Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
- Emiliano Chioffi
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 18 dicembre 2025 – dep. 10 febbraio 2026, n. 1048
Tematica
Straniero
Permesso di soggiorno
Motivi religiosi
Norma/e di riferimento
art. 5, D.L.vo n. 286/1998
Massima/e
ѦѦѦ L’unica ragione per la quale lo straniero entrato sul territorio dello Stato con un visto per motivi religiosi può ottenere un permesso di soggiorno per i medesimi motivi è quella di (continuare a) svolgere l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso, poiché i permessi di soggiorno per motivi religiosi non sottostanno alle restrizioni quantitative fissate per gli altri permessi di soggiorno, derivando non solo dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di rapporto esistente tra la Repubblica italiana e le diverse confessioni religiose, avendo carattere di specialità. Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1048
Commento
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
Emiliano Chioffi
L’art. 5, comma 2, D.L.vo n. 286/1998 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, rinviando per la disciplina di dettaglio e per le modalità applicative ad un regolamento di attuazione.
Il suddetto regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999) rinvia a sua volta (art. 9, comma 1-bis) a fonte subordinata, costituita dal D.M. del Ministero per gli Affari Esteri 12 luglio 2000 “Definizione delle tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento” (menzionato nel provvedimento impugnato), il quale prevede, all’art. 12 dell’Allegato A), che “Il visto per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono: a) l’effettiva condizione di «religioso»; b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia; c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998”.
Tale disciplina è stata innovata dal successivo D.M. del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011, il quale, art. 11 dell’Allegato A), prevede che “Il visto per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del viso sono: a) l’effettiva condizione di “religioso”, o di ministro di culto nell’ambito della propria organizzazione di appartenenza b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida. Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell’Interno della natura di culto dell’ente e della conformità del suo statuto ai principi dell’ordinamento italiano natura di culto dell’ente e della conformità del suo statuto ai principi dell’ordinamento italiano”.
La normativa di rango secondario, a cui la norma primaria dispone il rinvio, non contiene una specifica disciplina relativa alla concessione del permesso di soggiorno, limitandosi a prevedere le condizioni necessarie per la concessione del visto di ingresso per motivi religiosi, finalizzato al primo ingresso sul territorio nazionale, il quale logicamente precede la concessione di un titolo di soggiorno.
La normativa sui visti non prevede che, ai fini dell’ottenimento del visto di ingresso, sia necessario che la congregazione di appartenenza abbia stipulato un’intesa con lo Stato italiano, ma è sufficiente il carattere religioso delle attività oggetto della richiesta e la effettiva sussistenza di un ente avente finalità di culto, non contrastante con l’ordinamento nazionale.
Tuttavia, è necessario evidenziare che il già richiamato art. 5, D.L.vo n. 286/1998, precisa che il permesso di soggiorno per motivi religiosi è rilasciato “per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti”, ponendo in un chiaro rapporto di connessione teleologica e di continuità logica le ragioni (e ed i relativi presupposti) per la concessione del visto di ingresso con quelli relativi alla concessione del permesso di soggiorno, vincolando chiaramente il titolo che legittima la permanenza sul territorio dello Stato alla natura religiosa e di culto dell’ente di riferimento e dell’attività che ha consentito, a monte, l’ingresso sul territorio nazionale.
Ciò vuol dire che, ferma restando la possibilità di fare ingresso sul territorio per esercitare attività di culto alle condizioni indicate in precedenza, la stabilizzazione della permanenza sul territorio per mezzo di un permesso di soggiorno è subordinata alla condizione che lo straniero continui ad esercitare quella medesima attività religiosa che ne ha consentito l’ingresso, evidentemente presso un ente che persegua un’attività di culto.
A tal riguardo, è stato osservato che l’unica ragione per la quale lo straniero entrato sul territorio dello Stato con un visto per motivi religiosi può ottenere un permesso di soggiorno per i medesimi motivi è quella di (continuare a) svolgere l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso, poiché i permessi di soggiorno per motivi religiosi non sottostanno alle restrizioni quantitative fissate per gli altri permessi di soggiorno, derivando non solo dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di rapporto esistente tra la Repubblica italiana e le diverse confessioni religiose, avendo carattere di specialità (cfr., Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1048/2015, che ha escluso la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).