Il risarcimento del «danno da ritardo»
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. IV, ud. 21 maggio 2026 – dep. 28 luglio 2026, n. 6118
Tematica
Responsabilità della P.A.
Danno da ritardo
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 2043 c.c.
art. 2-bis, L. 241 del 1990
art. 30 c.p.a.
Massima/e
ѦѦѦ Con la formula «danno da ritardo», si identificano pregiudizi patrimoniali relativi a tre diverse fattispecie: a) l’adozione del provvedimento richiesto, favorevole all’interessato, ma adottato in ritardo (il danno deriva dal non aver potuto svolgere tempestivamente l’attività, astrattamente consentita dall’ordinamento, attività che invece è stata ritardata dalla lentezza dell’amministrazione); b) l’inerzia dell’amministrazione e, quindi, la mancata adozione del provvedimento richiesto (il danno deriva dal non aver conseguito il bene della vita anelato); c) il c.d. danno da mero ritardo, ossia il mancato rispetto, da parte dell’amministrazione destinataria di un’istanza di tipo ampliativo, del termine per l’adozione di un determinato provvedimento («mero ritardo»), provvedimento che è stato adottato con contenuto di diniego, non impugnato. Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2026, n. 6118
ѦѦѦ Il danno ingiusto da ritardo si traduce nelle conseguenze patrimoniali negative che si verificano nella sfera giuridica patrimoniale del cittadino leso, titolare dell’interesse al provvedimento, in conseguenza del ritardo colpevole dell’amministrazione nel provvedere. La ricorrenza del danno da ritardo risarcibile postula il verificarsi di una lesione alla sfera giuridica del soggetto connessa alla violazione delle regole procedimentali, presupponendo pur sempre la lesione di un bene giuridicamente protetto diverso rispetto al mero trascorrere del tempo, ponendosi il fattore temporale quale mero nesso causale tra fatto e lesione. Ad essere tutelato tramite questa figura di illecito dell’amministrazione non è l’interesse formale-strumentale al rispetto dei termini del procedimento amministrativo, ma l’interesse sostanziale-finale, vale a dire al bene della vita. È quanto accade quando il mancato rispetto dei termini ritarda o preclude in via definitiva il conseguimento dell’utilità finale – bene o situazione di vantaggio – che si ha di mira, o ne impedisce il godimento per un tempo superiore al consentito. Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2026, n. 6118
ѦѦѦ Il risarcimento del danno da ritardo costituisce una particolare applicazione della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c.; ne consegue che incombe integralmente sul soggetto che agisce in giudizio l’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi l’esistenza del danno, il relativo ammontare, l’ingiustizia dello stesso, il nesso causale con la condotta amministrativa e l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione. Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2026, n. 6118
Commento
Il risarcimento del «danno da ritardo»
Giovanna Suriano
Con la formula «danno da ritardo», si identificano pregiudizi patrimoniali relativi a tre diverse fattispecie: a) l’adozione del provvedimento richiesto, favorevole all’interessato, ma adottato in ritardo (il danno deriva dal non aver potuto svolgere tempestivamente l’attività, astrattamente consentita dall’ordinamento, attività che invece è stata ritardata dalla lentezza dell’amministrazione); b) l’inerzia dell’amministrazione e, quindi, la mancata adozione del provvedimento richiesto (il danno deriva dal non aver conseguito il bene della vita anelato); c) il c.d. danno da mero ritardo, ossia il mancato rispetto, da parte dell’amministrazione destinataria di un’istanza di tipo ampliativo, del termine per l’adozione di un determinato provvedimento («mero ritardo»), provvedimento che è stato adottato con contenuto di diniego, non impugnato.
Per tali fattispecie l’ordinamento appresta rimedi differenti.
Le ipotesi sub a) e b) sono fonti di responsabilità civile dell’amministrazione per il danno eventualmente subito dal richiedente per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, L. 241/1990, introdotto dalla legge n. 69/2009.
Il danno ingiusto da ritardo si traduce nelle conseguenze patrimoniali negative che si verificano nella sfera giuridica patrimoniale del cittadino leso, titolare dell’interesse al provvedimento, in conseguenza del ritardo colpevole dell’amministrazione nel provvedere.
La ricorrenza del danno da ritardo risarcibile postula il verificarsi di una lesione alla sfera giuridica del soggetto connessa alla violazione delle regole procedimentali, presupponendo pur sempre la lesione di un bene giuridicamente protetto diverso rispetto al mero trascorrere del tempo, ponendosi il fattore temporale quale mero nesso causale tra fatto e lesione.
Ad essere tutelato tramite questa figura di illecito dell’amministrazione non è l’interesse formale-strumentale al rispetto dei termini del procedimento amministrativo, ma l’interesse sostanziale-finale, vale a dire al bene della vita.
È quanto accade quando il mancato rispetto dei termini ritarda o preclude in via definitiva il conseguimento dell’utilità finale – bene o situazione di vantaggio – che si ha di mira, o ne impedisce il godimento per un tempo superiore al consentito.
Ad esempio, si ponga il caso di un’autorizzazione per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, oggetto di specifica sovvenzione entro un determinato tempo, che venga adottata in ritardo rispetto a quel tempo – ovvero non venga rilasciata– provocando l’inutilizzabilità dei vantaggi economici della sovvenzione ed una perdita patrimoniale eventualmente risarcibile.
La previsione normativa dell’obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’amministrazione in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è ora garantita sia dall’art. 2-bis, L. 241 del 1990 sia dall’art. 30, comma 4, c.p.a., che prevede una specifica azione in favore del ricorrente che comprovi di aver subito un danno in conseguenza del mancato rispetto dei termini procedimentali quando questo sia imputabile all’amministrazione.
Per l’ipotesi sub c), ossia quella del danno da mero ritardo, la giurisprudenza prevalente esclude che essa possa essere oggetto di risarcimento.
In questo senso, per la configurazione di un danno ingiusto occorre la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza (Cons. Stato, Ad. plen., n. 7/2021; Cons. Stato, Ad. plen., n. 7/2005), quindi, occorre verificare pregiudizialmente se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo di mantenere o ottenere (Cons. Stato, V, n. 8299/2023). Solo in presenza di tale spettanza del bene della vita, che nel caso di che trattasi non ricorre, può essere, dunque, riconosciuto il danno derivante dal ritardo nell’ottenimento del provvedimento.
Tanto premesso, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il risarcimento del danno da ritardo costituisce una particolare applicazione della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c.; ne consegue che incombe integralmente sul soggetto che agisce in giudizio l’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi l’esistenza del danno, il relativo ammontare, l’ingiustizia dello stesso, il nesso causale con la condotta amministrativa e l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione.