Confisca e provvedimento di sgombero: tutele procedimentali e sostanziali
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 5 febbraio 2026 – dep. 6 marzo 2026, n. 1807
Tematica
Confisca
Sgombero
Tutela
Norma/e di riferimento
art. 823 c.c.
art. 2-decies, L. 31 maggio 1965, n. 575
art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241
art. 45, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
Massima/e
ѦѦѦL’esistenza di rimedi processuali correttivi di eventuali vizi della confisca dimostra come l’ordinamento consente un equo bilanciamento delle diverse istanze pubbliche in gioco (delle quali comunque i ricorrenti non sono legittimati a farsi portatori), ferma restando la necessità della loro canalizzazione nella sede processuale a ciò deputata”, fermo restando, quanto all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, che, stante il carattere vincolato e doveroso dello sgombero dopo la confisca divenuta definitiva, opera certamente l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1807
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2024, n. 5264
ѦѦѦ La giurisprudenza della Corte EDU non riconosce un diritto prevalente del soggetto al quale è stato confiscato il bene in sede di prevenzione a conservare la sua proprietà e a permanere nell’immobile confiscato con la propria famiglia, non potendo il soggetto al quale è stato legittimamente confiscato l’immobile vantare un diritto inviolabile al proprio domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico a contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1807
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2024, n. 5264
Le esigenze abitative degli occupanti non rilevano ai fini della valutazione di legittimità dell’ordinanza di sgombero, al cui contenuto è estranea la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela con riferimento non solo all’an ma anche al quando della consegna. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1807
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2025, n. 57; Cons. Stato, n. 6706/2018 e n. 6193/2018
Commento
Confisca e provvedimento di sgombero: tutele procedimentali e sostanziali
Giovanna Suriano
La confisca costituisce una cesura legale obbligata dei rapporti nascenti rispetto all’immobile con riguardo ai diritti reali di godimento e garanzia eventualmente esistenti sul bene.
Quanto allo sgombero, equiparabile per quanto di interesse all’ordinanza di sfratto ex art. 2-decies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, si tratta di atto vincolato, rispetto al quale l’art. 45, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dispone quanto segue: “a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV”.
L’assoggettamento dei beni al demanio pubblico comporta la loro inalienabilità e l’impossibilità che possano formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo eccezioni stabilite dalla legge, e introduce per l’Amministrazione il potere-dovere di azionare ogni misura idonea per la loro tutela, avendo la “facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice” (art. 823, comma 2, c.c.), con la duplice conseguenza che “il bene acquisito per effetto della confisca assume un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato” e che “l’ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia comunque assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a finalità istituzionali e sociali, sottraendoli ai soggetti nei confronti dei quali è stata applicata, in via definitiva, la misura patrimoniale e che pertanto il provvedimento non necessita di ulteriore motivazione” (per tutte, Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2025, n. 720).
Quanto ai rapporti tra confisca e destinazione del bene (cfr. primo motivo di appello), la giurisprudenza ha ormai definitivamente stabilito che “l’adozione dell’ordinanza di sgombero costituisce per l’Agenzia Nazionale appellata un atto dovuto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5561 del 2017, n. 2682 del 2016 e n. 3169 del 2014)”, con la conseguenza che, “se dunque non sussiste alcuna implicazione tra lo sgombero e la destinazione del bene, diventa improprio lamentare la mancata motivazione dell’atto gravato in primo grado in relazione a profili contenutistici ad esso estranei” (Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2022, n. 4813).
Spetta al giudice penale (nel corso del procedimento principale per l’applicazione di una misura di prevenzione o, nel caso di opposizione di un terzo, in un successivo incidente di esecuzione) l’accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca e della eventuale estraneità del terzo in buona fede (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 10471/2014); dal che consegue che la cognizione del giudice amministrativo è limitata all’ordinanza di sgombero e non può certo estendersi alla disamina dei vizi della confisca, sicché in nessun caso le eventualità invalidità del sequestro e della successiva confisca possono ripercuotersi sulla legittimità dell’ordinanza di rilascio dell’immobile ed essere conosciuti in sede di cognizione di quest’ultima (Cons. Stato, sez. III, nn. 926/2020 e 2464/2019).
Il carattere vincolato del provvedimento di sgombero alle risultanze del presupposto provvedimento di confisca rende ragione anche della pertinenza del richiamo all’art. 21-octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
L’esistenza di rimedi processuali correttivi di eventuali vizi della confisca dimostra come l’ordinamento consente un equo bilanciamento delle diverse istanze pubbliche in gioco (delle quali comunque i ricorrenti non sono legittimati a farsi portatori), ferma restando la necessità della loro canalizzazione nella sede processuale a ciò deputata”, fermo restando, quanto all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, che, stante il carattere vincolato e doveroso dello sgombero dopo la confisca divenuta definitiva, opera certamente l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2024, n. 5264).
In via di principio, la giurisprudenza della Corte EDU non riconosce un diritto prevalente del soggetto al quale è stato confiscato il bene in sede di prevenzione a conservare la sua proprietà e a permanere nell’immobile confiscato con la propria famiglia, non potendo il soggetto al quale è stato legittimamente confiscato l’immobile vantare un diritto inviolabile al proprio domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico a contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5264/2024).
Quanto, infine, alle esigenze abitative degli occupanti, non rilevano ai fini della valutazione di legittimità dell’ordinanza di sgombero, al cui contenuto è estranea la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela con riferimento non solo all’an ma anche al quando della consegna (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2025, n. 57; Cons. Stato, n. 6706/2018 e n. 6193/2018).