La decadenza dall’impiego sul presupposto che l’assunzione sia stata conseguita mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. V, ud. 5 febbraio 2026 – dep. 26 marzo 2026, n. 2547
Tematica
Pubblico impiego
Decadenza
Provvedimento
Norma/e di riferimento
art. 127, d.P.R. n. 3 del 1957
art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990
Massima/e
ѦѦѦ La decadenza dall’impiego sul presupposto che l’assunzione sia stata conseguita mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile non è una figura speciale di autotutela o di annullamento d’ufficio, perché la decadenza non comporta valutazioni relative a interessi pubblici tutelati dall’amministrazione procedente e non è quindi subordinata a valutazioni di natura discrezionale. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2026, n. 2547
In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4901; Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2019, n. 6351; Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3707
Commento
La decadenza dall’impiego sul presupposto che l’assunzione sia stata conseguita mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
Giovanna Suriano
La decadenza dall’impiego sul presupposto che l’assunzione sia stata conseguita mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile non è una figura speciale di autotutela o di annullamento d’ufficio (come ha chiarito la giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4901; Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2019, n. 6351; Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3707), perché la decadenza non comporta valutazioni relative a interessi pubblici tutelati dall’amministrazione procedente e non è quindi subordinata a valutazioni di natura discrezionale. Si sottolinea, anzi, come il provvedimento di decadenza previsto dall’art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3 del 1957 ha natura strettamente vincolata, i cui presupposti sono predeterminati dalla norma. Se ne trae la conseguenza che non sarebbe necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento; e che può (meglio: deve) essere pronunciata indipendentemente dagli stati soggettivi (colpa o dolo) dell’interessato, ossia di colui che ha utilizzato la documentazione rivelatasi falsa o viziata in modo insanabile.
Quanto al perimetro entro il quale l’amministrazione può effettuare le proprie valutazioni, la giurisprudenza ha ritenuto che l’amministrazione può valutare autonomamente la falsità della documentazione, senza la necessaria intermediazione del giudice, quando la falsità dell’atto sia immediatamente evidente, raffrontando la documentazione prodotta con quella in possesso dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4796). La valutazione può investire anche la validità della documentazione e degli atti sempre nei limiti in cui i vizi siano riscontrabili attraverso l’esame diretto o anche attraverso l’acquisizione di notizie informazioni o valutazioni presso quei soggetti pubblici o privati che appaiono come coloro che hanno emesso l’atto o hanno formato la documentazione utilizzata.
Tuttavia, va precisato che i limiti che incontra l’amministrazione nel valutare se sussista la falsità documentale o sussistano vizi da invalidità insanabili sono i medesimi che l’amministrazione procedente avrebbe dovuto rispettare nelle fasi procedimentali che precedono l’assunzione del dipendente pubblico: ossia, i limiti di esercizio dei poteri di verifica e controllo della documentazione attinente ai titoli di ammissione alla procedura concorsuale o di assunzione all’impiego e del possesso dei requisiti dichiarati o documentati in vista della stipula del contratto di lavoro. In altri termini, la valutazione da svolgere in sede di accertamento della decadenza dall’impiego non si discosta da quella che necessariamente deve essere effettuata dall’amministrazione nell’ambito del procedimento amministrativo, in vista dell’emanazione del provvedimento amministrativo finale, come accade quando le autorità amministrative debbano accertare la titolarità e il contenuto di diritti o qualificare e interpretare atti e situazioni e risolvere dubbi e questioni anche operando mediante una sorta di sindacato incidentale sulla validità di tali atti, svolgendo accertamenti e valutazioni critiche sulle situazioni giuridiche quali appaiono dai fatti e dagli atti che l’ordinamento appresta per dare contezza delle situazioni stesse (per esempio interpretando la clausola di un contratto o stabilendo il valore o la validità di un atto giuridico o, in specie, di un atto pubblico o di un provvedimento amministrativo o il contenuto precettivo di una sentenza: il tipico esempio è costituito dalla verifica essenzialmente documentale del titolo di proprietà dell’area o dell’altro titolo di disponibilità o di possesso dell’immobile che consente il rilascio del permesso di costruire), non potendo sconfinare in un approfondimento quale quello necessario per la risoluzione di controversie (funzione tendenzialmente riservata in via esclusiva al giudice).
In questa prospettiva, rientrano pertanto tra gli accertamenti consentiti dalla norma di cui all’art. 127, comma 1, lett. d), cit. «tutti quei casi nei quali la rappresentazione documentale della fattispecie, ad opera dell’interessato, predisposta ai fini dell’accesso al concorso per la selezione del personale da assumere nei ruoli dell’Amministrazione, è tale da precostituire l’apparenza del possesso dei titoli richiesti dalla selezione, in difformità dalla situazione reale, non solo dal punto di vista dell’esistenza materiale del titolo, ma anche in termini di effetti abilitanti del titolo stesso (assenti laddove sussista una condizione di invalidità insanabile dello stesso, che è nozione diversa dalla falsità), nei casi di insuscettibilità di quest’ultimo, ancorché vero (ovvero corrispondente alla realtà rappresentata), di conseguire gli effetti per i quali è stato formato e prodotto, che include sia l’invalidità per vizi propri (inefficacia assoluta), sia l’invalidità ai fini degli effetti dell’ammissione a quella specifica selezione per la quale è stato prodotto (inefficacia specifica, come, appunto, il caso di un diploma di laurea diverso da quello richiesto ai fini della specifica selezione pubblica)» (Cons. Stato, sez. III, 6351/2019 già citata).
Andare oltre questi limiti significa sostanzialmente riesaminare le valutazioni di ammissibilità rese nel corso della procedura di concorso (si pensi al caso tipico del titolo di studio, valido e legittimamente conseguito dal concorrente, il quale sia stato erroneamente ritenuto quale idoneo requisito di partecipazione) ed esercitare poteri di autotutela e di annullamento d’ufficio degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso e all’esito del procedimento (ponendosi, in tal caso, il problema del rispetto dei limiti e delle condizioni dettate dall’art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990, limiti anche cronologici che tendenzialmente possono essere superati solo se si dimostri la falsa rappresentazione dei fatti o la falsità delle dichiarazioni sostitutive accertata con sentenza passata in giudicato; non bastando quindi la sola ritenuta invalidità).
Se si fuoriesce dagli ambiti così segnati (rilevabilità dei vizi invalidanti la documentazione o gli atti o le dichiarazioni nei limiti in cui i vizi siano immediatamente emergenti, fatto salvo il caso di falsità materiale o ideologica; eventuale annullamento d’ufficio dei propri atti per riesaminare decisioni erronee assunte nel corso della procedura selettiva, nei limiti che si sono accennati) si finisce col ricadere, per un verso, nella disapplicazione di atti e provvedimenti amministrativi (della stessa o di altre autorità amministrative) divenuti definitivi in quanto non tempestivamente impugnati, non consentita – in linea di principio – alla p.a. (e nemmeno, come noto, allo stesso giudice amministrativo); per altro verso, ossia con riferimento al sindacato sulla validità e sull’efficacia di atti giuridici di diritto privato e di contratti in particolare, si riconoscerebbe all’amministrazione un potere che – come accennato – non potrebbe esercitare nemmeno nel corso del procedimento di concorso (se non nei limiti che si sono già veduti).