L’accertata illegittimità dell’informazione interdittiva antimafia non determina l’illegittimità dei provvedimenti, vincolati e obbligatori, adottati, durante il suo periodo di efficacia, dalle amministrazioni pubbliche
- Domiziana Morbitelli
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 7 maggio 2026 – dep. 15 luglio 2026, n. 5688
Tematica
Interdittiva antimafia
Controllo giudiziario
Illegittimità
Norma/e di riferimento
art. 34-bis, D.L.vo n. 159 del 2011
Massima/e
ѦѦѦ Le pubbliche amministrazioni, in seguito al sopravvenire dell’interdittiva sono obbligate ad adottare, con la necessaria celerità, i provvedimenti finalizzati ad evitare che l’infiltrazione mafiosa inquini l’operare della p.a.. In forza di tali principi, la legittimità dell’esercizio del potere vincolato, e quindi la legittimità degli atti di recesso, deve essere scrutinata dal giudice alla stregua del principio del tempus regit actum, con riferimento alla data della loro adozione, rimanendo ininfluenti le successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva prefettizia. Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2026, n. 5688
ѦѦѦ La Stazione appaltante adotta i provvedimenti, nell’immediatezza, unicamente in base a un provvedimento interdittivo al momento efficace, rispetto al quale non può svolgere alcuna disamina in merito alla legittimità, né attendere che tale verifica venga definitamente accertata dal giudice amministrativo, altrimenti contravvenendo all’esigenze di celerità che connotano l’adozione, ma soprattutto a quelli che sono ex lege i necessari effetti, del provvedimento interdittivo. L’accertata illegittimità dell’informazione interdittiva antimafia non determina quindi l’illegittimità dei provvedimenti, vincolati e obbligatori, adottati, durante il suo periodo di efficacia, dalle amministrazioni pubbliche. Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2026, n. 5688
In senso conforme: C.G.A.R.S., 1° aprile 2025, n. 251
Commento
L’accertata illegittimità dell’informazione interdittiva antimafia non determina l’illegittimità dei provvedimenti, vincolati e obbligatori, adottati, durante il suo periodo di efficacia, dalle amministrazioni pubbliche
Domiziana Morbitelli
L’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario non ha portata retroattiva, limitandosi a “sospende[re] temporaneamente gli effetti della misura interdittiva, senza eliminare gli effetti prodotti nel frattempo dall’interdittiva stessa nei rapporti in corso” (Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8558; id., 31 maggio 2018, n. 3268) e non vale a rimuovere – ex art. 34-bis, comma 7, D.L.vo n. 159 del 2011 – i provvedimenti espulsivi già maturati in conseguenza dell’adozione di provvedimento prefettizio antimafia (cfr. Cons. Stato, n. 8558 del 2022, cit., id., sez. V, 9 giugno 2022, n. 4732; id. 14 aprile 2022, n. 2847; id., 14 giugno 2021, n. 4619).
Ciò anche per ragioni di ordine sostanziale – alla luce delle quali non è dunque invocabile un’attenuazione “proporzionata” del principio di continuità dei requisiti – e cioè per il fatto che “il tentativo di infiltrazione mafiosa (in ragione del quale sia stata adottata l’informazione interdittiva antimafia) potrebbe essere avvenuto in vista della partecipazione alla procedura di gara (basta, infatti, il solo ‘pericolo’ che ciò possa essere accaduto, giuste le caratteristiche proprie del diritto della prevenzione nel quale si inquadra la misura intedittiva, come ampiamente esposto da Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2021, n. 3530) […]” (Cons. Stato, n. 2847 del 2022, cit.); di qui la conclusione per cui “l’ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione) al controllo giudiziario delle attività economiche e dell’azienda di cui all’art. 34 -bis), D.L.vo n. 159 del 2011 non ha conseguenze sui provvedimenti di esclusione che siano stati adottati ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.L.vo n. 50 del 2016, i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell’ambito della procedura di gara, di modo che non v’è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione […]” (Cons. Stato, n. 2847 del 2022, cit., e richiami ivi).
In presenza di un’informazione interdittiva antimafia valida ed efficace, il provvedimento revocatorio deve essere del resto assunto dalla stazione appaltante nell’immediatezza, sul mero rilievo che l’informazione antimafia interdittiva sopravvenuta costituisce l’accertamento dell’incapacità originaria del privato a essere destinatario di un rapporto con la pubblica amministrazione, non potendosi attribuire rilevanza postuma all’esito definitivo dell’impugnativa giurisdizionale dell’interdittiva, il cui eventuale annullamento potrà rilevare unicamente ai fini risarcitori (cfr. CGA 25 maggio 2023, n. 369).
A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che il destinatario del provvedimento del Prefetto illegittimo, che abbia determinato la revoca dei contratti con la pubblica amministrazione, è legittimato a richiedere il risarcimento del danno subito, previa l’esatta individuazione del soggetto cui ancorare la legittimazione passiva, dovendosi riscontrare come i provvedimenti informativi e interdittivi dell’autorità di pubblica sicurezza si collochino al di fuori della procedura a evidenza pubblica, perché attengono a meri profili di prevenzione (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; 9 maggio 2012, n. 2678), del tutto tipici del nostro sistema nazionale, con la conseguenza che nello stesso senso debbono essere vagliate le scelte dell’amministrazione appaltante: le quali, rispetto ai citati provvedimenti informativi e interdittivi, costituiscono diretta e immediata conseguenza, fuoriuscendo anch’essi dall’ “ordinario” schema della responsabilità operante nella materia dei pubblici appalti, definito dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2019, n. 7751).
Le pubbliche amministrazioni, quindi, in seguito al sopravvenire dell’interdittiva sono obbligate ad adottare, con la necessaria celerità, i provvedimenti finalizzati ad evitare che l’infiltrazione mafiosa inquini l’operare della p.a.. In forza di tali principi, la legittimità dell’esercizio del potere vincolato, e quindi la legittimità degli atti di recesso, deve essere scrutinata dal giudice alla stregua del principio del tempus regit actum, con riferimento alla data della loro adozione, rimanendo ininfluenti le successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva prefettizia.
La Stazione appaltante adotta i provvedimenti, nell’immediatezza, unicamente in base a un provvedimento interdittivo al momento efficace, rispetto al quale non può svolgere alcuna disamina in merito alla legittimità, né attendere che tale verifica venga definitamente accertata dal giudice amministrativo, altrimenti contravvenendo all’esigenze di celerità che connotano l’adozione, ma soprattutto a quelli che sono ex lege i necessari effetti, del provvedimento interdittivo. L’accertata illegittimità dell’informazione interdittiva antimafia non determina quindi l’illegittimità dei provvedimenti, vincolati e obbligatori, adottati, durante il suo periodo di efficacia, dalle amministrazioni pubbliche (cfr., ancora, C.G.A.R.S., 1° aprile 2025, n. 251)