Il provvedimento di scioglimento del Comune per accertati fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 23 aprile 2026 – dep. 26 maggio 2026, n. 4252
Tematica
Provvedimenti amministrativi
Scioglimento comune
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 143, D.L.vo n. 267 del 2000 (TUEL)
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 143 TUEL configura un potere di natura preventivo-cautelare che non richiede l’accertamento di responsabilità penali né la prova piena della partecipazione a sodalizi criminali, essendo sufficiente la presenza di elementi sintomatici, anche non penalmente rilevanti, idonei a evidenziare un rischio di compromissione dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Ne consegue che il parametro di valutazione non è quello della “prova del fatto illecito”, ma quello della significatività indiziaria del complesso delle circostanze. Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2026, n. 4252
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 12 gennaio 2013, n. 126
ѦѦѦ Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 143 TUEL non si estende alla sostituzione della valutazione amministrativa, ma si limita alla verifica della non manifesta illogicità, completezza e coerenza del percorso istruttorio e valutativo. In tale ambito, non è richiesto un puntuale accertamento di ogni singolo episodio, né una ricostruzione analitica in chiave di responsabilità individuale, essendo sufficiente che gli elementi considerati risultino, nel loro complesso, attendibili e idonei a sostenere il giudizio prognostico di compromissione dell’azione amministrativa. Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2026, n. 4252
Commento
Il provvedimento di scioglimento del Comune per accertati fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
Giovanna Suriano
Le misure previste dall’art. 143, commi 1 e 5, D.L.vo n. 267 del 2000 (TUEL) rivestono natura eminentemente preventiva e non sanzionatoria, fondandosi su una valutazione amministrativa di tipo prognostico, finalizzata alla tutela anticipata del buon andamento, dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dell’ordine pubblico. Esse non postulano, per vero, l’accertamento di responsabilità penali definitive, né la dimostrazione di un coinvolgimento diretto del singolo funzionario in condotte criminose, risultando sufficiente la presenza di un quadro indiziario complessivo, grave e coerente, idoneo a fondare un giudizio di rischio di condizionamento.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, siffatte misure rispondono, infatti, ad una logica preventiva e non sanzionatoria e si fondano su una valutazione amministrativa di tipo prognostico, orientata alla tutela anticipata del buon andamento, dell’imparzialità e della sicurezza pubblica (Cons. Stato sez. III, 3 novembre 2015, n. 5023).
In altri termini, tali misure sono essenzialmente dirette a evitare che, in un contesto di già accertata compromissione dell’ente locale, l’esercizio delle funzioni amministrative possa risultare esposto a ulteriori rischi di condizionamento. Da ciò discende l’irrilevanza, ai fini di cui trattasi, delle pronunce di assoluzione o delle declaratorie di prescrizione eventualmente intervenute, atteso che gli esiti del giudizio penale si collocano su un piano distinto rispetto alla valutazione amministrativa, la quale risponde a logiche di prevenzione e di salvaguardia della funzionalità dell’ente (Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9149). Né l’Amministrazione, né il giudice amministrativo, nel sindacarne l’operato, sono vincolati agli esiti dei procedimenti penali o contabili, potendo valorizzare anche fatti non sfociati in condanne definitive, purché sintomatici, nel loro complesso, di una permeabilità dell’apparato amministrativo a pressioni esterne. Ne consegue che l’adozione della misura non postula invero l’accertamento di responsabilità penali definitive né la dimostrazione di un coinvolgimento diretto del singolo funzionario in attività criminali, essendo sufficiente, come già detto, la presenza di un quadro indiziario complessivo idoneo a giustificare la vista valutazione prognostica di rischio.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. III, 12 gennaio 2013, n. 126), l’art. 143 TUEL configura un potere di natura preventivo-cautelare che non richiede l’accertamento di responsabilità penali né la prova piena della partecipazione a sodalizi criminali, essendo sufficiente la presenza di elementi sintomatici, anche non penalmente rilevanti, idonei a evidenziare un rischio di compromissione dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Ne consegue che il parametro di valutazione non è quello della “prova del fatto illecito”, ma quello della significatività indiziaria del complesso delle circostanze.
Inoltre, in materia di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 143 TUEL è pienamente ammissibile una motivazione per relationem, anche mediante richiamo alla relazione prefettizia e agli atti dell’istruttoria, purché questi risultino identificabili e accessibili nei limiti consentiti dall’ordinamento (Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2021, n. 8362).
Sempre sotto il profilo delle garanzie procedimentali, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 143, D.L.vo n. 267 del 2000 si caratterizzano per il loro carattere straordinario, preventivo e cautelare, teso fronteggiare situazioni di compromissione dell’imparzialità amministrativa in contesti connotati da infiltrazioni o condizionamenti criminali. In ragione di tale natura giuridica, la giurisprudenza ha affermato che non sussiste un obbligo generalizzato di comunicazione di avvio del procedimento, ove ciò risulti incompatibile con le esigenze di celerità ed efficacia dell’azione amministrativa.
Infine, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 143 TUEL non si estende alla sostituzione della valutazione amministrativa, ma si limita alla verifica della non manifesta illogicità, completezza e coerenza del percorso istruttorio e valutativo. In tale ambito, non è richiesto un puntuale accertamento di ogni singolo episodio, né una ricostruzione analitica in chiave di responsabilità individuale, essendo sufficiente che gli elementi considerati risultino, nel loro complesso, attendibili e idonei a sostenere il giudizio prognostico di compromissione dell’azione amministrativa.