I presupposti per il risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. VI, ud. 12 marzo 2026 – dep. 5 maggio 2026, n. 3487
Tematica
Responsabilità della P.A.
Danno da lesione di interessi legittimi
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 2043 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita. Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2026, n. 3487
In senso conforme: Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7
ѦѦѦ Gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano della P.A., oltre che nella condotta illegittima (o illecita) e nel danno ingiusto, sono individuabili nel nesso di causalità, vale a dire nel collegamento diretto tra la condotta della PA e il danno subito, e nell’elemento soggettivo, vale a dire nel dolo o nella colpa dell’apparato amministrativo. Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2026, n. 3487
Commento
I presupposti per il risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo
Giovanna Suriano
La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, capostipite di tutta la giurisprudenza successiva, ha evidenziato come sia possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.
Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira.
È soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e lo rende risarcibile.
La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è solo la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.
In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.
Viceversa, per gli interessi legittimi oppositivi, la lesione del bene della vita è in re ipsa quando il giudizio accerta la spettanza del bene illegittimamente sottratto che era già nella disponibilità giuridica e materiale dell’interessato.
L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 23 aprile 2021, ha ugualmente enunciato il principio di diritto secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita.
Gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano della P.A., tuttavia, oltre che nella condotta illegittima (o illecita) e nel danno ingiusto, sono individuabili nel nesso di causalità, vale a dire nel collegamento diretto tra la condotta della PA e il danno subito, e nell’elemento soggettivo, vale a dire nel dolo o nella colpa dell’apparato amministrativo.