Infortuni sul lavoro: la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento sono obblighi non delegabili del datore di lavoro
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. IV, ud. 25 giugno 2026 – dep. 16 luglio 2026, n. 26679
Tematica
Infortuni sul lavoro
Documento di valutazione dei rischi
Delega (esclusione)
Norma/e di riferimento
art. 17, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
art. 28, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
Massima/e
ѦѦѦ_In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro quando vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi. Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2026, n. 26679
In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2025, n. 13532; Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2024, n. 45398; Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2019, n. 32507
ѦѦѦ_Ai sensi degli artt. 17 e 28, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento di cui al predetto art. 28 sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Quest’ultimo, eventualmente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha quindi l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2026, n. 26679
In senso conforme: Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2016, n. 20129
ѦѦѦ_Se è vero che i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che l’art. 28, comma 2, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità del DVR quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, è pur vero che l’analisi va condotta (oltre che in relazione ai fattori di pericolo presenti all’interno dell’azienda) in relazione ai rischi riconducibili alle operazioni effettivamente demandate ai lavoratori, ovvero, come pure è stato affermato, alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro. Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2026, n. 26679
In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2026, n. 16217; Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2016, n. 20129
Commento
Infortuni sul lavoro: la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento sono obblighi non delegabili del datore di lavoro
Valerio de Gioia
In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del datore di lavoro quando vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 2025, n. 13532; Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2024, n. 45398; Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2019, n. 32507).
A sua volta, la colpevole ignoranza, cui si connette la violazione del dovere di vigilanza, non rimanda ad una responsabilità di posizione sganciata dal fatto, ma alla mancata percezione di un assetto lavorativo concretamente instauratosi e conoscibile con l’ordinaria diligenza richiesta al garante: il datore non può andare esente da responsabilità evocando l’apparente completezza del modello organizzativo quando il segmento operativo riveli una stabile divergenza tra le prescrizioni in materia di sicurezza e la lavorazione quotidiana. Se, infatti, le lavorazioni si svolgevano ordinariamente in difformità alle prescrizioni esistenti, non si è in presenza di una prassi, sia pur avallata dai preposti, ma di un modello lavorativo “di fatto”, incompatibile con il semplice richiamo alla correttezza della documentazione afferente alla sicurezza. Da un lato, infatti, il datore deve impedire l’instaurarsi di prassi contra legem conosciute o conoscibili, che siano foriere di pericolo, anche quando esse si consolidino col consenso del preposto. Dall’altro, l’eventuale presenza del preposto non vale, di per sé, a interrompere il nesso causale, quando la verificazione del sinistro derivi da scelte organizzative di fondo o comunque dalla tolleranza di modalità di lavoro non conformi alle prescrizioni. Spetta quindi al giudice di merito verificare se, in ragione delle evidenze disponibili, possa o meno ritenersi provata la conoscenza da parte del datore (ovvero la colpevole ignoranza), della prassi contra legem instauratasi. In via esemplificativa, a tal fine potranno assumere rilievo indici quali le dimensioni dell’impresa e dei locali, il numero di lavoratori, la diffusione della prassi o l’accertata presenza del datore sui luoghi di lavoro.
Ai sensi degli artt. 17 e 28, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento di cui al predetto art. 28 sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Quest’ultimo, eventualmente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha quindi l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2016, n. 20129).
Quanto al contenuto, il documento deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche dall’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati (Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2021, n. 12940). È inevitabile, quindi, che i fattori di pericolo presenti in azienda, da individuare e valutare sul piano della prevenzione, siano quelli propri del processo produttivo, ovvero di ciascuna lavorazione e dell’ambiente di lavoro, non quelli nascenti dall’instaurarsi di una prassi contra legem non conosciuta né, per quanto visto, conoscibile. In altre parole, se è vero che i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che l’art. 28, comma 2, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità del DVR quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, è pur vero che l’analisi va condotta (oltre che in relazione ai fattori di pericolo presenti all’interno dell’azienda) in relazione ai rischi riconducibili alle operazioni effettivamente demandate ai lavoratori, ovvero, come pure è stato affermato, alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro (Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2026, n. 16217; Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2016, n. 20129).