedurale, si è poi ritenuto che: “se invece gli atti sono vincolati dalle cosiddette classifiche di segretezza, il diritto di accesso “difensivo” può essere esercitato esclusivamente nelle sole forme prescritte dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, il quale, circoscrivendo l’ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina del meccanismo ostensivo previsto dall’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto1990, n. 241. Valgono, al riguardo, i principi formulati dai giudici amministrativi con il citato parere 1 luglio 2014, n. 2226, secondo cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 8, cit., l’interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati deve essere fatto valere dinnanzi all’autorità giudiziaria, la quale è tenuta a valutare se, nel caso concreto, le esigenze di tutela del diritto di difesa possano giustificare l’esibizione processuale del documento vincolato.