Il motivo revocatorio
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 28 aprile 2026 – dep. 1° giugno 2026, n. 4357
Tematica
Revocazione
Errore revocatorio
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 395 c.p.c.
art. 106 c.p.a.
Massima/e
ѦѦѦ Ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c. non è sufficiente il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale, ma occorre anche la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda, in quanto, se sull’esistenza e sulla portata del giudicato preesistente ci sia stato dibattito processuale e il giudice abbia ritenuto che la causa non sia pregiudicata dalla precedente decisione, si potrà essere verificato un eventuale errore di giudizio, il quale resta tuttavia sottratto al rimedio della revocazione, a pena di introdurre un ulteriore ‘ordinario’ mezzo di impugnazione a critica illimitata. Cons. Stato, sez. III, ud. 28 aprile 2026 – dep. 1° giugno 2026, n. 4357
In senso conforme: Cons. Stato, sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10415; Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1
Commento
Il motivo revocatorio
Giovanna Suriano
L’art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. prevede che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”, cui si collega la conseguenza individuata dalla giurisprudenza che “la ratio del rimedio della revocazione per contrasto di giudicati è quella di evitare che vi siano due statuizioni incompatibili parimenti vincolanti per le medesime parti e relative ad una stessa situazione giuridica sostanziale, circostanza che rende impossibile stabilire quale sia l’accertamento sostanziale prevalente”, dovendosi ritenere “esperibile il rimedio in esame è pertanto necessario un contrasto tra “giudicati sostanziali” di cui all’art. 2909 c.c. (v. Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6456)” e facendo leva sulla “giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “la preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato “il bene della vita” preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all’attribuzione del bene controverso” (Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2022, n. 1252)” (Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2026, n. 126).
Il presupposto, quindi, per il rimedio impugnatorio in esame è che si registri una decisione che comporta un orientamento contrario rispetto a un precedente passato in giudicato tra le stesse parti del giudizio che ha originato la decisione di cui si chiede la revocazione. Ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio di cui all’art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c devono concorrere, in via cumulativa, i seguenti presupposti: (i) il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale; (ii) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda. In particolare, per quanto riguarda il presupposto sub (ii) è necessario “che il precedente giudicato formatosi sulle sentenze, con le quali la sentenza revocanda si assume essere in contrasto, sia rimasto del tutto estraneo al thema decidendum su cui si sia pronunciata la sentenza revocanda. Se sull’esistenza e sulla portata del giudicato preesistente ci sia stato dibattito processuale e il giudice abbia ritenuto che la causa non sia pregiudicata dalla precedente decisione, si potrà essere verificato un eventuale errore di giudizio, il quale resta tuttavia sottratto al rimedio della revocazione, a pena di introdurre un ulteriore ‘ordinario’ mezzo di impugnazione a critica illimitata” (Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2017, n. 1)” (Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2025, n. 9083).
Nella medesima prospettiva, è stato stabilito che “ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c. non è sufficiente il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale, ma occorre anche «la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda», in quanto, «se sull’esistenza e sulla portata del giudicato preesistente ci sia stato dibattito processuale e il giudice abbia ritenuto che la causa non sia pregiudicata dalla precedente decisione, si potrà essere verificato un eventuale errore di giudizio, il quale resta tuttavia sottratto al rimedio della revocazione, a pena di introdurre un ulteriore ‘ordinario’ mezzo di impugnazione a critica illimitata» (Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1)” (Cons. Stato, sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10415).
Sempre con riguardo ai presupposti per il rimedio di cui all’articolo 395, n. 5, c.p.a., la giurisprudenza ha chiarito che è “palese l’assenza dei requisiti del contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5), c.p.c., dal momento che esso non viene correlato a decisioni ormai irrevocabili tra le stesse parti, aventi ad oggetto le stesse domande, quali risultanti dai relativi petita e causae petendi (secondo la consolidata giurisprudenza in materia; ex multis: Cons. Stato, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 9704; Cons. stato, sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1947; Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1957; Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2025, n. 4766; Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1923; Cons. Stato, sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3196)”, considerando che il contrasto viene “argomentato sulla base di precedenti di giurisprudenza riguardanti controversie tra altri soggetti, la cui applicazione al caso di specie è rimessa all’autonomia decisionale del giudice e che può dare quindi luogo ad eventuali errori di diritto, ma giammai costituire causa di revocazione ai sensi della disposizione da ultimo richiamata” (Cons. Stato, sez. VII, 24 novembre 2025, n. 9162).