La valutazione del miglior interesse del minore
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 11 giugno 2026 – dep. 14 luglio 2026, n. 23139
Tematica
Minore
Miglior interesse del minore
Accertamento
Norma/e di riferimento
art. 3 della Convenzione di New York
art 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea
art. 8 CEDU
art. 2 Cost.
art. 30 Cost.
art. 31 Cost.
art. 315-bis c.c.
art. 336-bis c.c.
art. 337-ter c.c.
Massima/e
ѦѦѦ La individuazione del miglior interesse del minore non è una soluzione predeterminata in base a criteri generali e astratti, ma è l’esito di un processo di bilanciamento degli interessi e dei diritti coinvolti in quella determinata situazione all’esame del giudice; procedimento al quale è essenziale che partecipi lo stesso minorenne in grado di discernimento tramite l’ascolto e – quando necessario ovvero opportuno – tramite la rappresentanza in giudizio a mezzo di un curatore speciale che ha il compito, ascoltando il minore e raccogliendo tutte le informazioni utili, di prospettare al giudice la soluzione che per lui è migliore. L’interesse eterodeterminato, del minore non è un valore astratto, né ma un interesse concreto, da individuare con riferimento alle specificità della fattispecie e da collocare all’interno di un processo di ponderazione tra interessi concorrenti cui partecipa lo stesso minore, nella misura in cui lo consente la sua capacità di discernimento. Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2026, n. 23139
ѦѦѦ Il miglior interesse del minore deve essere individuato attraverso una valutazione individualizzata della situazione concreta, libera da automatismi e idonea a superare ogni presunzione astratta. Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2026, n. 23139
In senso conforme: Cass. civ., 17 giugno 2025, n. 16242; Cass. civ., 29 agosto 2024, n. 23320; Cass. civ. 26 gennaio 2026 n. 1768
ѦѦѦ Il minore ha diritto a vivere e crescere nella propria famiglia ed avere una relazione appagante con entrambi i genitori salvo che da ciò ne possa derivare un pregiudizio al suo benessere, al diritto di crescere in un ambiente armonioso e al rispetto della sua personalità. Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2026, n. 23139
In senso conforme: Cass. civ. 24 febbraio 2026, n. 4110; Cass. civ. 17 settembre 2010, n. 19323; Cass. civ. 14 febbraio 2022, n. 4790; Cass. civ. 17 giugno 2025, n. 16280; Cass. civ. 9 dicembre 2025, n. 32004; Cass. civ. 9 dicembre 2025, n. 32004
Commento
La valutazione del miglior interesse del minore
Giovanna Spirito
La valutazione del miglior interesse del minore, imposta dall’art. 3 della Convenzione di New York, ma anche dall’art 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea dagli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione italiana, è una procedura complessa.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 enuncia all’art. 3 il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia del superiore interesse del minore (l’intérêt supérieur de l’enfant) o dei migliori interessi del minore (best interests of the child).
Lo Stato italiano, nel ratificare la Convenzione, ha accolto la traduzione letterale del testo francese, poiché la legge di ratifica (legge 27 maggio 1991, n. 176), si esprime affermando che «l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»; tuttavia, parte della dottrina italiana, nonché la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e di legittimità, preferiscono usare il termine «migliore interesse» o «migliori interessi».
Nella declinazione al plurale si vuole rappresentare la natura composita e multidimensionale di questa clausola generale, nella quale confluiscono una pluralità di profili essenziali per la crescita della persona di minore età, quali la salute, l’istruzione, la cura, l’identità personale e l’equilibrato sviluppo psico-fisico. Si tratta di contenuti che non possono essere considerati isolatamente, ma che richiedono una valutazione congiunta e integrata, da compiersi caso per caso, in relazione alle peculiarità della singola vicenda sottoposta all’esame del giudice.
In tale prospettiva, la Corte costituzionale ha chiarito come l’interesse del minore debba essere «inteso quale sintesi verbale dell’esigenza di operare i bilanciamenti di interessi, nell’ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalità primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso» e che si invera nella «necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata la soluzione ottimale in concreto per l’interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior cura della persona» (Corte cost. sentenza n. 210 del 2025; Corte Cost. n. 33 del 2021).
La individuazione del miglior interesse del minore, pertanto, non è una soluzione predeterminata in base a criteri generali e astratti, ma è l’esito di un processo di bilanciamento degli interessi e dei diritti coinvolti in quella determinata situazione all’esame del giudice; procedimento al quale è essenziale che partecipi lo stesso minorenne in grado di discernimento tramite l’ascolto e – quando necessario ovvero opportuno – tramite la rappresentanza in giudizio a mezzo di un curatore speciale che ha il compito, ascoltando il minore e raccogliendo tutte le informazioni utili, di prospettare al giudice la soluzione che per lui è migliore. L’interesse eterodeterminato, del minore non è un valore astratto, né ma un interesse concreto, da individuare con riferimento alle specificità della fattispecie e da collocare all’interno di un processo di ponderazione tra interessi concorrenti cui partecipa lo stesso minore, nella misura in cui lo consente la sua capacità di discernimento.
Qui occorre rendere una precisazione.
Una volta individuato il miglior interesse del minore, inteso come «soluzione ottimale», deve essergli riservata una considerazione preminente (art. 3 Convenzione New York) e segnatamente, come dispone l’art. 337-ter c.c., in tema di affidamento della prole i provvedimenti devono essere adottati «con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa». Tuttavia, ciò non consente di affermare che i diritti del minore siano diritti tiranni non soggetti ad alcuna limitazione. Tutti i diritti, anche quelli fondamentali, sono soggetti a bilanciamento in una società solidale, quale è la nostra, e nessuna pretesa individuale può spingersi sino a contrastare il valore della dignità umana. Tuttavia, tra diritti e miglior interesse, inteso nel senso sopra indicato, va fatta una distinzione.
Come rileva la dottrina, i diritti fondamentali di cui il minore è titolare tendono ciascuno a promuovere e a realizzare il suo miglior interesse e sono in una relazione di mezzo a fine, sicché il best interest non può essere assunto a fattore del bilanciamento, non avendo ad oggetto un bene specifico della vita, come è dato riscontrare per gli altri diritti fondamentali. Il bilanciamento, allora, va effettuato in un momento anteriore, nel percorso che porta alla individuazione di questa «soluzione ottimale», vale a dire non tra il best interest e i diritti fondamentali, ma tra i diritti del minore che trovano fondamento nella relazione familiare e gli altri diritti in gioco, dello stesso minore, ovvero appartenenti ad altri soggetti.
Per individuare correttamente la soluzione ottimale per il minore in un processo di affidamento e responsabilità genitoriale deve tenersi conto della dimensione concreta in cui i relazione familiare si calano, diritti connessi alla e se entrano in conflitto con altri diritti, dello stesso minore o di terzi. Così in nome del diritto alla bigenitorialità non può sacrificarsi il diritto del minore ad una sana ed armoniosa crescita che gli consenta lo sviluppo di una personalità autonoma e di una identità personale; poiché i diritti del minore sono diritti suoi e non del nucleo familiare a cui appartiene, è necessario rispettare, man mano che si forma, l’identità del minore, rappresentata dalle sue capacità naturali, le sue inclinazioni e la sue aspirazioni, nonché rispettarne la personale dignità umana, valore fondante dell’ordinamento, posta a base di tutti i diritti fondamentali. Inoltre, va tenuto in considerazione – ed anche questo è un rilievo di dottrina – che il benessere del minore è una misura situazionale che dipende larga parte dal benessere delle persone dello circondano, dalle condizioni di vita di chi di quel minore si prende cura e dalla possibilità concreta per costoro di mantenere una scelta qualità del legame. Un genitore disfunzionale, che non trasmette al minore valore positivi, che non ne promuove la formazione di una autonoma personalità rispettando le sue inclinazioni e aspirazioni, non porta benessere al minore; ancor meno se lo strumentalizza per finalità sue personali, non attendendosi al principio del best interest, che costituisce il limite intrinseco dell’esercizio della responsabilità genitoriale. La centralità della concreta vicenda umana e familiare emerge, del resto, anche nei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. La specificità del caso concreto costituisce l’occasione per attribuire, di volta in volta, un contenuto effettivo al best interest of the child, trasformandolo da formula generale a criterio operativo capace di orientare la ricerca della soluzione più adeguata per il minore. In termini, la Corte di cassazione ha evidenziato come il miglior interesse del minore debba essere individuato attraverso una valutazione individualizzata della situazione concreta, libera da automatismi e idonea a superare ogni presunzione astratta (Cass. civ., 17 giugno 2025, n. 16242; Cass. civ., 29 agosto 2024, n. 23320; Cass. civ. 26 gennaio 2026 n. 1768).
Se ne trae la conclusione, in sintesi, che il miglior interesse del minore, e cioè la individuazione della soluzione che meglio garantisce nelle concrete circostanze del caso il suo benessere psicofisico e i suoi diritti, è il punto di arrivo di un procedimento nel quale si opera un bilanciamento tra i diritti del minore e gli altri diritti in gioco, anche se appartenenti ad altri soggetti; e, pur essendovi largo spazio alla discrezionalità del giudice, vi sono tuttavia dei parametri da rispettare, imposti dalla compagine normativa nazionale e sovranazionale, come intrepretate dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte EDU.
Senza pretesa di completezza, deve qui ricordarsi che il minore in grado di discernimento deve essere ascoltato a pena di nullità della decisione salvo una specifica puntuale motivazione sulle ragioni per cui si omette l’ascolto (art. 315-bis e 336-bis c.c.); che deve essergli nominato nei casi previsti dagli artt. 463-bis.8 un curatore speciale, che ha il compito di rappresentare obiettivamente ed imparzialmente al giudice gli interessi del minore; che deve essere rispettato il parametro della proporzionalità rispetto allo scopo delle misure di ingerenza nella vita familiare (art. 8 CEDU); che i diritti del minore vanno bilanciati tra di loro e con tutti gli altri diritti ed interessi in gioco e che la valutazione deve essere fatta alla attualità; che il minore ha diritto a vivere e crescere nella propria famiglia ed avere una relazione appagante con entrambi i genitori salvo che da ciò ne possa derivare un pregiudizio al suo benessere, al diritto di crescere in un ambiente armonioso e al rispetto della sua personalità (ex multis: Cass. civ. 24 febbraio 2026, n. 4110; Cass. civ. 17 settembre 2010, n. 19323; Cass. civ. 14 febbraio 2022, n. 4790; Cass. civ. 17 giugno 2025, n. 16280; Cass. civ. 9 dicembre 2025, n. 32004; Cass. civ. 9 dicembre 2025, n. 32004).