Edilizia: la natura precaria di un manufatto
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. VII, ud. 21 ottobre 2025 – dep. 27 marzo 2026, n. 2579
Tematica
Edilizia
Titolo abilitativo
Opera precaria
Norma/e di riferimento
art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001
Massima/e
ѦѦѦ La natura precaria di un manufatto, suscettibile di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, deve essere valutata avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato. Se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2026, n. 2579
Commento
Edilizia: la natura precaria di un manufatto
Giovanna Suriano
In linea generale, va rilevato che la natura precaria di un manufatto, suscettibile di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, deve essere valutata avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato. Se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.
La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo di munirsi del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene (che prescinde dalla destinazione soggettivamente data al manufatto).
L’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/01 qualifica come “nuova costruzione”, come tale assentibile necessariamente con permesso di costruire secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) del medesimo d.P.R., i manufatti ivi indicati (manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) “ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. Dunque, alla luce del dato normativo, allo scopo di valutare il carattere precario di un’opera edilizia deve seguirsi il criterio funzionale, in virtù del quale è precario il manufatto che è destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee (Cons. Stato, sez. V, marzo 2013 n. 1776). Altrimenti, l’opera non può dirsi precaria, non essendo sufficiente a tal fine che si tratti di un manufatto smontabile o non infisso stabilmente al suolo (Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2020 n. 6768).
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza l’irrilevanza edilizia di tali opere deve essere valutata con esclusivo riguardo alla temporaneità dell’esigenza che esse sono destinate a soddisfare e non anche all’amovibilità delle stesse (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2019, n. 667).
Ne consegue l’obbligo di valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: rientrano, pertanto, nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che comportano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, in quanto preordinati a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, a prescindere dal materiale impiegato.
In conclusione, per dirsi precaria l’opera, oltre a presentare caratteristiche strutturali che ne consentono la facile amovibilità, deve essere strumentale a soddisfare un’esigenza oggettivamente temporanea.