L’esecuzione di un MAE deve essere esclusa ogniqualvolta essa esponga la persona richiesta al concreto rischio di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti
Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 15 luglio 2026 – dep. 16 luglio 2026, n. 26709
Tematica
MAE
Trattamento inumano e degradante
Consegna (esclusione)
Norma/e di riferimento
art. 3 CEDU
art. 4 CDFUE
Massima/e
Allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati,
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